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Sentenza

Sentenza n. 731/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n° -OMISSIS- resa dal Tribunale di -OMISSIS- Sezione civile il 28.5.2024 e depositata in data 29.5.2024;

Giustizia amministrativa202500704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante condanna solidale del Ministero della Salute e della Regione Campania al pagamento di somme risarcitorie e delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, con la quale il Ministero della Salute, in solido con la Regione Campania per il tramite della mandataria USL 54 in gestione di liquidazione, era stato condannato al pagamento di somme per danno non patrimoniale iure hereditatis, danno non patrimoniale iure proprio e danno patrimoniale iure proprio, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite e delle spese relative a due consulenze tecniche d'ufficio. Il ricorrente ha dedotto l'avvenuta notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il passaggio in giudicato della sentenza, il pagamento da parte della Regione di metà delle somme dovute e il persistente mancato pagamento della quota residua da parte del Ministero. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La questione centrale ha riguardato la quantificazione della parte ancora dovuta: al ricorrente spettava la metà degli importi risarcitori non ancora pagati, mentre per le spese di lite e di CTU spettava soltanto un quarto della metà residua, poiché tali spese erano riferibili complessivamente ai quattro attori del giudizio civile e la solidarietà attiva tra i creditori non risultava espressamente dal titolo.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile, la regolare notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Ha rilevato l'integrale mancata esecuzione del giudicato quanto alle somme ancora dovute dal Ministero, tenendo conto del pagamento già effettuato dalla Regione. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti della quantificazione precisata in motivazione e ha ordinato al Ministero della Salute di corrispondere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza: la metà degli importi di euro 13.333,33, euro 333.429,11 ed euro 69.300,00, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri stabiliti nella sentenza civile e ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo; nonché un quarto della metà delle spese vive di euro 1.150,00, dei compensi professionali di euro 37.951,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e un quarto della metà delle spese delle due CTU. Il giudice ha escluso che al ricorrente potessero essere attribuite le quote di spesa spettanti agli altri attori, poiché la solidarietà attiva non era prevista espressamente dal titolo e non poteva presumersi; ha richiamato, a tal fine, l'art. 1314 c.c. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale successivo provvedimento, su istanza di parte, in caso di persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    per ottenere l'ottemperanza

    Consentono di azionare davanti al giudice amministrativo l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni

    Il pagamento di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione può essere richiesto in via esecutiva o mediante ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 1314 c.c.

    possibilità per il creditore di domandare il soddisfacimento del credito soltanto per la sua parte

    In mancanza di un'espressa previsione di solidarietà attiva, ciascun creditore può pretendere soltanto la propria quota del credito divisibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente il pagamento delle somme ancora dovute, previa verifica del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Quando una condanna solidale al pagamento di somme è stata parzialmente adempiuta da uno dei coobbligati, nel giudizio di ottemperanza il creditore può ottenere dall'altro coobbligato la quota ancora non soddisfatta, nei limiti risultanti dal titolo esecutivo e degli importi già corrisposti.
  • Le spese di lite e di consulenza tecnica liquidate in favore di una pluralità di parti vittoriose, in assenza di un'espressa previsione di solidarietà attiva nel titolo, sono esigibili da ciascun creditore soltanto pro quota; il singolo attore non può ottenere in ottemperanza le quote spettanti agli altri co-creditori.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta, su istanza della parte interessata, qualora l'amministrazione persista nell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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