Sentenza del 12/04/2023 n. 9802 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Corte di Cassazione (20/12/2019, n. 34185) che aveva rigettato il loro gravame sulla rettifica del valore di un terreno (prezzo dichiarato nel rogito 3.352.400 euro rettificato a 5.200.000 euro) relativa alla vendita della quota di comproprietà pari a 3/6. Hanno dedotto, in più motivi: (i) errore di fatto per aver qualificato la vendita come di "parte di un terreno" e non come vendita di quota indivisa (3/6), con conseguente alterazione del confronto ai fini della stima; (ii) omissione nel tener conto della vendita contestuale della restante quota (3/6) da parte degli altri coeredi per prezzo analogo, che - sommato - avvicinerebbe il valore alla dichiarazione di successione; (iii) omissione nel tener conto della stima del terreno operata con consulenza tecnica d'ufficio all'epoca dell'apertura della successione (2005), favorevole ai ricorrenti; (iv) mancata fissazione in pubblica udienza della discussione in appello nonostante richiesta; (v) difetto di cassazione della sentenza di merito con rinvio per riesame del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Preliminarmente ha respinto l'eccezione di tardività relativa alla notifica effettuata solo all'Avvocatura Generale dello Stato, ritenendo la notifica sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate. Quanto al merito, ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché consistono in critiche di metodo e in errores in iudicando (valutazioni e apprezzamenti delle risultanze probatorie) non rimediabili con la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, la quale è limitata a veri e propri errori di fatto (svista o percezione) desumibili incontrovertibilmente dagli atti. Il quarto motivo è inammissibile perché deduce violazione di norme processuali non rilevanti nel giudizio di revocazione e poiché la richiesta di pubblica udienza non è applicabile alla Cassazione secondo la normativa citata; il quinto motivo è generico e privo di specificità sulle questioni ritenute assorbite. Conseguentemente il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono condannati in solido alla rifusione delle spese giudiziali (liquidate in euro 5.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito), al pagamento di un'ulteriore somma di euro 5.800,00 a favore della controricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, e al versamento dell'eventuale contributo unificato pari a quello del ricorso.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
Limita la revocazione ai soli errori di fatto (svista o errore di percezione) che determinino un contrasto incontrovertibile con gli atti; non comprende errori di giudizio o valutazioni probatorie.
art. 391-bis c.p.c.
Disposizione richiamata per la procedura di revocazione; insieme con art. 395 individua i limiti della revocazione in Cassazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52
Norme in materia d'imposta di registro e stima degli immobili; la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fondato la rettifica sul confronto con un immobile analogo indicato nell'avviso di accertamento, quindi conforme a tali disposizioni.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72
Attribuisce all'Agenzia delle Entrate la facoltà di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha ritenuto che la notifica alla Avvocatura Generale, pur irregolare, possa essere sanata dalla costituzione in giudizio dell'Agenzia.
art. 291 c.p.c.
Richiamato come strumento per l'eventuale rinnovazione della notifica in caso di nullità che possa essere sanata dal giudice.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 33
Norma relativa alla fissazione della discussione in pubblica udienza nel processo tributario di merito; la Corte ha rilevato la sua inapplicabilità al giudizio di Cassazione.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito)
Richiamato in relazione alla disciplina della pubblica udienza; la Corte ha osservato l'omessa istanza prevista ma ha escluso rilievo nel giudizio di revocazione.
D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, art. 8, comma 8 (convertito)
Norma di proroga menzionata nel contesto della disciplina sulle udienze; non ha inciso sull'ammissibilità del motivo di revocazione.
art. 96 c.p.c., comma 3
Consente la condanna al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in caso di responsabilità processuale aggravata. La Corte ha applicato questa sanzione per manifesta inattendibilità dei motivi di revocazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di Cassazione è ammessa esclusivamente per errori di fatto materiali e percepibili (art. 395 c.p.c., n. 4): valutazioni, criteri estimativi o errores in iudicando non sono rimediabili con la revocazione.
- Critiche al metodo di stima (scelta dei confronti, uso di un atto comparabile) e contestazioni circa l'apprezzamento delle prove costituiscono errori di giudizio e vanno dedotte in sede di merito (appello) o in cassazione nei limiti del sindacato di legittimità, non con la revocazione.
- La notifica effettuata alla Avvocatura Generale dello Stato, se diversa dalla rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, può risultare nulla ma la costituzione dell'Amministrazione nel giudizio può sanare la nullità; il difetto di notifica non rende automaticamente tardivo il ricorso per revocazione se la parte è poi parte in giudizio.
- Le doglianze generiche e prive di specificità circa questioni 'assorbite' o omesse non sono idonee a fondare la revocazione; è necessario indicare chiaramente i fatti o i documenti che dimostrerebbero l'errore di percezione.
- La richiesta di fissazione in pubblica udienza nel giudizio di Cassazione segue regole proprie e non sempre è efficace se fondata su norme applicabili al processo di merito; occorre verificare la normativa pertinente e i termini per le istanze specifiche.
- In caso di ricorso per revocazione manifestamente infondato o inammissibile, il giudice può applicare sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese, compresa l'eventuale maggiorazione del contributo unificato.
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