Cassazione Penale, Sentenza n. 9601/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura l'omessa valutazione, ai fini dell'ammissione all'oblazione ex art. 162-bis c.p., della provvisoria autorizzazione alle immissioni in atmosfera: secondo la giurisprudenza il giudice che ammette l'oblazione deve accertare anche d'ufficio che siano state eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato e motivare tale convincimento. La sentenza impugnata si limita ad affermare l'assenza di prova dell'eliminazione delle conseguenze per la sola natura provvisoria dell'autorizzazione, senza specificare i motivi. Inoltre, il reato risulta estinto per prescrizione (reato commesso il 12/09/2007, termine massimo di anni 5).
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo sull'omessa valutazione ai fini dell'oblazione e ha valutato che la sentenza di merito non motivi adeguatamente l'affermazione circa l'assenza di eliminazione delle conseguenze dannose. Tuttavia, atteso il decorso del termine di prescrizione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. La Corte ha altresì osservato che le condizioni per una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. non emergono dagli atti in modo incontrovertibile.
Norme richiamate
art. 162-bis c.p.
Per l'ammissione all'oblazione nelle contravvenzioni il giudice deve accertare, anche d'ufficio, che le conseguenze dannose o pericolose del reato siano venute meno e deve giustificare questo accertamento con una motivazione, anche succinta.
art. 129 c.p.p.
La pronuncia di assoluzione senza processo ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è ammessa solo quando le circostanze che escludono il fatto, la sua commissione da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile (percezione 'ictu oculi'), incompatibile con necessità di accertamento.
Sez. 1, Sentenza n. 4992 del 20/07/2017 (Rv. 272287 - 01)
In tema di contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., è tenuto ad accertare anche d'ufficio che siano state eliminate, o siano comunque venute meno, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ostative all'accoglimento della domanda, giustificando il suo convincimento con una seppur succinta motivazione
La giurisprudenza richiede un accertamento motivato sull'eliminazione delle conseguenze dannose prima di concedere l'oblazione; la mera natura provvisoria di un'autorizzazione non è di per sé sufficiente senza spiegazione.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244274)
In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto ... emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile
Per disporre un'assoluzione per estinzione del reato è necessario che la sussistenza delle condizioni sia pacifica e immediatamente desumibile dagli atti; altrimenti va dichiarata l'estinzione (prescrizione) con annullamento quando opportuno.
Massime di principio
- Per l'oblazione in materia di contravvenzioni il giudice deve verificare e motivare che le conseguenze dannose o pericolose del reato siano venute meno; la motivazione può essere succinta ma non assente.
- La natura provvisoria di un'autorizzazione ambientale non basta, di per sé, a escludere l'eliminazione delle conseguenze dannose: serve una specifica valutazione motivata.
- Se dalla data del fatto è decorso il termine di prescrizione il giudice può annullare la sentenza per estinzione del reato; l'annullamento può essere disposto senza rinvio quando ricorra la prescrizione.
- L'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è eccezionale e richiede che la non punibilità o l'inesistenza del fatto emergano in modo assolutamente incontrovertibile dagli atti; in assenza di tale chiarezza non è possibile pronunciare assoluzione in luogo dell'annullamento per prescrizione.
- In ipotesi simili è opportuno che la difesa evidenzi sia la mancanza di motivazione sulle conseguenze dannose sia il decorso dei termini di prescrizione, per ottenere l'annullamento della sentenza di condanna.
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