Parere n. 1544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Monica Pompei per l’annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente requisiti e modalità della formazione iniziale degli insegnamenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché delle note ministeriali del 29 novembre 2010 e 29 aprile 2011, dei decreti ministeriali 4 aprile 2011, n. 138 e 11 novembre 2011, n. 288 e 23 aprile 2012, n. 74, del bando dell’Ateneo Bolognese 3 maggio 2012, n. 1162, della graduatoria del concorso per l’ammissione al T.F.R. e dei decreti di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l'annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, degli atti ministeriali attuativi, del bando universitario e degli atti della procedura selettiva per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per la classe di concorso A051.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla selezione per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per la classe A051, ha contestato le soglie minime previste per il superamento delle singole prove, in particolare il requisito di almeno 15/20 nella prova orale. Dopo aver superato il test preliminare e la prova scritta, con 9/20 non ha superato la prova orale. Ha sostenuto che l'introduzione di soglie riferite a ciascuna prova, anziché al punteggio complessivo, avrebbe lasciato inutilizzati sette posti, pari al 7% dei posti disponibili, violando i principi di programmazione e i criteri posti dalla legge n. 264/1999, nonché il rapporto di congruità tra numero degli studenti e strutture e il fabbisogno formativo. La questione ha riguardato inoltre la persistenza dell'interesse alla decisione, considerato il lungo tempo trascorso dalla procedura del 2012, l'assenza di attività processuale della ricorrente e la mancata impugnazione o comunicazione degli atti successivi della procedura.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve consistere in un'utilità concreta, diretta e attuale e permanere fino alla decisione. Sebbene la perenzione non sia applicabile al ricorso straordinario, il decorso di un lungo periodo di inattività, in una vicenda caratterizzata dall'evoluzione della graduatoria, dall'approvazione definitiva e dall'eventuale assunzione o scorrimento degli idonei, impone di verificare la persistenza dell'interesse. Nel caso concreto la procedura risaliva al 2012, la ricorrente non aveva compiuto atti sintomatici della permanenza dell'interesse e non aveva risposto alla richiesta espressa del Presidente della Sezione, che l'aveva avvertita delle possibili conseguenze processuali del mancato riscontro. La Sezione ha comunque rilevato che, ove si fosse proceduto all'esame del merito, il ricorso sarebbe stato respinto. Le soglie minime per il passaggio alle prove successive sono state ritenute legittime quando proporzionate e ragionevoli, in quanto funzionali alla razionalizzazione della selezione e alla verifica di un livello minimo di preparazione. L'esclusione derivava dall'applicazione dell'art. 15, comma 11, del d.m. n. 249/2010 e dell'art. 6, comma 5, del decreto direttoriale n. 74/2012. La scopertura del 7% non è stata ritenuta indice, ex post, di sproporzione o irragionevolezza, anche perché la programmazione dei posti era stata determinata sulla base del fabbisogno del personale docente, maggiorato del 30% per considerare il fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.
Osservazioni
Sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso straordinario è improcedibile perché l'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione e, dopo una procedura concorsuale del 2012, la ricorrente non ha compiuto attività processuali indicative della sua persistenza né ha risposto alla richiesta espressa di chiarimenti del Presidente della Sezione.
Mancata considerazione degli atti sopravvenuti della procedura
In una selezione soggetta a evoluzione mediante approvazione della graduatoria definitiva, assunzione dei vincitori o scorrimento degli idonei, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli eventuali atti sopravvenuti, notificarli ai controinteressati o darne comunque notizia nel giudizio; tale attività non è stata svolta.
Legittimità delle soglie minime di accesso alle prove successive
Le soglie minime riferite alle singole prove sono legittime se proporzionate e ragionevoli rispetto anche al numero dei posti disponibili, perché consentono di razionalizzare la valutazione di una platea numerosa e di verificare un livello minimo indefettibile di preparazione.
Scopertura dei posti e proporzionalità
La scopertura di sette posti, pari al 7% secondo la ricorrente, non dimostra ex post la sproporzione o l'irragionevolezza delle soglie, considerato che la programmazione era stata effettuata sulla base del fabbisogno del personale docente, con una maggiorazione del 30% riferita all'intero sistema nazionale di istruzione.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione e consiste nell'utilità pratica, concreta, diretta e immediata conseguibile mediante l'accoglimento del ricorso; deve permanere fino alla decisione.
artt. 81-85 d.lgs. 104/2010
Le disposizioni sulla perenzione non si applicano direttamente al ricorso straordinario, ma il decorso del tempo e l'inattività processuale possono costituire indici da valutare per verificare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 15, comma 11, d.m. 10 settembre 2010, n. 249
la prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore od uguale a 15/20
La disposizione stabilisce la soglia minima di 15/20 per il superamento della prova orale; l'esclusione della ricorrente è stata ritenuta applicazione diretta di tale previsione.
art. 6, comma 5, decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74
nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi
La disposizione consente di attivare il corso per il solo numero degli ammessi, senza integrazione della graduatoria quando questi siano inferiori ai posti disponibili.
legge 2 agosto 1999, n. 264
La ricorrente ha invocato i principi di programmazione e i criteri relativi al numero programmato; la Sezione ha escluso che la scopertura riscontrata dimostrasse la violazione di tali principi.
art. 39 legge n. 449/1997
Il fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi della disposizione, è stato utilizzato dall'amministrazione come base per programmare i posti disponibili.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario l'interesse a ricorrere deve permanere ininterrottamente fino alla decisione e il suo venir meno determina l'improcedibilità del ricorso.
- Anche se la perenzione prevista dagli artt. 81-85 c.p.a. non è applicabile al ricorso straordinario, il lungo decorso del tempo e l'inerzia del ricorrente possono imporre una verifica officiosa della persistente utilità concreta della decisione.
- Quando la controversia riguarda una procedura selettiva destinata a evolvere mediante graduatoria definitiva, assunzioni o scorrimenti, il ricorrente che contesta la propria esclusione deve considerare e, se necessario, impugnare gli atti sopravvenuti o darne notizia nel giudizio.
- Le soglie minime previste per il superamento delle singole prove selettive sono legittime se perseguono l'esigenza di verificare un livello minimo di preparazione e risultano proporzionate e ragionevoli anche in rapporto al numero dei posti disponibili.
- La mancata copertura di una parte dei posti programmati non dimostra di per sé l'illegittimità delle soglie selettive, quando la programmazione sia stata determinata sulla base del fabbisogno formativo e le soglie non risultino, alla luce degli esiti complessivi, sproporzionate o irragionevoli.
Ricorso straordinario sulla selezione per il Tirocinio Formativo Attivo
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una docente laureata in lettere classiche contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e contro gli atti relativi alla selezione per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per la classe di concorso A051.
Procedura selettiva e motivi del ricorso
La ricorrente aveva superato il test di ammissione con 25,50 punti, a fronte della soglia di 21, e la prova scritta con 21/30. Non aveva invece superato la prova orale, nella quale aveva conseguito 9/20, mentre il bando richiedeva almeno 15/20. All'esito della selezione erano risultati idonei 93 candidati, con sette posti non coperti.
La ricorrente ha impugnato il d.m. 10 settembre 2010, n. 249, le successive note e disposizioni ministeriali, il bando dell'Ateneo Bolognese, la graduatoria e gli atti di approvazione della procedura. Ha sostenuto che la previsione di soglie minime per ciascuna prova, anziché di una soglia riferita al punteggio complessivo, fosse sproporzionata e incompatibile con la programmazione dei posti prevista dalla legge n. 264/1999. Secondo la ricorrente, la scopertura del 7% dei posti avrebbe dimostrato l'irragionevolezza del sistema e avrebbe compromesso il rapporto tra studenti, strutture, personale docente e fabbisogno formativo.
Verifica della persistenza dell'interesse
La Sezione ha posto al centro della decisione la permanenza dell'interesse a ricorrere. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata e deve sussistere fino alla decisione.
La perenzione degli artt. 81-85 c.p.a. non è applicabile al ricorso straordinario. Tuttavia, il lungo decorso del tempo e l'inerzia processuale possono rendere necessario verificare se il ricorrente conservi ancora un interesse attuale alla definizione della controversia, così da evitare pronunce inutili o potenzialmente pregiudizievoli. La Sezione ha richiamato, in materia di verifica della persistenza dell'interesse, Consiglio di Stato, Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689, e Sez. VII, 5 gennaio 2026, n. 71.
Nel caso concreto la procedura risaliva al 2012. Dopo l'introduzione del ricorso, la ricorrente non aveva compiuto atti indicativi della perdurante vitalità dell'interesse. Il Presidente della Sezione, con nota del 20 aprile 2026, aveva nuovamente sollecitato il Ministero a trasmettere la relazione alla ricorrente e aveva chiesto direttamente al difensore informazioni sulla persistenza dell'interesse, avvertendo che il mancato riscontro avrebbe potuto condurre alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna risposta era pervenuta.
Rilevanza degli atti sopravvenuti
La Sezione ha osservato che una procedura concorsuale del 2012 è fisiologicamente destinata a evolvere attraverso l'approvazione della graduatoria definitiva, l'assunzione dei vincitori e l'eventuale scorrimento degli idonei. La ricorrente, dolendosi della propria esclusione, avrebbe dovuto impugnare gli atti sopravvenuti eventualmente lesivi, notificarli ai controinteressati o darne comunque comunicazione nel giudizio. L'assenza di tali iniziative ha confermato il venir meno dell'interesse concreto alla decisione.
Valutazione subordinata del merito
Pur dichiarando il ricorso improcedibile, la Sezione ha precisato che l'esame del merito avrebbe comunque condotto al rigetto.
L'esclusione era diretta applicazione:
- dell'art. 15, comma 11, del d.m. n. 249/2010, che richiedeva almeno 15/20 nella prova orale;
- dell'art. 6, comma 5, del decreto direttoriale n. 74/2012, secondo cui, se gli ammessi sono meno dei posti disponibili, il corso è attivato per il solo numero degli ammessi, senza integrazione della graduatoria.
La previsione di soglie minime per l'accesso alle prove successive è stata ritenuta funzionale alla razionalizzazione dell'attività valutativa in presenza di molti candidati e alla verifica di una preparazione minima indefettibile. Secondo la Sezione, tali soglie sono legittime se proporzionate e ragionevoli anche rispetto al numero dei posti disponibili, in linea con i precedenti richiamati del Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2019, n. 6069, e 6 luglio 2021, n. 5147, nonché del TAR Lazio, 31 ottobre 2023, n. 16195.
Programmazione dei posti e conclusioni
L'amministrazione aveva programmato i posti per l'anno accademico 2011/2012 sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, maggiorandolo del 30% per tenere conto del fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.
La scopertura di sette posti, pari al 7% secondo la ricorrente, non ha evidenziato ex post una sproporzione o irragionevolezza delle soglie, anche alla luce della maggiorazione utilizzata nella programmazione. Il parere ha pertanto concluso per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con una valutazione subordinata di infondatezza delle censure di merito.
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