Sentenza del 24/03/2016 n. 5843 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della C.T.R. del Piemonte, che aveva escluso: a) che l'esterovestizione della società svizzera W. SA ne comportasse l'inesistenza giuridica o la trasformazione in una società italiana; b) l'esistenza in Italia di una parallela società di fatto o S.n.c. irregolare; c) l'esercizio da parte di B.P.C. di un'impresa individuale autonoma e non per conto della società svizzera. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione delle norme sulla motivazione e sull'onere della prova, sostenendo che, una volta accertato l'esercizio dell'attività da parte di B.P.C., spettasse a quest'ultimo dimostrare di aver agito per conto di terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di B.P.C., S.P., O.M.M., M.A. e W. SA S.n.c., ritenendo che le doglianze riguardassero in realtà la valutazione dei fatti e della motivazione di merito, senza evidenziare una motivazione assolutamente mancante, apparente, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria. Ha inoltre rilevato che la pretesa relativa a una distinta impresa individuale di B.P.C. era estranea agli originari atti impositivi e quindi non poteva essere introdotta successivamente dal Fisco. Il processo è stato dichiarato estinto limitatamente agli eredi erroneamente evocati, a seguito della rinuncia dell'Agenzia; l'intervento di C.S.K.N. è stato dichiarato inammissibile perché non era stata parte del giudizio di merito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei principali controricorrenti.
Norme richiamate
Legge n. 218 del 1995, art. 25, comma 1
La società costituita secondo il diritto svizzero conserva la propria qualificazione giuridica come società di capitali; la sua eventuale esterovestizione fiscale non determina automaticamente la sua inesistenza giuridica né la sua trasformazione in una società italiana di persone.
D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), art. 73, comma 3
La sede dell'amministrazione o la direzione effettiva in Italia può comportare la residenza fiscale italiana della società estera. Tale accertamento fiscale, tuttavia, non implica di per sé la sostituzione della forma societaria estera con una diversa forma societaria italiana.
Art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava su chi intende far valere un diritto o una pretesa. Nel caso concreto, l'Agenzia non poteva limitarsi a sostenere l'esistenza di un'impresa individuale di B.P.C. senza averla adeguatamente allegata e ricompresa negli atti impositivi.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato ai vizi motivazionali radicali, quali la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione incomprensibile. Non è sufficiente contestare la ricostruzione dei fatti o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
Art. 36 del processo tributario
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione comprensibile e coerente. Nel caso esaminato, la motivazione della C.T.R. è stata ritenuta logica e unitaria, sicché non sussisteva un vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
Art. 164, comma 3, c.p.c.
La costituzione in giudizio della parte correttamente legittimata può sanare con effetto retroattivo la nullità della notificazione o dell'atto introduttivo rivolto per errore a un soggetto diverso, evitando l'inammissibilità dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Non è dovuto l'ulteriore contributo unificato quando il ricorrente è un'amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- L'esterovestizione può determinare la residenza fiscale italiana di una società estera, ma non comporta automaticamente l'inesistenza della società o la sua riqualificazione in una diversa forma societaria italiana.
- Per imputare redditi a una società di fatto, a una società irregolare o a un'impresa individuale occorrono allegazioni e prove specifiche dei relativi presupposti; non è sufficiente dimostrare che una persona fisica operava materialmente in Italia.
- Nel processo tributario il Fisco è vincolato alla causa petendi contenuta nell'atto impositivo e non può introdurre in giudizio una pretesa fondata su una qualificazione giuridica o fattuale sostanzialmente nuova.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. Le censure devono evidenziare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale radicale nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c., n. 5.
- Una motivazione coerente e comprensibile, anche se non condivisa dalla parte, normalmente non può essere riesaminata dalla Corte di cassazione.
- La legittimazione a intervenire o a resistere in Cassazione spetta, di regola, a chi è stato formalmente parte del giudizio di merito; il litisconsorte sostanziale pretermesso non può inserirsi autonomamente nel giudizio di legittimità.
- La spontanea costituzione della parte effettivamente legittimata può sanare alcuni errori di notificazione o di individuazione del destinatario dell'impugnazione, con effetto retroattivo.
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