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Ordinanza

Ordinanza n. 11500/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del verbale della Commissione nominata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici (comprensivo di allegati), notificato alla ricorrente in data 1° dicembre 2025, attestante il giudizio di non idoneità al concorso, bandito con decreto del 22 aprile 2025, per n. 2517 posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile; per quanto di interesse, di tutti gli ulteriori atti, operazioni compiute e valutazioni espresse dalla predetta Commissione, in ragione di tale inidoneità, ivi compresa la riconvocazione a visita del 13 novembre 2025 del successivo decreto del 19 dicembre 2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati di cui al concorso pubblico del 22 aprile 2025 a n. 2517 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, successivamente ampliata a n. 3117 posti; ove e per quanto occorra, e nella misura di lesività, del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 22 aprile 2025, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esame, a n. 2517 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile; in particolare, dell’art. 14, punto 8 del bando di concorso, in relazione all’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 2, lett. b), D.M. n. 198 del 30 giugno 2003 e dell’art. 3, comma 7-quinques, d.lgs. n. 95 del 29 maggio 2017; ove e per quanto occorra, e nella misura di lesività, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso pubblico, per esame, a n. 2517 posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025; ove e per quanto occorra, nella misura di lesività, dei decreti di nomina delle Commissioni e, in particolare, di nomina della Commissione medica per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 14 del bando di concorso; della presupposta attività di accertamento dei requisiti fisici, di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti alla sanzione espulsiva, ancorché non conosciuti e/o non notificati alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202601410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, con conseguente esclusione e mancato inserimento in graduatoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica che, all'esito degli accertamenti dei requisiti psico-fisici, ne aveva dichiarato la non idoneità, nonché gli atti connessi, la riconvocazione a visita, la graduatoria di merito e, in parte qua, il bando e le disposizioni concorsuali relative ai requisiti di idoneità. Con una precedente ordinanza cautelare il TAR aveva disposto il riesame della posizione da parte di una Commissione in diversa composizione. Successivamente l'Amministrazione ha riferito che la ricorrente, sottoposta ad accertamenti attitudinali, era risultata idonea. Il Collegio ha tuttavia ritenuto necessario verificare documentalmente se il riesame avesse riguardato lo specifico profilo psico-fisico posto a fondamento dell'esclusione, se fosse stato adottato un provvedimento di riconoscimento dell'idoneità psico-fisica oltre che attitudinale e se la ricorrente fosse stata reinserita nella graduatoria, a pieno titolo o con riserva.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero dell'Interno, assegnando trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare una relazione documentata e aggiornata sull'esecuzione della precedente ordinanza cautelare. La relazione dovrà chiarire l'effettivo riesame dello specifico profilo di esclusione, l'eventuale riconoscimento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e l'eventuale reinserimento in graduatoria, precisando se disposto a pieno titolo o con riserva. Il Collegio ha inoltre ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. L'incombente dovrà essere eseguito entro trenta giorni, con deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. È stata fissata la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Le questioni di merito restano impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato quale possibile modalità di definizione del giudizio dopo il completamento degli adempimenti processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una precedente misura cautelare ordina il riesame della posizione di un candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, l'Amministrazione deve documentare che il riesame abbia riguardato lo specifico profilo posto a fondamento dell'esclusione e non un diverso accertamento meramente attitudinale.
  • La dichiarazione di idoneità attitudinale del candidato non dimostra di per sé l'avvenuto riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, quando l'esclusione originaria era fondata su un giudizio relativo ai requisiti psico-fisici; il giudice può quindi richiedere una relazione amministrativa aggiornata e documentata.
  • In presenza di un possibile reinserimento del candidato nella graduatoria, il giudice può richiedere all'Amministrazione di precisare se tale reinserimento sia stato disposto a pieno titolo o con riserva, ai fini della valutazione dell'eventuale cessazione della materia del contendere.
  • Quando il numero dei controinteressati collocati in una graduatoria finale è particolarmente elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli estremi della decisione e dell'indicazione dei soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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