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Sentenza

Sentenza n. 1347/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, presentata in favore del ricorrente, notificato in data 10.01.2025, nonché di qualunque atto precedente, successivo e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202500294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare per mancata presentazione delle parti alla sottoscrizione del contratto di soggiorno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'archiviazione dell'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, deducendo violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 9, comma 1, lettera d), della l. n. 91/1992, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, mancanza di idonei parametri di riferimento e difetto di istruttoria. In particolare, ha lamentato di non avere ricevuto la convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. n. 241/1990. In sede cautelare il Tribunale aveva rilevato l'assenza di prova della corretta comunicazione degli atti procedimentali e aveva ordinato il riesame in contraddittorio, imponendo all'amministrazione di assicurare che la convocazione giungesse alla piena conoscenza del lavoratore e di operare secondo i doveri di collaborazione e soccorso istruttorio.

La decisione

Dopo l'accoglimento cautelare, l'amministrazione ha riesaminato la posizione e ha adottato un nuovo provvedimento, notificato al difensore del ricorrente il 4 dicembre 2025, con cui ha rigettato l'istanza per una diversa ragione: dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria non risultava la disponibilità reddituale richiesta dalla procedura di emersione, con invito a produrre documentazione idonea. Il nuovo rigetto ha superato e sostituito l'originario provvedimento di archiviazione, divenendo l'unico atto lesivo. Poiché il nuovo atto non è stato impugnato entro i termini di legge, è divenuto definitivo e la decisione sull'originaria archiviazione non avrebbe potuto procurare alcuna utilità al ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare cui si riferiva l'istanza del ricorrente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; il giudizio non è stato definito nel merito di tale censura.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Prevede il preavviso di rigetto, la cui mancata comunicazione era stata dedotta dal ricorrente; la questione di merito non è stata esaminata per la sopravvenuta improcedibilità.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, rilevata la manifesta sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, a seguito di un ordine giudiziale di riesame, l'amministrazione sostituisce il provvedimento impugnato con un nuovo atto lesivo fondato su una diversa istruttoria e motivazione, il provvedimento originario deve ritenersi superato e non è più idoneo a determinare direttamente la lesione della posizione del ricorrente.
  • Se il nuovo provvedimento adottato in sostituzione di quello impugnato non viene autonomamente contestato entro i termini di legge, esso diviene definitivo e consolida il pregiudizio eventualmente arrecato; in tal caso, la decisione sull'atto originario non può procurare un'utilità concreta e attuale e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione: la sopravvenienza di un atto sostitutivo non impugnato, che costituisca l'unica fonte attuale della lesione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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