Cassazione Penale, Ordinanza n. 31207/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, limitato alla dedotta eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse troppo elevata e dovesse essere mitigata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato la gravità della condotta, idonea a mettere in pericolo l'incolumità degli operanti e delle persone trasportate sull'autovettura.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha investito la qualificazione giuridica del fatto ma solo la pena.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la severità della pena senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio.
- La censura sulla pena è aspecifica quando non si misura con le argomentazioni logiche e coerenti poste dal giudice a fondamento della quantificazione della sanzione, specie se la decisione valorizza la gravità concreta della condotta e il pericolo arrecato a persone presenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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