Sentenza n. 773/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza n. 1395/2024 del 6 novembre 2024 del Tribunale di Agrigento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1395/2024, divenuta irrevocabile il 15 maggio 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 2.617,47, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 14 aprile 2025, insieme ai dati necessari per il pagamento, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’erogazione delle somme. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento né fornire elementi sul procedimento di pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’art. 112, comma 2, c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha accertato l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, ritualmente notificato e contenente un obbligo pecuniario chiaro, nonché l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine per l’adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di pagare alla ricorrente euro 2.617,47, oltre agli interessi legali stabiliti dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza di parte e decorso inutilmente il termine, agli atti necessari all’esecuzione, senza compenso ulteriore. Ha inoltre fissato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo decorrente dalla notificazione della presente pronuncia fino all’integrale pagamento. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione, purché la misura non produca un effetto manifestamente iniquo; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ulteriore ritardo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale fonte della disciplina applicabile alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto contro una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza impone all’amministrazione un obbligo puntuale di conformazione e l’amministrazione vi permane inadempiente.
- La notifica della sentenza e la decorrenza del termine per l’adempimento, unite alla mancata esecuzione di un obbligo pecuniario chiaro e documentato, sono sufficienti a fondare l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, in assenza di contestazioni sostanziali dell’amministrazione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile disporre sin dalla sentenza l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, subordinandone l’attivazione all’istanza della parte e all’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento è ingiustificato, gli obblighi risultano semplici e puntuali e la sanzione non determina un effetto manifestamente iniquo; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo ulteriore.
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