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Sentenza

Sentenza del 13/10/2021 n. 4538 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Studi di settore - Dovere di attivazione del contraddittorio - Obbligatorietà Sussiste - Carenza - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto obbligatoria la preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente prima di fondare l'accertamento sugli studi di settore o parametri. In assenza di tale contraddittorio, l'accertamento è viziato per nullità. Pertanto l'atto impositivo è annullato per mancata osservanza del dovere del contraddittorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un accertamento tributario basato sull'applicazione degli studi di settore/parametri, per mancata attivazione del contraddittorio previsto dalla normativa; gli studi di settore sono utilizzati come presunzioni semplici per la ricostruzione della normale redditività e richiedono il confronto con il contribuente per verificarne la gravità, precisione e concordanza.

Norme richiamate

  • d.l. 119/2018

    Riferimento normativo richiamato nel contesto della disciplina tributaria; nel caso esaminato si sottolinea il principio che gli accertamenti basati su parametri devono rispettare il procedimento contraddittorio previsto dalla normativa.

  • L. 136/2018, art. 6

    Richiamata come parte della normativa di riferimento; evidenzia l'obbligo procedurale e le garanzie a tutela del contribuente nella fase di accertamento basato su indici o studi statistici.

  • d.lgs. 546/1992, art. 46

    Norma processuale sull'istruzione e sul contraddittorio nel processo tributario; viene interpretata nel senso che il contraddittorio obbligatorio deve precedere l'uso definitivo delle presunzioni statistiche per fondare l'accertamento.

Massime di principio

  • Gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici e non possono automaticamente determinare la gravità e la precisione dell'accertamento senza il confronto preventivo con il contribuente.
  • La mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio rende l'accertamento nullo: l'Amministrazione deve dimostrare di aver avviato e svolto il contraddittorio prima di concludere l'atto impositivo basato su studi/parametri.
  • In situazioni simili il contribuente ha diritto a fornire elementi e giustificazioni che possono modificare o escludere le conseguenze derivanti dalle risultanze statistiche; tali elementi devono essere valutati prima di consolidare le presunzioni.
  • Il ruolo degli studi di settore è meramente strumentale e statistico; la loro applicazione richiede sempre una verifica caso per caso tramite contraddittorio per trasformare la presunzione in prova adeguata ai fini impositivi.
  • Per contestare validamente un accertamento fondato su parametri, è efficace sollevare il vizio procedurale della mancata attivazione del contraddittorio oltre a proporre i dati concreti che smentiscono la presunzione statistica.

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