Sentenza del 13/10/2021 n. 4538 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Studi di settore - Dovere di attivazione del contraddittorio - Obbligatorietà Sussiste - Carenza - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto obbligatoria la preventiva attivazione del contraddittorio con il contribuente prima di fondare l'accertamento sugli studi di settore o parametri. In assenza di tale contraddittorio, l'accertamento è viziato per nullità. Pertanto l'atto impositivo è annullato per mancata osservanza del dovere del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un accertamento tributario basato sull'applicazione degli studi di settore/parametri, per mancata attivazione del contraddittorio previsto dalla normativa; gli studi di settore sono utilizzati come presunzioni semplici per la ricostruzione della normale redditività e richiedono il confronto con il contribuente per verificarne la gravità, precisione e concordanza.
Norme richiamate
d.l. 119/2018
Riferimento normativo richiamato nel contesto della disciplina tributaria; nel caso esaminato si sottolinea il principio che gli accertamenti basati su parametri devono rispettare il procedimento contraddittorio previsto dalla normativa.
L. 136/2018, art. 6
Richiamata come parte della normativa di riferimento; evidenzia l'obbligo procedurale e le garanzie a tutela del contribuente nella fase di accertamento basato su indici o studi statistici.
d.lgs. 546/1992, art. 46
Norma processuale sull'istruzione e sul contraddittorio nel processo tributario; viene interpretata nel senso che il contraddittorio obbligatorio deve precedere l'uso definitivo delle presunzioni statistiche per fondare l'accertamento.
Massime di principio
- Gli studi di settore e i parametri costituiscono presunzioni semplici e non possono automaticamente determinare la gravità e la precisione dell'accertamento senza il confronto preventivo con il contribuente.
- La mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio rende l'accertamento nullo: l'Amministrazione deve dimostrare di aver avviato e svolto il contraddittorio prima di concludere l'atto impositivo basato su studi/parametri.
- In situazioni simili il contribuente ha diritto a fornire elementi e giustificazioni che possono modificare o escludere le conseguenze derivanti dalle risultanze statistiche; tali elementi devono essere valutati prima di consolidare le presunzioni.
- Il ruolo degli studi di settore è meramente strumentale e statistico; la loro applicazione richiede sempre una verifica caso per caso tramite contraddittorio per trasformare la presunzione in prova adeguata ai fini impositivi.
- Per contestare validamente un accertamento fondato su parametri, è efficace sollevare il vizio procedurale della mancata attivazione del contraddittorio oltre a proporre i dati concreti che smentiscono la presunzione statistica.
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