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Sentenza

Sentenza n. 1318/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento - del provvedimento di conferma prot. 9254 del 18 luglio 2024, nella parte in cui è stato assegnato alla ricorrente il punteggio di 1,91 nell’ambito della procedura concorsuale bandita in esecuzione della deliberazione n. 72 del 22 marzo 2024; - della graduatoria approvata con la deliberazione n. 88 del 27 giugno 2024, nella parte in cui è stato assegnato alla ricorrente il punteggio di 1,91; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso;

Giustizia amministrativa202401909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e delle circostanze della controversia.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di conferma del punteggio e graduatoria concorsuale, nella parte relativa all’attribuzione alla ricorrente del punteggio di 1,91

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanitario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale bandita dall’I.R.C.C.S. per la copertura a tempo determinato di posti relativi a varie figure professionali sanitarie, contestando l’attribuzione del punteggio di 1,91 nel provvedimento di conferma e nella graduatoria. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente, con memoria del 10 marzo 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una domanda o un’utilità concreta da accertare.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite qualora la peculiarità e le circostanze della controversia lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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