Cassazione Civile, Ordinanza n. 10392/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha precisato che la rinuncia è efficace anche senza accettazione della controparte e che ciò comporta l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento contenente IRPEF, IVA e IRAP relativi all’anno d’imposta 2005. In primo grado la pretesa era stata solo in parte ridotta; in appello la Commissione tributaria regionale aveva espunto dalla cartella l’IRAP, ritenendo insussistenti i relativi presupposti impositivi. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Successivamente, in data 19.12.2019, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla c.d. "rottamazione ter" e allegando la documentazione relativa alla definizione agevolata. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, ma non ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio anche se non vi è accettazione della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando non sussistono i relativi presupposti processuali, esclusi nel caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della parte resistente, purché l’atto sia ritualmente depositato.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione nei casi previsti dalla legge.
- In caso di estinzione del ricorso per rinuncia non ricorrono, di regola, i presupposti per applicare il raddoppio del contributo unificato.
- L’adesione del ricorrente a una definizione agevolata della pretesa tributaria può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso, ma l’effetto processuale discende dalla rinuncia stessa.
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