Cassazione Penale, Ordinanza n. 24062/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha censurato la motivazione della sentenza di merito, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso in modo illegittimo alla motivazione per relationem. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio, lamentando presunte carenze motivazionali e la mancata considerazione dei motivi di appello, ma senza indicare specificamente quali doglianze fossero state trascurate; la censura appariva in realtà come una richiesta di diversa lettura del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non indicava in concreto in che modo la motivazione per relationem avesse superato i limiti di legittimità e non si confrontava con l'autonomo apparato argomentativo della sentenza d'appello. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e non correlato alla motivazione impugnata, poiché si limitava a prospettare carenze motivazionali in termini vaghi e a proporre una lettura alternativa delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È il reato oggetto dell'affermazione di responsabilità in appello e della censura in cassazione; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, ma rileva solo l'inammissibilità dei motivi di ricorso che contestano la decisione di condanna.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura la motivazione della sentenza di merito in modo generico, senza indicare specificamente in che cosa consista l'errore argomentativo denunciato.
- La doglianza sulla motivazione per relationem deve confrontarsi con la motivazione autonoma effettivamente sviluppata dalla sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo astratto all'asserito uso della tecnica motivazionale.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di impugnazione; è inammissibile un motivo che ignori le argomentazioni della sentenza e si limiti a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove non superano il vaglio di ammissibilità se non specificano puntualmente l'errore denunciato.
Come è indicizzato
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