Cassazione Penale, Sentenza n. 39503/2023 del 28/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione commesso il 09/03/2020 nel carcere di Foggia. Il ricorrente, tramite difensore, censura la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (attualità del pericolo di reiterazione) e denuncia vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e)): sostiene che la motivazione del Tribunale sia generica e illogica, non valuti concretamente le esigenze cautelari né l'idoneità della misura, non consideri il tempo trascorso e l'assenza di attualità del pericolo, e sovrastimi la gravità e la pericolosità dell'indagato, che avrebbe espiato la pena precedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'attualità del pericolo, richiamando il principio per cui l'art. 274, comma 1, lett. c) richiede una valutazione prognostica non equivalente all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto. Il Tribunale di Bari ha motivato in modo congruo la sussistenza di gravi indizi e del pericolo di reiterazione (condotte violente, ruolo centrale nell'evento, precedenti per reati con violenza e due evasioni), e ha ritenuto proporzionata la custodia in carcere perché misure meno afflittive non sarebbero idonee a fronteggiare il rischio. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e l'estratto del provvedimento è trasmesso al pubblico ministero per immediata esecuzione.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello ai sensi del pubblico ministero contro le decisioni del giudice per le indagini preliminari; qui ricorda il quadro procedurale in cui è intervenuta l'ordinanza impugnata.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede che per la custodia cautelare sussista il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. La Corte interpreta il requisito dell'attualità come una valutazione prognostica della possibilità di condotte reiterative, fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale, senza richiedere l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Norme sulle motivazioni di cassazione: il ricorso ha contestato vizi di motivazione; la Corte verifica che la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e non contraddittoria e la ritiene sufficiente.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiama il parametro di comparazione per la proporzionalità della misura cautelare: il Tribunale ha ritenuto plausibile, alla luce della gravità del fatto e del grado di violenza, una pena che giustifichi la custodia in carcere più che misure meno afflittive.
Massime di principio
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la prevedibilità di specifiche occasioni di recidiva, ma una valutazione prognostica basata su fatto, personalità dell'indagato e contesto; il tempo trascorso aumenta l'onere motivazionale ma non esclude di per sé la misura.
- Modalità particolarmente violente del reato e ruolo attivo nell'organizzazione dell'evento rafforzano la valutazione di pericolosità e possono giustificare misure cautelari più severe.
- Precedenti penali per reati con violenza o per evasione sono elementi che rendono meno credibile l'affidamento a misure meno afflittive, poiché indicano difficoltà di rispetto delle prescrizioni dell'autorità.
- La proporzionalità della misura va valutata anche in prospettiva sulla possibile entità della pena: se la gravità del fatto lascia presumere una condanna oltre certi limiti, la custodia in carcere può essere giustificata.
- Vizi di motivazione vengono superati se il giudice del riesame svolge un'analisi concreta e articolata delle circostanze; ragioni sopravvenute o elementi nuovi possono comunque essere proposti con istanza al giudice di merito per revoca o attenuazione della misura.
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