Sentenza del 15/05/2018 n. 1472 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Società a ristretta base - Presunzione di distribuzione degli utili - Legittimità - Sussiste - Onere della prova contraria - Incombe sul socio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’accertamento fondato sulla presunzione che gli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base sociale fossero stati distribuiti ai soci. Sosteneva, in sostanza, che le risultanze della verifica societaria non potessero automaticamente determinare il suo maggior reddito personale, considerata la distinta soggettività giuridica e fiscale della società rispetto al socio.
La decisione
La presunzione è stata ritenuta legittima sul piano indiziario. Gli utili extracontabili accertati alla società possono presumersi distribuiti ai soci quando la compagine sociale è ristretta, poiché tale struttura consente di presumere una conoscenza e una disponibilità degli utili da parte dei soci. La presunzione non è assoluta, ma spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando, ad esempio, che gli utili non sono stati distribuiti o che egli non ne ha avuto la disponibilità. L’accertamento nei confronti del socio è quindi fondato, salvo prova contraria.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base sociale, l’accertamento di maggiori utili extracontabili in capo alla società può costituire un valido indizio per presumere la loro distribuzione ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è automatica né assoluta: il socio può superarla fornendo una prova concreta della mancata distribuzione o della propria estraneità alla gestione e alla disponibilità delle somme.
- La distinta soggettività fiscale della società e del socio non impedisce all’Amministrazione finanziaria di utilizzare le risultanze dell’accertamento societario come base indiziaria per rideterminare il reddito da partecipazione del socio.
- Una volta operante la presunzione, l’onere della prova contraria si trasferisce sul socio, che non può limitarsi a contestare genericamente l’accertamento o a richiamare la separazione patrimoniale tra società e socio.
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