Circolare numero 145 del 25-8-2003
SOMMARIO: Premessa; Struttura del regolamento; Definizione di dato sensibile; L’informativa agli interessati; Misure a garanzia degli atti contenenti dati sensibili; Incaricati del trattamento; Dati sanitari; Dati sensibili presenti nel fascicolo personale dei dipendenti; Cartelle sanitarie e di rischio; Dati sensibili presenti nel cedolino dello stipendio; Delega per la riscossione delle quote sindacali; Scambio di dati tra le pubbliche amministrazioni; Accesso agli atti amministrativi contenenti dati sensibili; Aspetti organizzativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il Regolamento approvato dall’Istituto per dare attuazione alla disciplina sui dati sensibili prevista dalla legge n. 675/1996 e dal d.lgs. n. 135/1999, con particolare attenzione all’identificazione dei dati trattabili, alle misure di sicurezza, all’informativa agli interessati e alle modalità di accesso e scambio tra amministrazioni. Vengono inoltre fornite istruzioni operative su archivi dei dipendenti, cartelle sanitarie, cedolini stipendiali, deleghe sindacali e accesso agli atti contenenti dati sensibili, individuando anche le strutture responsabili dell’applicazione uniforme delle regole.
Regolamento INPS sul trattamento dei dati sensibili e sanitari
Regolamento INPS sul trattamento dei dati sensibili e sanitari
La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione del Regolamento approvato dall’Istituto in materia di trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici non economici. L’obiettivo è assicurare un’uniforme gestione delle informazioni sensibili e sanitarie, nel rispetto della legge n. 675/1996, del d.lgs. n. 135/1999 e della normativa collegata, alla luce anche dei chiarimenti forniti dal Garante per la protezione dei dati personali.
Quadro normativo e ragioni dell’intervento
La circolare ricorda che la legge n. 675/1996 consentiva ai soggetti pubblici il trattamento dei dati sensibili solo in presenza di una espressa autorizzazione legislativa che individuasse dati trattabili, operazioni consentite e finalità di rilevante interesse pubblico. Poiché tali previsioni erano limitate, il d.lgs. n. 135/1999 ha individuato numerose finalità di interesse pubblico, legittimando i trattamenti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’INPS.
In questo contesto l’Istituto ha adottato il Regolamento approvato con deliberazione n. 95 del 9 aprile 2002, adempiendo all’obbligo di identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari rispetto alle finalità perseguite. Tale individuazione deve essere aggiornata periodicamente.
Struttura del Regolamento
Il Regolamento si compone di due parti:
- una parte normativa, articolata in tre Capi;
- una parte tabellare, in cui sono indicate le aree di attività istituzionale, i relativi procedimenti amministrativi, i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni svolte.
Il primo Capo richiama la nozione di dato sensibile e le ipotesi di trattamento legittimo; il secondo Capo disciplina la protezione dei dati contenuti in archivi cartacei e informatici; il terzo Capo contiene regole specifiche per i dati sanitari, con particolare attenzione ai casi di accesso da parte di soggetti diversi dall’interessato.
Nozione di dato sensibile e principi di trattamento
Sono dati sensibili quelli idonei a rivelare origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché quelli idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale.
La circolare evidenzia i principi rafforzati dalla disciplina del d.lgs. n. 135/1999:
- i soggetti pubblici possono trattare solo i dati essenziali per le attività istituzionali, quando non sia possibile utilizzare dati anonimi o di altra natura;
- devono verificare periodicamente esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità dei dati;
- se alcuni dati risultano eccedenti o non necessari, il loro uso è vietato, salva la conservazione del documento che li contiene se prevista dalla legge;
- particolare attenzione va posta ai dati riferiti a soggetti diversi dall’interessato diretto, come i familiari.
Informativa agli interessati e consenso
L’Istituto deve fornire agli interessati un’informativa sintetica ma completa sui trattamenti cui i dati sensibili saranno sottoposti e sui diritti riconosciuti dalla legge n. 675/1996. La circolare precisa che, per effetto del d.lgs. n. 135/1999, l’INPS, in quanto soggetto pubblico non economico autorizzato dalla legge, non è tenuto ad acquisire il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati sensibili.
L’informativa deve richiamare la normativa che impone gli obblighi o disciplina i compiti cui il trattamento è connesso, cioè il quadro giuridico del procedimento amministrativo relativo alla prestazione richiesta. La modulistica in uso presso l’Istituto dovrà essere conseguentemente adeguata.
Misure di sicurezza e incaricati del trattamento
La circolare sottolinea la stretta connessione tra riservatezza e sicurezza dei dati. Gli atti e documenti contenenti dati sensibili, sia cartacei sia elettronici, devono essere custoditi in archivi ad accesso selezionato. I responsabili delle strutture operative devono adottare ulteriori misure specifiche, adeguate alle condizioni logistiche e ambientali, al fine di garantire la salvaguardia degli archivi.
Per i trattamenti informatici è previsto che vi accedano solo persone autorizzate, tramite sistemi che consentano identificazione degli utenti e registrazione degli accessi.
Gli incaricati del trattamento, che operano materialmente sui dati con strumenti informatici o sui fascicoli, devono essere designati per iscritto con ordine di servizio o atto equipollente. L’atto di nomina deve richiamare la delicatezza dell’incarico e indicare le misure di cautela, tra cui:
- trattamento dei dati solo per le esigenze di lavoro e per il tempo strettamente necessario;
- divieto di lasciare documenti incustoditi o esposti a soggetti estranei;
- obbligo di riserbo anche dopo la cessazione dell’incarico, richiamando l’art. 326 c.p. e l’art. 28 della legge n. 241/1990;
- indicazioni sulla custodia dei documenti a fine giornata e sulla loro riconsegna al responsabile di processo a procedimento concluso;
- richiamo alle norme sulla responsabilità penale per illecito trattamento di dati personali.
Disciplina specifica dei dati sanitari
Per i dati sanitari la circolare richiama il d.lgs. n. 282/1999 e le regole del Capo III del Regolamento, volte a garantire la segretezza delle informazioni relative a stato di salute, vita sessuale e dati genetici.
La documentazione sanitaria, comprese certificazioni, modelli e referti prodotti a corredo delle domande di prestazione o successivamente, deve essere inserita in busta chiusa con la dicitura "documentazione sanitaria" e inoltrata direttamente al dirigente del centro medico-legale.
I dati acquisiti per finalità istituzionali devono essere conservati separatamente da ogni altro dato personale presso i centri medico-legali, in armadi con serratura o, in mancanza, in locali dedicati chiusi a chiave. La custodia e la trattazione devono avvenire in modo da consentire l’identificazione dell’interessato solo quando necessaria; se il procedimento non richiede la conoscenza diretta del fatto di salute, la valutazione compete al dirigente medico-legale, che fornisce il giudizio utile al completamento del procedimento.
Se l’interessato richiede di conoscere i dati relativi allo stato di salute, la documentazione è resa disponibile dal dirigente medico-legale di secondo livello, o dal sostituto formalmente incaricato, previa identificazione del richiedente:
- al medico di fiducia indicato dall’interessato;
- all’interessato stesso, se non ha designato un medico di fiducia.
La stessa modalità vale anche quando i dati siano comunicati a un terzo munito di delega validamente espressa o di mandato, insieme al documento di identificazione. Le medesime cautele si applicano anche quando, in occasione di visite medico-legali, emergano fatti medico-clinici che rendano opportuna l’informativa all’interessato.
In ogni caso i dati devono restare in busta chiusa con la dicitura "contiene documentazione sanitaria". Le strutture devono inoltre sensibilizzare gli enti di patronato e gli utenti, chiarendo che le cautele adottate servono esclusivamente a garantire la segretezza delle informazioni sanitarie nell’interesse degli assicurati.
Indicazioni particolari su fascicoli dei dipendenti, cartelle sanitarie e cedolini
La circolare affronta alcuni casi specifici segnalati dalle strutture.
Per i fascicoli personali dei dipendenti, i dati sensibili devono essere conservati separatamente rispetto alle altre informazioni. Tale separazione non elimina l’unitarietà del fascicolo, ma richiede accorgimenti tecnici e organizzativi, come sottofascicoli dedicati e custodia in armadi chiusi con serratura, per evitare consultazioni indiscriminate.
Per le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, redatte dal medico competente, l’Istituto è responsabile della custodia in quanto datore di lavoro. Le cartelle devono essere archiviate in appositi fascicoli conservati in armadi chiusi presso la struttura produttiva. L’accesso è consentito solo all’organo di vigilanza per i controlli previsti dal d.lgs. n. 626/1994 e al medico competente per gli aggiornamenti. Anche se la custodia è affidata a società di servizi, la responsabilità della riservatezza resta in capo all’Istituto.
Quanto al cedolino dello stipendio, la circolare rileva che alcune voci possono rivelare aspetti relativi ai rapporti familiari o all’adesione sindacale. Per evitare che tali dati divengano conoscibili a terzi, le indicazioni troppo esplicite devono essere sostituite da diciture meno descrittive o da codici, comunque comprensibili dal dipendente. I moduli relativi agli emolumenti mensili devono essere adeguati a questi criteri.
Delega per la riscossione delle quote sindacali
La scelta del sindacato destinatario della delega per la riscossione delle quote è considerata dato sensibile e deve essere tutelata nella sua segretezza. Le deleghe devono essere consegnate in busta chiusa e gli operatori delle strutture periferiche devono adottare ogni cautela per evitare che il dato sia esposto alla visione di soggetti estranei al procedimento.
La circolare suggerisce anche un coordinamento con gli enti di patronato e con le associazioni sindacali interessate per eventuali indicazioni operative. Per i moduli di adesione alle organizzazioni sindacali dei dipendenti dell’Istituto, vale il rinvio alle regole sulla separata conservazione dei dati sensibili nei fascicoli del personale.
Scambio di dati tra pubbliche amministrazioni
La circolare dedica un’ampia parte al reciproco scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, sempre più rilevante per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. Tale scambio, anche tramite strumenti informatici e telematici, deve essere regolato da apposite convenzioni.
Le convenzioni devono prevedere:
- il limite dell’accesso ai dati alle sole esigenze connesse alle attività istituzionali;
- l’impegno delle parti a garantire il rispetto della legge n. 675/1996 e successive modifiche;
- il riferimento espresso all’art. 9 della legge n. 675/1996, secondo cui i dati scambiati devono essere necessari, pertinenti e non eccedenti;
- il divieto di divulgare, diffondere, ritrasmettere, mostrare, stampare, comunicare, cedere o riprodurre i dati per finalità diverse da quelle convenzionali;
- l’obbligo di impartire precise istruzioni agli incaricati dell’accesso ai dati.
Se la convenzione comprende anche dati sensibili, questi devono essere di assoluta essenzialità, cioè utilizzabili solo quando le finalità istituzionali non siano realizzabili con dati anonimi o di altro tipo. I dati oggetto di scambio devono essere espressamente individuati nel testo convenzionale. I protocolli d’intesa e le convenzioni attuative locali devono essere preventivamente sottoposti alla Direzione Centrale Organizzazione; eventuali richieste ulteriori devono essere a essa rappresentate per valutazioni di merito.
La circolare ricorda infine che, per convenzioni con enti pubblici economici o con soggetti privati, la comunicazione e diffusione di dati personali è ammessa solo nei limiti previsti da una norma di legge o di regolamento.
Accesso agli atti amministrativi contenenti dati sensibili
La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi si applica anche quando gli atti contengono dati sensibili. Per le modalità procedurali si rinvia al Regolamento per la disciplina dell’accesso adottato in attuazione della legge n. 241/1990.
La circolare precisa che possono richiedere l’accesso ai dati sensibili solo i soggetti cui i dati si riferiscono, purché sussista un interesse personale e concreto collegato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L’accesso da parte di terzi è consentito solo se questi sono identificati e muniti di delega validamente espressa o di mandato. La delega o il mandato devono essere accompagnati dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato, da acquisire agli atti. L’accesso è consentito nei limiti della delega o del mandato e solo per i dati ivi specificati.
Per i dati relativi alla salute, si rinvia alle regole speciali già ricordate nella parte dedicata ai dati sanitari. In caso di conflitto con la tutela dei dati di terzi o di gruppi, l’art. 24 della legge n. 241/1990 consente la sola visione degli atti, purché la conoscenza del contenuto sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti del richiedente.
La circolare richiama inoltre la possibilità di consultazione diretta degli archivi di un’altra amministrazione da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti o al controllo delle dichiarazioni sostitutive. Se l’accertamento riguarda anche dati sensibili, la consultazione deve essere limitata ai soli dati essenziali, e l’amministrazione certificante deve autorizzarla indicando i limiti entro cui deve svolgersi.
Aspetti organizzativi e responsabilità di attuazione
La puntuale applicazione della circolare è affidata, in ambito provinciale, al referente dei rischi aziendali o al responsabile dell’area controllo se cumula anche tali funzioni; nelle Direzioni Regionali, a un funzionario espressamente individuato. I casi particolari non espressamente disciplinati devono essere segnalati alla Direzione Centrale Organizzazione, che provvederà a definirli e, se necessario, a integrare le istruzioni per garantire uniformità di comportamento tra le strutture.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del Regolamento
Il Regolamento è stato approvato con deliberazione n. 95 del 9 aprile 2002 per dare applicazione alle norme sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici non economici. La circolare ricorda che, dopo la legge n. 675/1996, il d.lgs. n. 135/1999 ha individuato numerose finalità di rilevante interesse pubblico, consentendo all’INPS di trattare dati sensibili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. In tale quadro l’Istituto ha adempiuto all’obbligo di individuare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari, con aggiornamento periodico.
Struttura del Regolamento e contenuto delle tabelle
Il Regolamento è composto da una parte normativa e da tabelle che individuano i dati sensibili trattati dall’Istituto. La parte normativa è articolata in tre Capi: definizione di dato sensibile e casi di legittimo trattamento; misure di protezione per archivi cartacei e informatici; disciplina specifica dei dati sanitari e delle cautele in caso di accesso da parte di soggetti diversi dall’interessato. Le tabelle, invece, individuano per le diverse aree di attività istituzionale i procedimenti amministrativi e, per ciascuno, i tipi di dati e i trattamenti effettuati.
Principi generali sul trattamento dei dati sensibili
La circolare ribadisce che i dati sensibili sono quelli idonei a rivelare origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni di tipo religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché stato di salute e vita sessuale. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati essenziali per le attività istituzionali, quando non sia possibile ricorrere a dati anonimi o di natura diversa; devono inoltre verificare periodicamente esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità dei dati. Se i dati risultano eccedenti o non necessari, il loro uso è vietato, fermo restando l’eventuale conservazione dell’atto o documento che li contiene. Particolare attenzione deve essere riservata ai dati relativi a soggetti diversi dagli interessati diretti, come i familiari.
Informativa agli interessati e assenza del consenso
L’Istituto deve fornire agli interessati un’informativa sintetica ma esaustiva sui trattamenti dei dati sensibili e sulle norme che regolano il procedimento amministrativo relativo alla prestazione richiesta. La circolare precisa che, in base al d.lgs. n. 135/1999, l’INPS, quale soggetto pubblico non economico autorizzato dalla legge, non è tenuto ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili. La modulistica dell’Istituto deve essere adeguata a tali prescrizioni.
Misure di sicurezza per archivi e procedure informatiche
Il Regolamento impone la conservazione degli atti e documenti contenenti dati sensibili, cartacei o elettronici, in archivi ad accesso selezionato. I responsabili delle strutture operative devono adottare ulteriori misure specifiche adeguate alle situazioni logistiche e ambientali, idonee a garantire la salvaguardia degli archivi. Per le procedure informatiche che trattano dati sensibili l’accesso è riservato solo alle persone autorizzate, mediante sistemi che consentano identificazione degli utenti e registrazione degli accessi.
Incaricati del trattamento e istruzioni operative
Gli incaricati del trattamento, dotati di password e codice o chiave identificativa, devono essere designati per iscritto dal responsabile della struttura operativa con ordine di servizio o atto equipollente. L’atto di nomina deve richiamare la delicatezza dei compiti e indicare le cautele da osservare: trattamento limitato alle esigenze di lavoro e per il tempo strettamente necessario; divieto di lasciare incustoditi i documenti; obbligo di riserbo anche dopo la cessazione dell’incarico; indicazioni sulla custodia dei documenti a fine giornata e sulla riconsegna al responsabile di processo al termine del procedimento. Devono inoltre essere richiamate le norme sulla responsabilità penale per illecito trattamento di dati personali.
Disciplina dei dati sanitari
Per i dati sanitari la circolare richiama il d.lgs. n. 282/1999 e le specifiche misure di riservatezza previste dal Capo III del Regolamento. La documentazione sanitaria deve pervenire in busta chiusa con la dicitura "documentazione sanitaria" e va inoltrata al dirigente del centro medico-legale. I dati acquisiti per finalità istituzionali sono conservati separatamente presso i centri medico-legali, in armadi chiusi a chiave o locali dedicati chiusi. La conoscenza del "fatto di salute" deve essere limitata al dirigente medico-legale quando non sia necessaria al procedimento amministrativo la conoscenza diretta da parte di altri soggetti. La comunicazione all’interessato o a terzi delegati avviene tramite il dirigente medico-legale di secondo livello, previa identificazione del richiedente, e i dati vanno comunque custoditi in busta chiusa.
Dati sensibili nei fascicoli dei dipendenti
I dati sensibili presenti nei fascicoli personali dei dipendenti devono essere conservati separatamente dalle altre informazioni, senza che ciò incida sull’unitarietà del fascicolo. La circolare richiama le indicazioni del Garante, che suggerisce l’uso di sottofascicoli per i dati sensibili e la conservazione in armadi chiusi con serratura. Le direzioni centrali interessate e le strutture periferiche devono adottare le misure suggerite e ogni ulteriore accorgimento utile a evitare consultazioni indiscriminate.
Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori
Le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, redatte e aggiornate dal medico competente, devono essere custodite con particolare attenzione, essendo l’Istituto responsabile in quanto datore di lavoro. Tali cartelle devono essere inserite in appositi fascicoli conservati in armadi chiusi, presso la struttura produttiva. L’accesso è consentito solo all’organo di vigilanza per i controlli previsti dal d.lgs. n. 626/1994 e al medico competente per gli aggiornamenti. Anche se la custodia è affidata a società di servizi, la responsabilità della riservatezza resta in capo all’Istituto.
Cedolino stipendiale e segretezza delle informazioni
La circolare evidenzia che nel cedolino possono comparire voci che rivelano rapporti familiari o l’adesione sindacale, con conseguente necessità di evitare la divulgazione di dati sensibili. Per rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza, il Garante ha raccomandato di sostituire le indicazioni troppo esplicite con diciture meno specifiche o codici comprensibili solo al lavoratore. Le strutture competenti devono adeguare il modulo degli emolumenti mensili a tali criteri.
Deleghe per la riscossione delle quote sindacali
La scelta del sindacato destinatario della delega per la riscossione delle quote è qualificata come dato sensibile e deve essere protetta nella sua segretezza. Le deleghe devono essere ricevute in busta chiusa e gli operatori delle strutture periferiche devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che il dato sia visibile a soggetti estranei. Per i moduli di adesione alle organizzazioni sindacali da parte dei dipendenti, la circolare rinvia alle regole già indicate per i fascicoli del personale.
Scambio di dati tra pubbliche amministrazioni e convenzioni
Lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni deve avvenire tramite apposite convenzioni che ne disciplinino modalità, limiti e finalità. Le informazioni oggetto di scambio devono essere necessarie, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità istituzionali, con espresso richiamo all’art. 9 della legge n. 675/1996. Le parti devono impegnarsi a impedire divulgazione, diffusione o ulteriore riproduzione dei dati e impartire istruzioni precise agli incaricati. Se sono coinvolti dati sensibili, questi devono essere assolutamente essenziali e vanno individuati espressamente nella convenzione. I protocolli d’intesa e le convenzioni attuative locali devono essere sottoposti preventivamente alla Direzione Centrale Organizzazione.
Accesso agli atti amministrativi contenenti dati sensibili
La circolare chiarisce che la normativa sull’accesso ai documenti amministrativi ex legge n. 241/1990 si applica anche agli atti contenenti dati sensibili. Possono richiedere l’accesso solo i soggetti cui i dati si riferiscono, purché abbiano un interesse personale e concreto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il diritto può essere esercitato da un delegato o mandatario, previa identificazione e presentazione della delega o del mandato con copia del documento dell’interessato. In caso di conflitto con la riservatezza di terzi, l’accesso può essere limitato alla sola visione degli atti. Per i dati sanitari, l’accesso è consentito solo se il diritto da far valere o difendere è di rango almeno pari a quello dell’interessato. È inoltre richiamata la consultazione diretta tra pubbliche amministrazioni prevista dalla legge n. 340/2000 per l’accertamento d’ufficio e il controllo delle dichiarazioni sostitutive, con limiti ai dati sensibili essenziali.
Aspetti organizzativi e responsabilità applicative
La corretta applicazione della circolare è affidata, in ambito provinciale, al referente dei rischi aziendali o al responsabile dell’area controllo se cumula tali competenze; nelle Direzioni Regionali a un funzionario espressamente individuato. Eventuali casi particolari non riconducibili alle indicazioni fornite devono essere segnalati alla Direzione Centrale Organizzazione, che provvederà a definirli e, se necessario, a fornire ulteriori integrazioni per assicurare uniformità di comportamento.
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