Circolare numero 147 del 3-9-2003
SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni alle Sedi per la trattazione dei crediti accertati dall’ex INPDAI, dei crediti oggetto di regolarizzazione per periodi fino al 31.12.2002 e dei crediti oggetto di regolarizzazione per periodi dal 1.01.2003, nonché le modalità di compilazione dei modelli DM10/V
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il trattamento dei crediti contributivi ex INPDAI confluiti nell’archivio di recupero crediti e delle regolarizzazioni gestite dall’INPS, distinguendo tra crediti fino al 31.12.2002 e crediti dal 1.1.2003. Vengono indicate le modalità di presentazione delle domande di dilazione o riduzione delle sanzioni, i codici da utilizzare nei modelli DM10/V e F24, le regole di compilazione per contributi IVS, TFR, solidarietà e assicurazioni minori, nonché i criteri contabili per l’imputazione delle somme a debito e dei rimborsi.
Istruzioni per la gestione dei crediti e delle regolarizzazioni contributive ex INPDAI per i dirigenti di aziende industriali
Gestione dei crediti e delle regolarizzazioni contributive ex INPDAI per i dirigenti di aziende industriali
La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione dei crediti contributivi riferiti ai dirigenti di aziende industriali, distinguendo tra posizioni maturate fino al 31.12.2002 e posizioni successive al 1.1.2003. L’obiettivo è coordinare il trasferimento dei crediti nell’archivio di recupero, le modalità di regolarizzazione, la compilazione dei modelli DM10/V e F24 e la relativa contabilizzazione.
Ambito applicativo e classificazione dei crediti
L’archivio predisposto per il recupero crediti è alimentato da tre grandi categorie di posizioni:
- crediti già accertati dall’ex INPDAI con le modalità precedentemente in uso;
- crediti relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 derivanti dai controlli dell’Istituto sui versamenti confluiti nelle casse INPDAI e sui dati dei modelli SA 770;
- crediti derivanti da regolarizzazioni attivate dall’INPS dal 1.1.2003, riferite a periodi non prescritti e comunque non successivi al 31.12.2002;
- crediti riferiti a periodi dal 1.1.2003.
La circolare precisa che i crediti fino al 31.12.2002 sono oggetto di una disciplina speciale, mentre quelli dal 1.1.2003 sono trattati secondo le procedure ordinarie dell’area DM.
Crediti ex INPDAI fino al 31.12.2002
Per i crediti accertati dall’ex INPDAI sono in corso le operazioni di creazione di files da trasferire nell’archivio Recupero Crediti DM, con confluenza nelle inadempienze contraddistinte dal codice Tipo Segnalazione "54", avente il significato di "Contribuzione ex INPDAI". La gestione di tali posizioni avverrà in contabilità separata, in coerenza con le norme richiamate nella circolare.
La diffida di pagamento, allegata alla circolare, comprende anche le sanzioni civili, calcolate:
- dal 1° gennaio successivo a quello del periodo di riferimento;
- con l’aliquota prevista per la morosità;
- ai sensi della L. 388/2000, in quanto crediti sorti dopo l’entrata in vigore dell’attuale regime sanzionatorio.
Se l’azienda intende avvalersi del pagamento dilazionato o della riduzione delle sanzioni civili, deve presentare apposita domanda presso gli sportelli della struttura P.D.A.I. in Roma, Viale delle Provincie n. 196, CAP 00162. Tale struttura compila la scheda istruttoria e la trasmette alla sede competente per la decisione del Direttore regionale, anche in presenza di eventuali altre domande già presentate alla sede per altre contribuzioni o altri periodi.
Le domande pervenute alle sedi periferiche relative ai periodi oggetto della diffida devono essere inoltrate alla struttura indicata fino al completamento delle operazioni di integrazione dei sistemi operativi, per assicurare omogeneità di trattamento. Per la definizione delle domande di dilazione accolte o respinte dalla Sede regionale la circolare rinvia a successive disposizioni.
Se l’azienda non paga l’importo dovuto entro il termine fissato nella diffida e non presenta richiesta di rateazione, il credito viene assoggettato a tutte le fasi di recupero previste, compresa l’iscrizione a ruolo, con rideterminazione delle somme aggiuntive al tasso ordinario secondo la circolare n. 110 del 23.05.2001.
Nella stessa tipologia di inadempienza confluiscono anche i crediti relativi ad aziende fallite, in concordato preventivo, in amministrazione controllata o in liquidazione coatta amministrativa, da insinuare con precedenza nel passivo fallimentare. Per tali posizioni le istruzioni di trattazione sono state già emanate con messaggio n. 71 del 17.6.2003.
Compilazione F24 per i crediti ex INPDAI fino al 31.12.2002
Per il pagamento dei crediti di cui al punto 1 continuano a essere seguite, in via provvisoria, le modalità in uso presso l’ex INPDAI. Il modello F24 va compilato nella sezione "Altri Enti" indicando:
- codice Ente "0002";
- causale contributo "63 MO" per la quota capitale;
- causale contributo "SNZ" per le sanzioni civili;
- causale contributo "INT" per gli interessi di ritardato pagamento.
Regolarizzazioni per i crediti accertati dall’INPS relativi agli anni 2000-2002
Per i crediti di cui al punto 2, derivanti dai controlli dell’INPS sugli anni 2000, 2001 e 2002, le regolarizzazioni devono essere presentate con le consuete modalità e con la modulistica in uso, ossia modelli DM10/V e SA VIG.
I relativi modelli confluiscono nell’inadempienza con codice Tipo Segnalazione "55", avente il significato di "Contribuzione ex INPDAI accertata dall’INPS".
Trattandosi di regolarizzazioni riferite a periodi fino al 31.12.2002:
- sono utilizzabili solo i modelli DM10/V di tipo C, D ed E;
- è ammesso il modello di tipo F per l’annullamento in corso d’anno;
- non è consentito il modello di tipo G, in quanto non è configurabile l’insussistenza di una precedente denuncia DM10/2.
Per la contribuzione ex INPDAI relativa a IVS, TFR e contributi di solidarietà, la circolare indica specifici codici da utilizzare nella sezione BC del modello:
- "BQ 25" per il contributo a debito azienda relativo all’IVS;
- "BQ 26" per il contributo relativo al TFR;
- "CC 24" per il contributo ex art. 9-bis L. 166/1991 e art. 12 D.Lgs. 124/1993, ossia il contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro su accantonamenti a fondi e casse;
- "CC 19" per il contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro su somme destinate alla previdenza complementare;
- "CC 21" per il contributo di solidarietà del 2% a carico lavoratore su somme destinate alla previdenza complementare;
- "CC 23" per il contributo di solidarietà del 10% ex L. 135/1997, relativo alla decontribuzione.
Per le assicurazioni minori, la denuncia va effettuata con la qualifica "300", già utilizzata per i dirigenti anche prima dell’incorporazione dell’INPDAI.
La compilazione delle caselle del modello varia in funzione del codice esposto:
- con i codici BQ25 e BQ26 devono essere compilate le caselle "n. dipendenti", "n. giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro";
- con i codici CC24, CC19, CC21 e CC23 devono essere compilate le caselle "n. dipendenti", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro", senza indicare dati nella casella "n. giornate".
Se occorre annullare una contribuzione precedentemente denunciata per diminuzione della retribuzione imponibile o per assoggettabilità della retribuzione ad altra gestione, i contributi a credito azienda vanno esposti nella sezione D con i codici:
- "DQ 71" per il recupero del contributo IVS;
- "DQ 72" per il recupero del contributo TFR;
- codici "DQ.." già esistenti per le contribuzioni minori.
Per il recupero dei contributi di solidarietà si utilizzano inoltre:
- "DQ 73" per il contributo di solidarietà ex art. 9-bis L. 166/91 e art. 12 D.Lgs. 124/1993;
- "DQ 74" per il contributo di solidarietà ex D.Lgs. 579/1995, 10% a carico datore di lavoro;
- "DQ 75" per il contributo di solidarietà ex D.Lgs. 579/1995, 2% a carico lavoratore;
- "L933" per il contributo di solidarietà ex L. 135/1997.
La circolare rinvia a successive disposizioni per l’aggiornamento del conto individuale dei lavoratori interessati, una volta completato il transito degli archivi dall’INPDAI all’INPS.
Regolarizzazioni riferite a periodi dal 1.1.2003
Per i crediti riferiti a periodi dal 1.1.2003 si applicano le procedure ordinarie previste per l’area DM. Per la loro esposizione può essere utilizzata l’intera gamma dei modelli DM10/V, compreso il modello di tipo G.
Per i modelli DM10/V di tipo E la compilazione varia a seconda del caso:
- se si tratta di integrazione di retribuzione, va indicata la qualifica "3" per i dirigenti già iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 e la qualifica "9" per i dirigenti assunti o nominati dal 1.1.2003;
- nei campi "n. dipendenti" e "n. giornate" non va indicato alcun dato;
- nella casella "retribuzione" va indicato l’imponibile su cui si versano i contributi;
- se le giornate già denunciate sul DM10/2 sono inferiori a quelle effettivamente lavorate, nel campo "n. giornate" va indicata la differenza da integrare.
Nel caso di differenza di aliquota applicabile, il DM10/V deve essere compilato con i codici previsti per le varie fattispecie. La circolare richiama, tra gli altri, i codici:
- "CQ00" e "CC49" per differenze IVS;
- "CC50" per differenze TFR;
- codici della serie "CQ" già in uso per eventuali altre contribuzioni minori omesse;
- codici di solidarietà "M900", "M940", "M920", "M941", "M921", "M942", "M930" e "M970" per i diversi casi di contributo di solidarietà.
Per tali regolarizzazioni non deve essere indicato alcun dato nelle caselle "n. dipendenti", "n. giornate" e "retribuzioni" quando la compilazione riguarda la differenza di aliquota.
Le differenze a credito azienda sono esposte nel quadro D del DM10/V con i codici:
- "DQ00" per differenze IVS;
- "DQ71" per differenza IVS dei dirigenti già iscritti all’INPDAI;
- "DQ72" per differenze TFR;
- "DQ69" per il contributo di solidarietà ex art. 9-bis L. 166/1991 e art. 12 D.Lgs. 124/1993;
- "DQ73" per lo stesso contributo di solidarietà nel caso dei dirigenti già iscritti all’INPDAI;
- "DQ76" e "DQ74" per il contributo di solidarietà ex D.Lgs. 579/1995 a carico datore di lavoro;
- "DQ77" e "DQ75" per il contributo di solidarietà ex D.Lgs. 579/1995 a carico lavoratore;
- "L931" e "L933" per il contributo di solidarietà ex L. 135/1997.
Modalità di versamento
Il pagamento delle regolarizzazioni deve avvenire con modello F24.
Per i crediti ex INPDAI di cui al punto 1 restano validi, fino a nuove disposizioni, i codici già in uso presso l’ex Istituto. Per i crediti di cui ai punti 2 e 3, il versamento deve avvenire nella sezione INPS del modello F24 con causale contributo "RC 01" e con il periodo di riferimento corrispondente al mese o al periodo indicato nel DM10/V.
Istruzioni contabili e imputazione dei rimborsi
Le somme a debito derivanti dalle regolarizzazioni contributive relative ai punti 2 e 3, e riferite ai dirigenti già assicurati presso l’INPDAI al 31 dicembre 2002, devono essere contabilizzate ai conti già istituiti con la circolare n. 83 del 24 aprile 2003, distintamente per ciascuna tipologia di contributo.
Per il contributo TFR:
- le differenze vanno imputate al conto PTO 21/110 per la competenza di anni precedenti;
- oppure al conto PTO 21/170 per la competenza dell’anno in corso;
- ciò vale anche per i dirigenti industriali assunti dal 1° gennaio 2003.
Per questi ultimi, le differenze dovute per IVS e solidarietà vanno invece imputate ai conti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. I conti PTO 21/010 e PTO 21/070 continuano a rilevare i contributi TFR relativi ai lavoratori non dirigenti.
Per i rimborsi di contributi la circolare istituisce i seguenti conti:
- "FPY 34/100" per il rimborso dei contributi relativi ai dirigenti già iscritti al soppresso INPDAI al 31.12.2002, nell’ambito della contabilità separata istituita nel FPLD;
- "PTO 34/100" per il rimborso dei contributi relativi al TFR della generalità dei dirigenti di azienda industriale, sia iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 sia assunti dal 1° gennaio 2003.
Il conto "PTO 34/000" continua a rilevare il rimborso dei contributi TFR dei lavoratori che non hanno qualifica dirigenziale. L’allegato n. 2 riporta i conti di nuova istituzione e quelli esistenti con la relativa denominazione aggiornata.
Punti principali
Ambito dei crediti e tipologie gestite
L’archivio del recupero crediti è alimentato da tre categorie di posizioni: crediti accertati dall’ex INPDAI con le modalità precedenti; crediti relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 derivanti dai controlli dell’Istituto sui versamenti e sui modelli SA 770; crediti da regolarizzazioni attivate dall’INPS dal 1.1.2003 per periodi non prescritti e non successivi al 31.12.2002; crediti riferiti a periodi dal 1.1.2003. Per i crediti fino al 31.12.2002 sono previste istruzioni specifiche, mentre quelli dal 1.1.2003 seguono le procedure ordinarie dell’area DM.
Gestione dei crediti fino al 31.12.2002
I crediti ex INPDAI confluiscono nell’inadempienza con codice Tipo Segnalazione 54, "Contribuzione ex INPDAI", mediante files predisposti dalla struttura P.D.A.I. Per tali crediti la diffida comprende anche le sanzioni civili, calcolate dal 1° gennaio successivo al periodo di riferimento e con aliquota per morosità ai sensi della L. 388/2000. Se l’azienda intende chiedere pagamento dilazionato o riduzione delle sanzioni, deve presentare domanda agli sportelli della struttura P.D.A.I. di Roma, Viale delle Provincie n. 196. Le domande pervenute alle sedi periferiche vanno inoltrate alla stessa struttura fino al completamento dell’integrazione dei sistemi. In caso di mancato pagamento e mancata richiesta di rateazione entro il termine della diffida, il credito è avviato al recupero, compresa l’iscrizione a ruolo, con ricalcolo delle somme aggiuntive al tasso ordinario secondo la circolare n. 110 del 23.05.2001. Nella stessa tipologia confluiscono anche i crediti delle aziende fallite, in concordato preventivo, in amministrazione controllata o in liquidazione coatta amministrativa.
Modalità di versamento per i crediti ex INPDAI fino al 31.12.2002
Per i crediti di cui al punto 1, fino a nuove disposizioni, si usano le modalità in uso presso l’INPDAI. Il modello F24 va compilato nella sezione "Altri Enti" indicando il codice Ente 0002 e le causali contributo 63 MO per la quota capitale, SNZ per le sanzioni civili e INT per gli interessi di ritardato pagamento.
Regolarizzazioni contributive e codici DM10/V per i periodi fino al 31.12.2002
Per i crediti accertati dall’INPS relativi agli anni 2000-2002 le regolarizzazioni devono essere presentate con la modulistica ordinaria DM10/V e SA VIG, con inadempienza codice Tipo Segnalazione 55, "Contribuzione ex INPDAI accertata dall’INPS". Sono utilizzabili solo DM10/V di tipo C, D ed E, oltre al tipo F per annullamenti in corso d’anno; non è ammesso il tipo G. Per la contribuzione ex INPDAI relativa a IVS, TFR e contributi di solidarietà si utilizzano i codici BQ25, BQ26, CC24, CC19, CC21 e CC23 secondo la natura del contributo, compilando le caselle richieste del modello. Le contribuzioni minori vanno denunciate con la qualifica 300. I crediti a credito azienda per annullamento o riduzione di contribuzione vanno esposti nel quadro D con i codici DQ71, DQ72, DQ73, DQ74, DQ75 e, per alcuni casi, il codice L933 già istituito.
Regolarizzazioni dal 1.1.2003 e compilazione dei DM10/V
Per i crediti riferiti a periodi dal 1.1.2003 si applicano le ordinarie procedure dell’area DM e può essere utilizzata tutta la gamma dei DM10/V, compreso il tipo G. Il DM10/V di tipo E va compilato in modo diverso a seconda che si tratti di integrazione di retribuzione o di differenza di aliquota: nel primo caso si indica la qualifica 3 per i dirigenti già iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 e la qualifica 9 per i dirigenti assunti o nominati dal 1.1.2003; nel secondo caso si usano i codici previsti per differenze IVS, TFR e contributi di solidarietà, con richiamo ai codici già in uso e a quelli di nuova istituzione, tra cui CC49, CC50, M900, M940, M920, M941, M921, M942, M930 e M970. Per le differenze a credito azienda si usano i codici DQ00, DQ71, DQ72, DQ69, DQ73, DQ76, DQ74, DQ77, DQ75, L931 e L933, secondo la fattispecie.
Versamento, contabilità e rimborsi
Il pagamento delle regolarizzazioni va effettuato con modello F24. Per i crediti ex INPDAI del punto 1 restano validi i codici già in uso presso l’ex Istituto; per i crediti dei punti 2 e 3 si usa la sezione INPS con causale contributo RC 01 e il periodo di riferimento indicato nel DM10/V. Sul piano contabile, le differenze per IVS, TFR e solidarietà dei dirigenti già assicurati all’INPDAI al 31.12.2002 sono imputate ai conti istituiti dalla circolare n. 83 del 24.4.2003; le differenze TFR dei dirigenti industriali assunti dal 1.1.2003 vanno a PTO 21/110 o PTO 21/170, mentre le differenze IVS e solidarietà di tali dirigenti seguono i conti della generalità dei lavoratori dipendenti. Per i rimborsi sono istituiti FPY 34/100 per i dirigenti ex INPDAI e PTO 34/100 per il TFR della generalità dei dirigenti di azienda industriale; PTO 34/000 continua a riferirsi ai lavoratori non dirigenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 5 set 2003Circolare numero 23 del 05-09-2003 enpals
- Circolare · 10 set 2003Circolare numero 148 del 10-9-2003
- Circolare · 26 ago 2003Circolare numero 146 del 26-8-2003
- Circolare · 25 ago 2003Circolare numero 145 del 25-8-2003
- Circolare · 15 set 2003Circolare numero 150 del 15-9-2003
- Circolare · 15 set 2003Circolare numero 149 del 15-9-2003
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →