Circolare numero 142 del 11-8-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la proroga di 18 mesi dei termini prescrizionali prevista dall'art. 38, comma 7, della legge n. 289/2002 si applica anche ai contributi agricoli dovuti per il 1998 da lavoratori autonomi, piccoli coloni, compartecipanti familiari e aziende agricole. Vengono indicati i nuovi termini di prescrizione, le scadenze utili per presentare eventuali domande o dichiarazioni omesse o errate e gli adempimenti delle sedi INPS per la tempestiva iscrizione a ruolo e riscossione.
Nuovi termini prescrizionali per contributi agricoli 1998 ex art. 38, comma 7, L. 289/2002
Nuovi termini prescrizionali per i contributi agricoli relativi al 1998
La circolare interviene a parziale modifica e integrazione della precedente n. 126 dell'11 luglio 2003, chiarendo l'applicazione del comma 7 dell'art. 38 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002. La disposizione, che prevede una proroga di 18 mesi dei termini prescrizionali a decorrere dal 1 gennaio 2003 in presenza di scoperture contributive relative al 1998, viene estesa anche ai lavoratori autonomi del settore agricolo, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari e alle aziende agricole con omissioni contributive o dichiarative riferite all'anno 1998.
Lavoratori autonomi, piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per le categorie dei coltivatori diretti, coloni mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, piccoli coloni e compartecipanti familiari, l'INPS ribadisce che il termine prescrizionale si individua con riferimento alla naturale scadenza del pagamento dell'ultima rata della contribuzione dell'anno di riferimento. Poiché per il 1998 l'ultima rata è scaduta il 16 gennaio 1999, la prescrizione dei relativi contributi è posticipata al 17 luglio 2005 per effetto della sospensione di 18 mesi.
La circolare precisa inoltre che, se i periodi di attività riferiti al 1998 risultano scoperti per mancata o erronea presentazione della domanda di iscrizione o di variazione, tali periodi possono essere sanati, ove sussistano i requisiti di legge, mediante presentazione della relativa domanda entro il 17 luglio 2005.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato, determinato e per i compartecipanti individuali, la determinazione del termine prescrizionale per la contribuzione 1998 va fatta prendendo a riferimento le scadenze naturali trimestrali dei versamenti. La circolare riporta la seguente articolazione:
- I trimestre 1998: scadenza naturale 15/09/1998, termine ultimo per il versamento 16/03/2005.
- II trimestre 1998: scadenza naturale 15/12/1998, termine ultimo per il versamento 16/06/2005.
- III trimestre 1998: scadenza naturale 16/03/1999, termine ultimo per il versamento 17/09/2005.
- IV trimestre 1998: scadenza naturale 16/06/1999, termine ultimo per il versamento 17/12/2005.
La stessa logica si applica alle ipotesi in cui la scopertura contributiva derivi dalla mancata presentazione delle dichiarazioni trimestrali. In tal caso i modelli DMAG relativi al 1998 possono essere presentati utilmente entro le seguenti date:
- DMAG I/1998 entro il 16/03/2005.
- DMAG II/1998 entro il 16/06/2005.
- DMAG III/1998 entro il 17/09/2005.
- DMAG IV/1998 entro il 17/12/2005.
Adempimenti delle sedi e iscrizione a ruolo
La circolare richiama infine gli adempimenti delle sedi INPS. Quando lavoratori autonomi o concedenti presentano dichiarazioni di iscrizione o variazione relative al 1998 entro il 17 luglio 2005, le sedi devono gestirle tempestivamente per l'iscrizione a ruolo con l'esercizio 2006, considerando che dal 17 gennaio 2007 decorrono i nuovi termini prescrizionali.
Se invece l'omissione contributiva dipende dalla mancata presentazione dei modelli di dichiarazione trimestrale, i modelli presentati entro le date indicate devono essere acquisiti tempestivamente e posti in riscossione alla prima scadenza utile, in coerenza con la tempificazione ex lege collegata ai termini prescrizionali per la convalida dei contributi.
Punti principali
Estensione della proroga ai contributi agricoli 1998
La circolare integra la precedente n. 126/2003 e precisa che la sospensione dei termini prescrizionali di 18 mesi, decorrente dal 1 gennaio 2003, riguarda anche i contributi dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricolo, dai piccoli coloni e compartecipanti familiari e dalle aziende agricole che non abbiano versato i contributi o presentato le dichiarazioni/denunce dovute per l'anno di competenza 1998.
Lavoratori autonomi e piccoli coloni/compartecipanti familiari
Per coltivatori diretti, coloni mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, piccoli coloni e compartecipanti familiari, il termine prescrizionale va individuato prendendo a riferimento la scadenza dell'ultima rata relativa all'anno 1998. Poiché tale rata è scaduta il 16 gennaio 1999, la prescrizione slitta al 17 luglio 2005. Se la scopertura dipende da mancata o erronea domanda di iscrizione o variazione, la regolarizzazione può avvenire mediante presentazione della domanda entro il 17 luglio 2005, sempre che sussistano i requisiti di legge.
Aziende agricole con manodopera a tempo indeterminato e determinato
Per le aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato, determinato e per i compartecipanti individuali, i termini prescrizionali relativi alla contribuzione 1998 seguono le scadenze trimestrali naturali del versamento. La circolare riporta i termini ultimi di versamento: I trimestre 1998 entro 16 marzo 2005; II trimestre 1998 entro 16 giugno 2005; III trimestre 1998 entro 17 settembre 2005; IV trimestre 1998 entro 17 dicembre 2005.
Presentazione delle dichiarazioni trimestrali omesse
Quando la scopertura contributiva deriva dalla mancata presentazione delle dichiarazioni trimestrali, queste possono essere presentate utilmente entro le date indicate dalla circolare. In tal caso, i modelli DMAG relativi ai trimestri 1998 devono essere acquisiti e trattati entro le scadenze corrispondenti: DMAG I/1998 entro 16 marzo 2005, DMAG II/1998 entro 16 giugno 2005, DMAG III/1998 entro 17 settembre 2005 e DMAG IV/1998 entro 17 dicembre 2005.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi devono gestire tempestivamente le dichiarazioni di iscrizione o variazione riferite al 1998 presentate entro il 17 luglio 2005, al fine dell'iscrizione a ruolo con l'esercizio 2006, poiché dal 17 gennaio 2007 decorrono i nuovi termini prescrizionali. Se l'omissione riguarda i modelli di dichiarazione trimestrale, questi devono essere acquisiti senza ritardo e posti in riscossione alla prima scadenza utile, secondo la tempistica legata ai termini prescrizionali per la convalida dei contributi.
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