Circolare numero 23 del 05-09-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per abbinare i Modelli 730/4 trasmessi dai CAF alle prestazioni pensionistiche, effettuare i conguagli fiscali sulla pensione e gestire i casi particolari: ritardi, rateizzazioni, incapienza, rettifiche, decessi e posizioni non elaborabili. Vengono indicati termini, priorità di recupero, interessi applicabili, limiti alla rateizzazione e modalità di comunicazione ai contribuenti, agli eredi e ai CAF.
Gestione dei conguagli fiscali dei Modelli 730 dei pensionati CAF
Gestione delle risultanze contabili dei Modelli 730 dei pensionati
La circolare disciplina le modalità con cui l’Enpals gestisce le risultanze contabili dei Modelli 730/4 trasmessi dai CAF per i pensionati, con riferimento ai conguagli fiscali da operare sulla pensione, alle eventuali rateizzazioni, alle rettifiche e ai casi di decesso del contribuente. Il documento recepisce e richiama le indicazioni della circolare n. 10/E del 13 febbraio 2003 dell’Agenzia delle Entrate, fornendo istruzioni operative per il sostituto d’imposta.
Trasmissione dei Modelli 730/4 e abbinamento alle posizioni pensionistiche
I CAF-dipendenti hanno trasmesso entro il 20 giugno 2003 i risultati contabili delle dichiarazioni presentate dai pensionati, così da consentire l’effettuazione dei conguagli sulla rata di pensione del mese di luglio 2003. Per le risultanze pervenute oltre il termine, l’Ente ha previsto il rinvio dei conguagli al primo mese utile di pagamento.
La comunicazione dei dati è avvenuta con ogni mezzo idoneo, inclusi servizio postale, fax, posta elettronica, consegna a mano e supporti magnetici predisposti secondo le specifiche tecniche previste. Nei casi con elevato numero di contribuenti, oltre alla documentazione cartacea è stato richiesto anche il floppy disk, per limitare i ritardi derivanti dalla digitazione manuale e ridurre i disguidi legati all’elevato afflusso di dichiarazioni.
Le risultanze contabili sono state abbinate, tramite codice fiscale, alle prestazioni pensionistiche erogate dall’Enpals per l’anno 2003. Le posizioni non corrispondenti a pensioni in essere nell’anno o riferite a soggetti per i quali l’Ente non era sostituto d’imposta sono state immediatamente restituite ai CAF con segnalazione motivata di scarto.
Conguagli fiscali sulla pensione e rateizzazione
Per i Modelli 730 pervenuti entro il 20 giugno 2003, i conguagli sono stati effettuati con la rata di pensione di luglio 2003 per 6.005 posizioni. La gestione ha consentito, su richiesta del contribuente, una rateizzazione fino a un massimo di cinque rate, con il vincolo che la dilazione non potesse in ogni caso estendersi oltre il mese di novembre.
I conguagli a credito e a debito derivanti dall’assistenza fiscale sono stati considerati come un unico gruppo e compensati tra loro. In caso di rateizzazione, l’Ente ha determinato l’importo delle singole rate applicando sulle mensilità successive a luglio gli interessi dello 0,50% mensile previsti dalla normativa. Se il conguaglio non ha potuto iniziare nel mese di luglio, il debito è stato ripartito in un numero di rate coerente con la scelta espressa dal contribuente.
Incapienza della pensione, priorità di recupero e interessi
Quando la pensione risultava insufficiente a coprire il conguaglio, le somme non recuperate venivano trasferite sulle mensilità successive con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, trattenuto e versato insieme alle somme cui si riferiva. Se la rata mensile risultava insufficiente per la trattenuta dell’importo rateizzato, oltre all’interesse dello 0,50% dovuto per la rateizzazione veniva applicato anche l’interesse dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
I conguagli a debito derivanti dall’assistenza fiscale avevano una priorità inferiore rispetto alle altre trattenute operate sulla pensione. Essi venivano quindi eseguiti dopo i recuperi dell’imposta mensile, delle addizionali regionale e comunale relative all’anno 2002 e delle eventuali trattenute nei confronti di terzi. In presenza di doppio trattamento pensionistico, il recupero dei conguagli a debito veniva di norma disposto sulla pensione di importo più elevato.
Limiti alla rateizzazione e importi minimi
La circolare richiama l’art. 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, precisando che la suddivisione in rate mensili di uguale importo è possibile soltanto per le somme dovute a titolo di:
- saldo Irpef;
- primo acconto Irpef;
- addizionale regionale all’Irpef;
- addizionale comunale all’Irpef;
- acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.
Non è invece rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto Irpef. Inoltre, il debito o il credito risultante dal Mod. 730/4 viene trattenuto o rimborsato anche quando l’importo è pari o inferiore a 10,33 euro.
Rettifiche, modello 730-4 integrativo e dichiarazioni successive
Gli errori attribuibili al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale potevano essere corretti solo mediante l’elaborazione di un nuovo Mod. 730-4 rettificativo, da trasmettere al sostituto dal CAF-dipendenti. Il risultato contabile rettificativo veniva gestito con il primo ruolo utile di pagamento, in modo da consentire il conguaglio entro il 31 dicembre 2003; se dalla correzione derivava un ritardo nel versamento, erano applicati gli interessi dello 0,40% mensile per il differito pagamento.
Se invece il contribuente riscontrava errori o omissioni a lui imputabili la cui correzione produceva un maggior rimborso o un minor debito, poteva presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2003 esclusivamente ad un CAF-dipendenti, anche quando l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto d’imposta. La circolare precisa che l’eventuale rimborso deve riguardare soltanto le somme relative all’annualità di produzione del reddito 2002 e non può comprendere le rate di acconto per il 2003.
Acconti Irpef di novembre e gestione dei residui a fine anno
Dalla rata di pensione corrisposta nel mese di novembre 2003 è stato trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto Irpef. Se la rata di novembre non era sufficiente, l’importo residuo veniva trattenuto dalla pensione del mese di dicembre, con maggiorazione dell’interesse dello 0,40%.
Il contribuente che non intendeva effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef, oppure che voleva versare un importo inferiore a quello risultante dal Modello 730, doveva comunicarlo entro il mese di settembre 2003 al sostituto d’imposta che effettuava il conguaglio.
Qualora entro la fine dell’anno non fosse possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle rate di pensione, l’Ente comunicava al sostituito, entro dicembre 2003, gli importi ancora dovuti utilizzando le stesse voci del Mod. 730/4. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile considerando anche il mese di gennaio, doveva essere versata direttamente dal contribuente tramite Mod. F24 nel mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti delle persone fisiche.
Per i crediti Irpef che non potevano essere rimborsati entro la fine dell’anno, il sostituto comunicava al contribuente gli importi spettanti con le medesime voci del Mod. 730/4. Tali importi potevano essere utilizzati nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile; se nell’anno successivo il credito non veniva indicato, esso sarebbe stato riconosciuto dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.
Posizioni non elaborabili e altre attività gestite
La circolare elenca le situazioni in cui non vengono effettuati i conguagli da assistenza fiscale:
- pensioni eliminate per decesso o sospese per altri motivi, come rinnovo triennale dell’assegno ordinario di invalidità o accertamento di esistenza in vita;
- codice fiscale del dichiarante assente dalle anagrafi dei titolari di pensione o non congruente con quello in possesso dei CAF;
- dichiarante titolare di quota parte di pensione di reversibilità scaduta prima della rata sulla quale dovrebbe essere operato il conguaglio.
Sono inoltre indicate ulteriori attività svolte dall’Ente: restituzione ai CAF delle copie delle risultanze contabili datate, timbrate e firmate per ricevuta; predisposizione delle comunicazioni agli eredi per gli importi non conguagliati a seguito del decesso del contribuente; sistemazione dei dati anagrafici nei casi in cui il conguaglio non sia stato gestito per errori nei dati.
Decesso del contribuente e trattamento delle posizioni degli eredi
In caso di decesso del contribuente, l’Ente non effettua alcuna operazione di conguaglio. Se il decesso interviene prima o durante l’effettuazione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, con le voci del Mod. 730-4, le somme o le rate non ancora trattenute, che devono essere versate nei termini dell’art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, in forza della normativa richiamata.
In presenza di conguaglio a credito, l’Ente comunica agli eredi gli importi spettanti utilizzando le voci del prospetto di liquidazione. Il credito può essere fatto valere nella dichiarazione successiva che gli eredi devono o possono presentare per conto del deceduto, oppure può essere chiesto a rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Qualora gli eredi riscontrino incongruenze nel modello 730, possono presentare il Modello UNICO 2003 Persone fisiche per integrare redditi o oneri non dichiarati.
Se il deceduto aveva presentato dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria. Il debito del coniuge superstite deve essere versato tempestivamente, senza applicazione di sanzioni per tardivo versamento, mentre il credito potrà essere fatto valere nella dichiarazione successiva.
Comunicazione finale ai pensionati
Come già avveniva negli anni precedenti, ai pensionati interessati dalle operazioni contabili viene emesso un nuovo certificato di pensione Mod. 20/b, con l’indicazione della composizione del rateo e con specifica annotazione, nella colonna "recuperi e conguagli a credito e a debito", dell’importo trattenuto o rimborsato a seguito della liquidazione del risultato contabile.
Punti principali
Trasmissione e abbinamento delle risultanze contabili
I CAF-dipendenti hanno trasmesso entro il 20 giugno 2003 i risultati contabili dei Modelli 730/4 per consentire i conguagli sulla rata di pensione di luglio 2003. Le comunicazioni sono potute pervenire con diversi mezzi idonei, anche su supporti magnetici. Le risultanze sono state abbinate tramite codice fiscale alle prestazioni erogate dall’Enpals; le posizioni non abbinabili o riferite a soggetti per i quali l’Ente non è sostituto d’imposta sono state restituite ai CAF con motivazione di scarto.
Esecuzione dei conguagli e rateizzazione
I conguagli dei Modelli 730 pervenuti nei termini sono stati effettuati con la rata di pensione di luglio 2003, per 6.005 posizioni. Su richiesta del contribuente è stata possibile la rateizzazione fino a un massimo di cinque rate, comunque non oltre novembre. I conguagli a credito e a debito sono stati gestiti come un unico gruppo e compensati tra loro; sulle rate successive a luglio sono stati applicati interessi dello 0,50% mensile. Se il conguaglio non poteva iniziare a luglio, il debito veniva ripartito secondo la scelta del contribuente.
Incapienza della pensione e priorità dei recuperi
Quando la pensione risultava insufficiente, i conguagli non recuperati venivano riportati sui mesi successivi con interessi dello 0,40% mensile. Se la rata mensile era insufficiente a coprire la quota rateizzata, si applicava anche l’interesse dello 0,40% per il differito pagamento. I conguagli a debito da assistenza fiscale avevano priorità inferiore rispetto ad altri recuperi già operati sulla pensione, come imposta mensile, addizionali regionali e comunali 2002 e trattenute verso terzi. In caso di doppio trattamento pensionistico, il recupero avveniva di norma sulla pensione di importo più elevato.
Limiti normativi e soglie di importo
La rateizzazione mensile di uguale importo è ammessa, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 241/1997, solo per saldo Irpef, primo acconto Irpef, addizionali regionale e comunale all’Irpef e acconto del 20% su alcuni redditi a tassazione separata. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto Irpef. Il debito o il credito risultante dal Mod. 730/4 viene trattenuto o rimborsato anche se pari o inferiore a 10,33 euro.
Correzioni e modello 730-4 integrativo
Gli errori imputabili al soggetto che ha prestato assistenza fiscale potevano essere corretti solo con un nuovo Mod. 730-4 rettificativo, da trasmettere al sostituto da parte del CAF. Il risultato contabile rettificativo veniva gestito con il primo ruolo utile, per consentire i conguagli entro il 31 dicembre 2003; se la correzione comportava ritardi nel versamento, si applicavano gli interessi dello 0,40% mensile. Il contribuente che rilevava errori od omissioni a lui imputabili e che determinavano un maggior rimborso o un minor debito poteva presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2003 esclusivamente tramite CAF-dipendenti, con eventuale rimborso limitato al reddito 2002 e non alle rate di acconto 2003.
Acconto Irpef di novembre e comunicazioni del contribuente
Dalla rata di pensione di novembre 2003 veniva trattenuta l’unica o la seconda rata di acconto Irpef; l’eventuale residuo veniva trattenuto a dicembre con interesse dello 0,40%. Il contribuente che non intendesse effettuare il versamento, o volesse versarne uno inferiore a quanto risultante dal 730, doveva comunicarlo entro settembre 2003 al sostituto d’imposta. Se entro fine anno non fosse stato possibile trattenere l’intera somma, l’Ente avrebbe comunicato entro dicembre gli importi ancora dovuti e il residuo, maggiorato dello 0,40% mensile considerando anche gennaio, doveva essere versato direttamente con Mod. F24 nel mese di gennaio.
Crediti non rimborsati entro fine anno
Se il rimborso di un credito Irpef non poteva essere effettuato entro fine anno, il sostituto comunicava al contribuente gli importi spettanti usando le stesse voci del Mod. 730/4. Tali importi potevano essere utilizzati nella dichiarazione successiva o nella prima dichiarazione utile; in mancanza di indicazione nell’anno successivo, il credito veniva riconosciuto dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte o dei rimborsi.
Posizioni non elaborate e attività accessorie
Non venivano effettuati i conguagli per pensioni eliminate per decesso o sospese, per codice fiscale assente o incongruente, o per titolari di quota parte di reversibilità scaduta prima della rata di conguaglio. La circolare segnala anche la restituzione ai CAF delle copie delle risultanze contabili datate, timbrate e firmate per ricevuta, la predisposizione delle comunicazioni agli eredi per importi non conguagliati e la sistemazione dei dati anagrafici errati.
Gestione del decesso del contribuente
In caso di decesso del contribuente non veniva effettuato alcun conguaglio. Se il decesso avveniva prima o durante un conguaglio a debito, il sostituto comunicava agli eredi le somme o rate non ancora trattenute, da versare ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 600/1973; gli eredi non erano tenuti agli acconti. Per i conguagli a credito, gli importi venivano comunicati agli eredi e potevano essere utilizzati nella dichiarazione successiva o chiesti a rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973. In presenza di incongruenze, gli eredi potevano presentare Modello UNICO 2003 Persone fisiche; se il deceduto aveva presentato dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite doveva separare la propria posizione tributaria e versare tempestivamente il debito, senza sanzioni per tardivo versamento.
Comunicazione ai pensionati
Ai pensionati interessati veniva emesso un nuovo certificato di pensione Mod. 20/b con la composizione del rateo e con l’annotazione degli importi trattenuti o rimborsati nella colonna "recuperi e conguagli a credito e a debito".
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