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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18038/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRAP, IVA e recupero di un credito d'imposta indebitamente compensato relativo all'anno d'imposta 2002, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per non avere la CTR dichiarato l'inammissibilità dell'appello, perché l'Agenzia non avrebbe censurato l'autonoma ratio decidendi della CTP relativa al difetto di motivazione della cartella; 2) vizio motivazionale sulla medesima questione; 3) nullità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio e sul litisconsorzio processuale, poiché l'appello sarebbe stato notificato solo alla società e non anche all'agente della riscossione, costituito in primo grado; 4) vizio motivazionale circa il fatto che la cartella comprendeva anche il recupero di un credito d'imposta indebitamente compensato; 5) violazione dell'art. 6 L. n. 212/2000 e delle norme sul controllo automatizzato, per avere la CTR escluso la necessità della comunicazione di irregolarità anche in presenza di recupero di crediti d'imposta compensati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri. Dall'esame del fascicolo d'ufficio è emerso che il ricorso in appello era stato notificato soltanto alla società contribuente e non anche all'agente della riscossione, che era parte costituita in primo grado. Poiché la CTR aveva deciso anche su questioni che coinvolgevano direttamente la responsabilità dell'agente della riscossione, la controversia non era scindibile e sussisteva litisconsorzio necessario processuale. Ne è derivata la nullità della sentenza impugnata, la sua cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione e riesamini la causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro per denunciare la nullità della sentenza e la violazione di norme processuali sul contraddittorio e sul litisconsorzio

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per i vizi motivazionali dedotti con il secondo e quarto motivo, poi assorbiti

  • artt. 100, 112, 324 e 342 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere che l'appello non avesse censurato tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione ai requisiti dell'appello nel processo tributario e alla dedotta inammissibilità del gravame

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere la violazione delle regole processuali in tema di parti del giudizio tributario

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato come norma sulla integrazione del contraddittorio nei casi di cause inscindibili o dipendenti

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione preventiva delle irregolarità

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come base del controllo automatizzato IVA da cui è scaturita la cartella

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione tributaria, se la decisione di primo grado coinvolge anche la posizione dell'agente della riscossione e l'appello non gli viene notificato, la sentenza di appello è nulla per violazione del litisconsorzio necessario processuale quando la controversia non sia scindibile.
  • La scindibilità della controversia va esclusa quando il giudice di appello è chiamato a pronunciarsi su questioni che incidono direttamente sulla responsabilità o sulla posizione processuale dell'agente della riscossione.
  • In presenza di un vizio processuale relativo alla mancata integrazione del contraddittorio, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
  • La verifica in cassazione sulla rituale instaurazione del contraddittorio può fondarsi sull'esame del fascicolo d'ufficio per accertare se la notifica dell'appello sia stata eseguita nei confronti di tutte le parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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