Cassazione Penale, Sentenza n. 13107/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/05/2023 del Tribunale di Sorveglianza di Trieste che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) con riferimento a più reati di ricettazione (art. 648 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.) e violazioni connesse al d.lgs. 21/11/2007 n.231 (art. 55). I fatti contestati risalgono al periodo maggio-agosto 2011 e ottobre 2013 e sono stati giudicati da Corti d'appello con sentenze divenute definitive tra il 2017 e il 2020. Il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato la sussistenza degli elementi sintomatici di un unico disegno criminoso (omogeneità dei reati, breve arco temporale, modalità esecutiva, identità della persona offesa) e avrebbe rigettato l'istanza in modo apodittico senza analizzare le singole fattispecie.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto carente la prova dell'unicità del disegno criminoso: dalle sentenze di merito emergerebbe che le condotte sono state poste in essere per motivi estemporanei e finalizzate a soddisfare bisogni momentanei, senza ragioni oggettive di collegamento tra i fatti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il mero fine di lucro costituisce solo il movente e non è, da solo, indice di un progetto criminoso unitario. Pertanto l'onere di allegazione di elementi specifici e concreti circa il progetto unitario grava sul condannato che invoca la continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione: richiede la dimostrazione dell'unicità di un disegno criminoso programmato e della presenza, per ciascun reato, dell'elemento volitivo finalizzato all'attuazione del progetto. Il giudice dell'esecuzione deve valutare se i reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla continuità e determinazione delle pene; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle norme che presidiano il vincolo di continuazione alla luce della giurisprudenza consolidata
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: i fatti di ricettazione sono stati tra quelli considerati per la richiesta di applicazione della continuazione, ma la loro identità rispetto ad altri reati non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un progetto criminoso unitario
art. 489 cod. pen.
Norma sull'uso di atto falso: reato autonomo valutato nelle sentenze di merito e non automaticamente avvincibile alla continuazione senza elementi concreti di collegamento
art. 55 d.lgs. 21/11/2007 n.231
Richiamato come titolo di reato in relazione ad alcune delle condotte contestate; la sua presenza non costituisce di per sé indice del vincolo di continuazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580
Principio secondo cui il mero fine di lucro è un movente e non è indice sufficiente della esistenza di un disegno criminoso unitario; gravame dell'onere probatorio sul condannato che invoca la continuazione
Massime di principio
- La continuità di reato ("continuazione") richiede la prova di un progetto criminoso unitario e non è stabilita automaticamente dalla vicinanza temporale delle condotte.
- Il mero fine di lucro o l'identità della tipologia di reato non sono, di per sé, elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso: costituiscono al massimo indici di abitualità o di movente.
- L'onere di allegazione e prova circa l'esistenza di un progetto delinquenziale unitario grava sul condannato che ne invoca l'applicazione; sono necessari elementi concreti e specifici (es.: programma comune, ruoli coordinati, modalità esecutive omogenee, atti preparatori comuni).
- Il giudice dell'esecuzione deve esaminare le motivazioni delle sentenze di merito per verificare l'esistenza di ragioni oggettive di collegamento tra le condotte e non può limitarsi a constatare genericamente omogeneità o contiguità temporale.
- In situazioni analoghe è utile documentare e allegare elementi fattuali concreti quali coordinamento operativo, prevedibilità dell'azione rispetto a un piano, modalità esecutiva perfettamente coincidenti, o programmi/preparazione comuni per sostenere la sussistenza della continuazione.
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