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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2064/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Adduceva, con due motivi principali: (1) vizio di valutazione circa il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 274, lett. b) c.p.p., rilevando l'elevata anzianità delle condotte (2011-2012), il peggior stato di salute che richiede cure continue e un intervento (nefrectomia parziale) e il fatto che a un coimputato era stata revocata la misura; tali elementi, secondo il ricorrente, incidono sull'attualità dell'esigenza cautelare; (2) mancata e insufficiente motivazione della dichiarazione di latitanza come elemento idoneo a fondare il pericolo di fuga, posto che la dichiarazione di latitanza è avvenuta contestualmente al rigetto e dopo la richiesta di revoca, sicché potrebbe anzi indicare la volontà di partecipare al processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il primo motivo, affermando il principio consolidato secondo cui, ai fini di revoca o sostituzione della misura cautelare, rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura (non il tempo "silente" riferito alla fase genetica). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame per mancata motivazione circa la rilevanza temporale e la portata della dichiarazione di latitanza (la quale, nel caso, è coeva al rigetto e non pregressa), nonché per non aver considerato l'ampio arco temporale trascorso dalla emissione del titolo cautelare alla dichiarazione di latitanza. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame al Tribunale del riesame di Brescia, in diversa composizione (art. 34, comma 1 c.p.p.), con ordine di adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter. Il rinvio dovrà essere eseguito ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. b), cod. proc. pen.

    La Corte conferma che il pericolo di fuga può giustificare la custodia cautelare e che la pregressa dichiarazione di latitanza è elemento idoneo a fondarlo, ma la rilevanza di tale dichiarazione va motivata temporalmente e contestualizzata; non basta richiamarla senza considerare quando è stata pronunciata rispetto alla richiesta di revoca.

  • art. 34, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata nella ratio: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame ad altra composizione del Tribunale del riesame, ritenendo necessario il riesame da parte di organo diverso ai sensi della norma sulla composizione dei giudici.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    La Corte ha rinviato la decisione al Tribunale del riesame competente per il nuovo esame ai sensi di questa norma, indicando la procedura da seguire per la revisione della misura cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte (formalità successive all'annullamento e al rinvio).

Massime di principio

  • Nelle richieste di revoca o sostituzione della misura cautelare, il tempo rilevante è quello decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa; il cosiddetto "tempo silente" ha rilievo solo nella fase genetica iniziale.
  • La dichiarazione di latitanza può costituire indice del pericolo di fuga, ma il suo valore probatorio dipende dalla temporaneità e dal contesto: se la latitanza è stata dichiarata contestualmente al rigetto o successivamente alla richiesta di revoca, il giudice deve motivare perché essa ancora dimostri volontà di sottrazione al procedimento.
  • Caratteristiche personali dell'indagato (età, condizioni di salute, necessità di cure, ecc.) e l'anzianità delle condotte sono elementi che devono essere esaminati e adeguatamente motivati dal giudice nel valutare l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Qualora il provvedimento di merito non dia conto in modo specifico e sufficiente della rilevanza temporale e fattuale degli elementi (es. latitanza dichiarata molto tempo dopo il titolo cautelare), la decisione può essere annullata e rinviata per un nuovo esame.
  • Il rinvio per nuovo esame può richiedere diversa composizione del collegio giudicante quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 34 c.p.p.; il giudice del riesame dovrà fornire motivazione puntuale sulle ragioni di mantenimento o revoca della misura.

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