Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17213/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un precetto con cui la creditrice aveva intimato alla banca il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di una precedente ordinanza di assegnazione, relativa alle spese di una procedura esecutiva. La banca aveva proposto opposizione al precetto, accolta dal giudice di pace e poi confermata dal Tribunale di Roma, che inoltre aveva accolto il gravame incidentale della banca sulle spese del primo grado. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) deduceva la violazione delle norme sull’appello e sull’impugnazione incidentale, sostenendo che il gravame incidentale sulle spese fosse tardivo; 2) contestava la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione della ritenuta d’acconto, assumendo la competenza del giudice tributario; 3) in subordine, invocava la violazione del litisconsorzio necessario per mancata partecipazione dell’amministrazione finanziaria; 4) denunciava errori nella valutazione delle prove quanto al pagamento nei dieci giorni dalla notifica del pignoramento; 5) lamentava violazione delle norme sull’adempimento e omessa valutazione di un fatto decisivo relativo al calcolo della ritenuta d’acconto. Con memoria ex art. 378 c.p.c. aggiungeva anche una censura di nullità per mancata citazione del terzo pignorato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo diverso da quello investito dall’appello principale o lo stesso capo per ragioni diverse, in coerenza con la parità delle armi e per evitare la proliferazione dei giudizi di impugnazione. Ha rigettato il secondo e il terzo motivo affermando che le controversie tra sostituto e sostituito sul legittimo esercizio della rivalsa delle ritenute alla fonte già versate non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma a quella ordinaria, trattandosi di rapporto privatistico autonomo rispetto al rapporto con il Fisco; per la stessa ragione l’amministrazione finanziaria non è litisconsorte necessario. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di fatto in presenza di doppia conforme di merito, preclusa in cassazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nuova proposta con memoria ex art. 378 c.p.c. per la mancata citazione del terzo pignorato, perché la memoria non può introdurre nuovi motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 325, 333, 334 e 335 c.p.c.

    L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche oltre il termine ordinario quando è reazione all’impugnazione principale, anche se riguarda un capo diverso della sentenza o il medesimo capo per motivi diversi.

  • artt. 37 e 112 c.p.c.

    La controversia sulla rivalsa delle ritenute alla fonte tra sostituto e sostituito appartiene alla giurisdizione ordinaria, non a quella tributaria.

  • art. 102 c.p.c.

    L’amministrazione finanziaria non è litisconsorte necessario nelle controversie tra sostituto e sostituito sulla ritenuta alla fonte, perché il rapporto è autonomo rispetto a quello tributario.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    In cassazione non è consentito rimettere in discussione apprezzamenti di fatto già confermati in doppia conforme, se il motivo mira a una nuova valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo che contesta la prova di un fatto, in presenza di doppia conforme, non può essere introdotto in cassazione come riesame del merito.

  • art. 1181 c.c.

    La censura sull’adempimento e sul calcolo della ritenuta è stata ritenuta inammissibile perché veicolava questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è consentito dedurre con memoria ex art. 378 c.p.c. una nuova censura di nullità non già contenuta nei motivi di ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme di merito preclude in cassazione la rivalutazione dei fatti e delle prove nei limiti propri del ricorso per cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria può solo illustrare i motivi già proposti, non introdurre nuove censure o questioni nuove.

  • art. 616 c.p.c.

    La dedotta nullità per mancata citazione del terzo pignorato è stata dichiarata inammissibile perché sollevata tardivamente con memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile come difesa reattiva all’impugnazione principale anche quando investa capi diversi della sentenza o gli stessi capi con diversi motivi, purché sia funzionalmente collegata all’iniziativa della controparte.
  • Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito sul diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal sostituto appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché attengono a un rapporto privatistico autonomo e non al potere impositivo; in tali giudizi l’amministrazione finanziaria non è litisconsorte necessario.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti già accertati dai giudici di merito.
  • La memoria ex art. 378 c.p.c. non può introdurre nuovi motivi di ricorso o questioni nuove, ma solo illustrare e chiarire le censure già dedotte.
  • Quando il ricorso è rigettato, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneProveSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.