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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34699/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società assicurativa aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una controparte commerciale in forza di polizze fideiussorie. In primo grado l'opponente sosteneva di essere legittimata a opporsi, deducendo che il soggetto ingiunto era stato indicato in modo inesatto e che le polizze poste a base del decreto erano false; il tribunale le aveva dato ragione, revocando il decreto. In appello, invece, la sentenza era stata riformata: la corte territoriale aveva ritenuto che l'opponente fosse soggetto diverso da quello ingiunto e, quindi, priva di legittimazione a proporre opposizione, dichiarando inammissibile l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società assicurativa ha censurato tale conclusione, deducendo violazione delle norme sulla legittimazione e sul processo monitorio, sostenendo che la nullità delle polizze fosse deducibile da chiunque vi avesse interesse e rilevabile d'ufficio, e lamentando altresì omesso esame del fatto decisivo della falsità delle polizze. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha anche rappresentato sopravvenienze processuali in altra causa connesse alla vicenda, prospettando la cessazione della materia del contendere; la controparte ha contestato tale conclusione e chiesto comunque il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza del contrasto tra le parti sulla cessazione della materia del contendere, non poteva dichiararsi tale cessazione. Ha però ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse allo scrutinio del ricorso valesse come rinuncia non perfezionata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e determinasse la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, poiché l'interesse all'impugnazione deve permanere fino alla decisione. Ha inoltre confermato la compensazione delle spese disposta in appello, valorizzando la confusione originaria della vicenda monitoria, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimazione ad agire

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire e a opporsi

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di violazione processuale

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso

  • art. 145 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso

  • art. 163 n. 2 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso

  • art. 638 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso in tema di procedimento monitorio

  • art. 643 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi di ricorso in tema di procedimento monitorio

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità delle polizze da chiunque vi abbia interesse

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità della decisione

  • art. 390 c.p.c.

    la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse è equiparata alla rinuncia; in mancanza dei requisiti di legge non produce estinzione ma inammissibilità sopravvenuta

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità sopravvenuta

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata per affermare che la confusione originaria della vicenda integra grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese

  • Cass. n. 25625/2020

    "nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa"

    il difetto sopravvenuto di interesse, se dichiarato unilateralmente dal difensore munito di mandato speciale, non determina cessazione della materia del contendere ma inammissibilità sopravvenuta del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'interesse a ricorrere deve permanere sino alla decisione; se viene meno successivamente, il ricorso diviene sopravvenutamente inammissibile.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone un mutamento della situazione sostanziale riconosciuto da entrambe le parti con conclusioni conformi; non può essere dichiarata sulla base della sola manifestazione unilaterale di difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal difensore munito di mandato speciale è equiparabile a rinuncia al ricorso; se non ricorrono i requisiti formali richiesti, non estingue il processo ma comporta inammissibilità sopravvenuta.
  • Una situazione processuale originariamente confusa, generata dall'emissione del decreto ingiuntivo contro un soggetto non correttamente individuato, può integrare grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l'esito negativo del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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