Cassazione Civile, Ordinanza n. 12177/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che aveva confermato il rigetto delle domande di registrazione dei marchi figurativi "W.T.C. Milano" e "W.T.C. Milan", ritenuti confondibili con marchi anteriori registrati dalla controparte privata. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha però chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando che, a seguito del trasferimento della titolarità dei marchi in contestazione in capo alla controparte, era venuta meno la situazione di conflitto tra le parti. La controparte privata aveva proposto ricorso incidentale condizionato, resistito dalle altre parti costituite.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta della ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la specifica situazione di contrasto tra le parti era venuta meno in forza di un nuovo assetto convenzionale e di un accordo di desistenza; di conseguenza, la decisione impugnata sulla interferenza/confondibilità tra i segni è rimasta travolta e non è passata in giudicato. La Corte ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio, tenuto conto della complessità dei profili fattuali e dell'accordo raggiunto tra le parti. Ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia è stata di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
raddoppio del contributo unificato
Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si definisce con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nelle controversie in materia di marchi, le parti intervengono con un nuovo assetto convenzionale che elimina la situazione di interferenza tra i segni, il giudice deve prendere atto della cessazione della materia del contendere.
- La definizione giudiziale della confondibilità tra segni distintivi non passa in giudicato se nel frattempo il conflitto sostanziale è venuto meno per effetto di un accordo tra le parti.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, è legittima la compensazione integrale delle spese ove il contesto fattuale sia complesso e le parti abbiano raggiunto un accordo che ha superato la lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere.
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