Regolamento (UE) 2025/1748
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1748 della Commissione, del 18 agosto 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, la persistenza di sovvenzioni compensabili concesse ai produttori indiani di PET e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sulla base di tali conclusioni, mantiene e ricalibra i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di PET originario dell’India, fissando aliquote individuali per alcune società e un’aliquota residua per tutte le altre. Il regolamento disciplina anche le condizioni documentali per l’applicazione delle aliquote individuali tramite fattura commerciale valida.
Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET originario dell’India, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00, originario dell’India. Le misure riguardano il prodotto fabbricato dalle società espressamente indicate nel regolamento e, in mancanza, tutte le altre società indiane, con esclusione di Futura Polyesters Ltd per la quale non è stata accertata una sovvenzione nel procedimento precedente. Si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Dazio compensativo definitivo sul PET originario dell’India
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1748 della Commissione è adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conclude che i produttori indiani di PET hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili e che, in caso di scadenza delle misure, sussiste un rischio elevato di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
Contesto procedurale e precedenti misure
Le misure sul PET originario dell’India hanno una lunga storia di rinnovi e modifiche: dazi compensativi definitivi erano già stati istituiti nel 2000 e successivamente modificati in più occasioni, fino al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286, poi modificato nel 2020 per trasformare i dazi da specifici ad ad valorem. Nel presente riesame, la domanda è stata presentata il 26 aprile 2024 da PET Europe per conto dell’industria dell’Unione, motivando il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Dopo consultazioni con il governo indiano, la Commissione ha aperto formalmente l’inchiesta il 26 luglio 2024.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato (PET) con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00, originario dell’India. La Commissione considera simili il PET fabbricato in India ed esportato nell’Unione e il PET prodotto e venduto dall’industria dell’Unione, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base.
Regimi di sovvenzione esaminati
La Commissione esamina diversi regimi indiani, riconducibili a rinuncia a entrate pubbliche o trasferimento diretto di fondi. Tra quelli confermati come rilevanti vi sono: Advance Licence Scheme (AAS), Duty Drawback Scheme (DDS), Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS) e Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme (GEDES). Ulteriori regimi richiamati nella domanda sono RoDTEP, DFIA e Interest Equalisation Scheme (IES), quest’ultimo però non oggetto di ulteriori indagini nel presente riesame.
Persistenza delle sovvenzioni
Per AAS, DDS, EPCGS, GEDES, RoDTEP e DFIA, la Commissione conclude che i regimi restano compensabili perché implicano benefici specifici, legati alle esportazioni o comunque non conformi ai criteri di ammissibilità previsti dal regolamento di base e dagli allegati II e III. In più casi, la Commissione evidenzia l’assenza di un meccanismo di verifica affidabile che consenta di stabilire se e in quale misura i fattori produttivi siano stati effettivamente utilizzati nel prodotto esportato. In un riesame di scadenza, la Commissione non deve quantificare con precisione l’importo della sovvenzione ricevuta, ma verificare la persistenza dei vantaggi.
Regime AAS
L’Advance Licence Scheme consente l’importazione in franchigia di fattori produttivi destinati alla fabbricazione di prodotti da esportare, anche attraverso sottoregimi quali esportazioni fisiche, fabbisogno annuo, forniture intermedie, esportazioni presunte, ARO e lettere di credito interne di compensazione. La Commissione ritiene che il sistema non sia un regime di restituzione del dazio ammissibile, perché non garantisce un controllo affidabile sull’incorporazione fisica dei fattori produttivi nel prodotto esportato. Il beneficio consiste nell’esenzione dai dazi all’importazione, considerata rinuncia a entrate pubbliche e quindi sovvenzione specifica e compensabile.
Regime DDS
Il Duty Drawback Scheme consente agli esportatori di ottenere un rimborso calcolato come percentuale del valore FOB esportato. La Commissione osserva che il rimborso non è necessariamente collegato ai dazi effettivamente pagati sui fattori produttivi importati e che non esiste un controllo efficace sui fattori effettivamente utilizzati. Il regime è quindi qualificato come sovvenzione specifica, condizionata all’export, e compensabile.
Regime EPCGS
L’Export Promotion Capital Goods Scheme consente l’importazione di beni strumentali con dazio ridotto o pari a zero in cambio di un obbligo di esportazione, da soddisfare entro un termine massimo di sei anni e pari a sei volte il dazio risparmiato. Poiché riguarda beni strumentali e non fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato, la Commissione lo esclude dalla nozione di regime di restituzione ammissibile. Il vantaggio è dato dalla riduzione dei dazi all’importazione ed è ritenuto specifico in quanto subordinato all’export.
Regime GEDES
Il Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme esenta determinate imprese ammissibili, in particolare nuovi impianti produttivi nello Stato del Gujarat, dal pagamento dell’imposta sull’energia elettrica per un certo periodo. In assenza di collaborazione e di elementi contrari, la Commissione conferma le risultanze precedenti e considera il regime compensabile.
Regimi RoDTEP e DFIA
Il RoDTEP prevede crediti trasferibili/e-scrip a titolo di remissione di dazi, imposte e prelievi non ancora rimborsati; per il PET l’aliquota è indicata all’1,4 % delle esportazioni e ridotta all’1,3 % dal 1° ottobre 2023. La Commissione ritiene che il meccanismo non sia conforme ai requisiti di un sistema di remissione ammissibile, perché non verifica in modo efficace i fattori produttivi effettivamente utilizzati. Anche il DFIA, che consente importazioni in franchigia doganale dopo l’esportazione, è considerato sovvenzione compensabile per mancanza di un meccanismo di verifica affidabile.
Persistere o reiterarsi del pregiudizio
Sul piano del mercato, il consumo dell’Unione diminuisce dell’11 % nel periodo in esame, mentre la produzione dell’industria dell’Unione cala del 20 % e le vendite del 21 %, con perdita di quota di mercato di circa 9 punti percentuali. Pur in presenza di indicatori microeconomici ancora positivi in parte del periodo, la Commissione qualifica l’industria dell’Unione come estremamente fragile. Quanto all’India, la capacità produttiva cresce sensibilmente e vi è un significativo eccesso di capacità esportabile; inoltre, i prezzi indiani risultano inferiori a quelli dell’Unione e sono in vigore misure commerciali restrittive in altri mercati terzi. La Commissione conclude quindi che, in caso di abrogazione delle misure, è elevato il rischio di reiterazione del pregiudizio.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che il mantenimento delle misure sia nell’interesse dell’industria dell’Unione, perché favorisce investimenti e competitività, anche nel PET riciclato, e aiuta a stabilizzare la situazione economica dell’industria europea. Quanto a importatori e utilizzatori, non emergono elementi tali da opporsi alla proroga: gli importatori possono approvvigionarsi anche da altri paesi terzi e nessun utilizzatore ha partecipato all’inchiesta. Pertanto non vi sono ragioni di interesse generale contrarie al mantenimento delle misure.
Dispositivo finale e aspetti applicativi
Il regolamento mantiene il dazio compensativo definitivo e ne stabilisce le aliquote individuali. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale conforme contenente una dichiarazione specifica sul produttore effettivo; in difetto, si applica l’aliquota per tutte le altre società. Futura Polyesters Ltd beneficia di aliquota zero. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e istituzione del dazio compensativo definitivo
L’articolo 1, paragrafo 1, istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di PET con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell’India.
Aliquote individuali e aliquota per le altre società
L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce le aliquote ad valorem per le società indicate: Futura Polyesters Ltd 0 %, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited 2,3 %, Pearl Engineering Polymers Ltd 13,8 %, Reliance Industries Limited 4,0 %, Senpet Ltd 4,43 %, e tutte le altre società 13,8 %. Sono inoltre indicati i corrispondenti codici addizionali TARIC.
Condizione documentale per beneficiare delle aliquote individuali
L’articolo 1, paragrafo 3, subordina l’applicazione delle aliquote individuali alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.
Regime doganale applicabile e rinvio alle disposizioni vigenti
L’articolo 1, paragrafo 4, prevede che, salvo diversa indicazione, si applichino le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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