Regolamento (UE) 2025/1753
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1753 della Commissione, del 18 agosto 2025, che rettifica e modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale e ampio l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. L’intervento corregge errori relativi alla Lituania e ridefinisce numerose delimitazioni territoriali in Croazia, Estonia, Italia, Polonia e Ungheria, alla luce dell’evoluzione epidemiologica. Per effetto dell’atto, l’allegato I è integralmente sostituito e si applicano nuove perimetrazioni delle zone I, II e III, con efficacia immediata salvo le rettifiche lituane dal 7 agosto 2025.
Rettifica e sostituzione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dal sistema delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle aree elencate negli allegati I, parti I, II e III, come modificate dal presente atto. Riguarda soprattutto gli operatori della filiera suinicola, le autorità veterinarie competenti e, in via indiretta, il commercio e i movimenti di suini detenuti e selvatici e dei relativi prodotti nel territorio dell’Unione. L’articolo 1 si applica retroattivamente dal 7 agosto 2025 per le rettifiche concernenti la Lituania; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È testo rilevante ai fini del SEE.
Rettifica e modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento interviene sul sistema unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione motiva l’atto con la necessità di reagire a un contesto epidemiologico dinamico, caratterizzato da nuovi focolai in suini detenuti e selvatici e da errori emersi nella precedente modifica dell’allegato, soprattutto per la Lituania.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana, applicabili nelle zone elencate negli allegati I e II. Le zone soggette a restrizioni I, II e III servono a graduare il livello di rischio e a disciplinare i conseguenti limiti ai movimenti e alle misure di contenimento. Il nuovo atto, adottato ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, mira a garantire che le delimitazioni territoriali riflettano la situazione sanitaria effettiva e i criteri scientifici richiamati dagli orientamenti della Commissione e dalle norme WOAH.
Rettifiche alla Lituania
L’articolo 1 corregge errori presenti nelle voci lituane dell’allegato I, parti I e III, del regolamento (UE) 2023/594, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1725. In particolare:
- nella parte I, voce n. 11 relativa alla Lituania, è sostituito il primo trattino con una nuova descrizione dell’area del comune di Joniškio rajono savivaldybė;
- nella parte III, voce n. 9 relativa alla Lituania, è sostituito il primo trattino con una nuova descrizione di un’area del medesimo comune.
La Commissione precisa che tali rettifiche si applicano dal 7 agosto 2025, ossia dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2025/1725 che aveva introdotto l’errore da correggere.
Aggiornamento delle zone per l’evoluzione della situazione epidemiologica
I considerando descrivono numerosi eventi epidemiologici recenti che giustificano la revisione delle zone:
- in Croazia, nuovi focolai in suini detenuti e selvatici, con conseguente passaggio di alcune aree da zona I a zona III e ridefinizione dei confini;
- in Estonia, un focolaio in suini detenuti nella contea di Viljandi, con spostamento dell’area interessata da zona II a zona III;
- in Italia, un focolaio in un suino selvatico in Emilia-Romagna, con riallocazione di un’area da zona I a zona II per garantire la continuità territoriale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594;
- in Polonia, focolai in suini selvatici e detenuti, con nuove delimitazioni in più regioni;
- in Ungheria, una variazione del registro ufficiale delle unità di gestione della selvaggina, con soppressione del riferimento all’unità 954060 e adattamento della zona 953260.
La Commissione richiama inoltre il principio di delimitare zone di dimensioni sufficienti, tenendo conto della situazione epidemiologica delle aree circostanti e del rischio di diffusione della malattia.
Modifiche sostanziali all’allegato I
L’articolo 2 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. Il nuovo allegato contiene la mappatura completa delle zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania.
Le delimitazioni sono estremamente dettagliate e fanno riferimento, a seconda dei casi, a:
- province, comuni, distretti, contee o villaggi;
- tracciati stradali, ferroviari, corsi d’acqua, confini amministrativi o porzioni di territori comunali;
- unità di gestione della selvaggina in Ungheria.
Per l’Italia, le zone soggette a restrizioni sono ripartite tra le tre parti dell’allegato e coprono soprattutto aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata e Campania, con classificazione differenziata tra zone I, II e III. Per la Polonia e la Grecia, gli elenchi sono particolarmente estesi e riflettono la diffusione territoriale della malattia.
Disposizioni specifiche di rilievo operativo
Tra le modifiche di maggiore interesse pratico figurano:
- il passaggio di alcune aree da una categoria di rischio all’altra in funzione dei nuovi focolai;
- la ridefinizione dei confini di zone già esistenti per mantenere la continuità geografica delle restrizioni;
- l’aggiunta di nuove aree contigue a zone già colpite per ridurre il rischio di ulteriore propagazione;
- l’adeguamento dei riferimenti alle unità di gestione della selvaggina in Ungheria, con eliminazione di un’unità non più esistente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, relativo alle rettifiche della Lituania, si applica dal 7 agosto 2025. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, vincola integralmente le autorità nazionali competenti nell’attuazione delle misure di controllo della peste suina africana.
Disposizioni principali
Rettifiche sulle voci relative alla Lituania
L’articolo 1 corregge il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, parte I e parte III dell’allegato I, sostituendo il primo trattino della voce n. 11 relativa alla Lituania nella zona soggetta a restrizioni I e il primo trattino della voce n. 9 relativa alla Lituania nella zona soggetta a restrizioni III. La rettifica riguarda in particolare le delimitazioni nel comune di Joniškio rajono savivaldybė. L’articolo 1 si applica dal 7 agosto 2025, in coerenza con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2025/1725.
Sostituzione integrale dell’allegato I
L’articolo 2 sostituisce interamente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento. Il nuovo allegato ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con elenchi territoriali dettagliati per regione, provincia, comune, distretto o unità di gestione della selvaggina.
Aggiornamento delle zone per l’evoluzione epidemiologica
I considerando evidenziano che nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in Croazia, Estonia, Italia e Polonia, nonché modifiche della situazione in Ungheria, impongono l’aggiornamento delle perimetrazioni. Le nuove delimitazioni sono adottate in base alla situazione epidemiologica nelle aree interessate, al rischio di ulteriore diffusione e agli orientamenti scientifici e internazionali richiamati dalla Commissione.
Modifiche territoriali in Croazia, Estonia, Italia, Polonia e Ungheria
L’allegato aggiorna numerose zone soggette a restrizioni, con spostamenti tra categorie I, II e III, ampliamenti o riduzioni delle aree e nuove inclusioni territoriali. Per l’Ungheria è anche soppresso il riferimento all’unità di gestione della selvaggina 954060, incorporata nella 953260, con conseguente adeguamento dei confini geografici.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre chiarito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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