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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1758

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1758 della Commissione, del 21 agosto 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame

Normativa europea32025R1758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi UE delle zone del Regno Unito da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche avicole. Le modifiche derivano dalla valutazione della situazione epidemiologica dell’HPAI nel Regno Unito: per alcune zone si conferma o si reintroduce l’autorizzazione, mentre per le nuove zone colpite si introducono restrizioni basate sui focolai notificati e sulle aree di protezione di 10 km. L’intervento incide esclusivamente sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in relazione al Regno Unito, gli elenchi delle zone autorizzate o sospese all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, limitatamente alle voci del Regno Unito contenute negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Riguarda in particolare le zone GB-2.382, GB-2.384, GB-2.390 e GB-2.391, con effetti sulle autorizzazioni legate alla sanità animale e alla peste aviaria ad alta patogenicità (HPAI). È direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli dal Regno Unito

Il regolamento interviene sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone del Regno Unito autorizzate all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L’intervento è adottato in un contesto di aggiornamento urgente delle misure sanitarie, alla luce della comparsa e gestione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Quadro normativo di riferimento

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa quadro in materia di sanità animale e prevede che l’ingresso nell’Unione sia consentito solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli appositi elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Si richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati.

Presupposti fattuali: focolai di HPAI nel Regno Unito

Nel preambolo si dà atto che il Regno Unito ha notificato alla Commissione nuovi focolai di HPAI nel pollame nella contea di Devon, confermati l’8 agosto 2025, nonché ulteriori aggiornamenti su focolai precedenti nel Wrexham (conferma del 24 giugno 2025) e nel North Yorkshire (conferma del 20 giugno 2025). Le autorità britanniche hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km, applicato una politica di abbattimento totale e completato le operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti infetti.

Valutazione della Commissione e logica delle misure

La Commissione, valutate le informazioni trasmesse dal Regno Unito, ritiene che le garanzie fornite siano sufficienti a ritenere che la situazione sanitaria all’origine della sospensione non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione, limitatamente alle zone per le quali viene ripristinata l’autorizzazione. Al tempo stesso, per le nuove aree interessate dai recenti focolai, è disposta la sospensione dell’ingresso nell’Unione delle partite pertinenti. La misura è adottata con urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi con il Regno Unito.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale

L’allegato V, parte 1, sezione B, è modificato per la voce relativa al Regno Unito. In particolare:

  • la riga relativa alla zona GB-2.382 è sostituita con una nuova riga che riporta, tra l’altro, le date 20.6.2025 e 12.8.2025;
  • la riga relativa alla zona GB-2.384 è sostituita con una nuova riga che riporta, tra l’altro, le date 24.6.2025 e 11.8.2025;
  • dopo la zona GB-2.389 sono aggiunte le nuove zone GB-2.390 e GB-2.391, entrambe con data 8.8.2025.

Nell’allegato V, parte 2, sono inserite le descrizioni territoriali delle nuove zone GB-2.390 e GB-2.391, entrambe aree circolari di raggio 10 km nel Devon, rispettivamente presso Seaton, East Devon, e Lifton, West Devon.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in parallelo per la voce del Regno Unito. Le righe relative alle zone GB-2.382 e GB-2.384 sono sostituite e vengono aggiunte le zone GB-2.390 e GB-2.391. Le tabelle si riferiscono alle categorie di prodotti interessate, tra cui POU, RAT e GBM, e disciplinano l’autorizzazione all’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone indicate.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione precisa che il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento, con riferimento alle voci del Regno Unito.

Base normativa e contesto sanitario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. Il preambolo richiama il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano rispettivamente i requisiti sanitari e gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione.

Aggiornamento delle zone per pollame e materiale germinale

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, la voce relativa al Regno Unito è modificata per le zone GB-2.382 e GB-2.384, con indicazione delle date di conferma dei focolai e delle date di sospensione/ripristino riportate nelle tabelle. Sono inoltre aggiunte le nuove zone GB-2.390 e GB-2.391, con data 8.8.2025.

Descrizione territoriale delle nuove zone

Nell’allegato V, parte 2, sono aggiunte le descrizioni delle zone GB-2.390 e GB-2.391, entrambe costituite da aree circolari di raggio 10 km nel Devon, Inghilterra: GB-2.390 presso Seaton, East Devon, coordinate WGS84 Lat N50.70 Long W3.11; GB-2.391 presso Lifton, West Devon, coordinate WGS84 Lat N50.67 Long W4.22.

Aggiornamento delle zone per carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la voce relativa al Regno Unito è modificata in modo corrispondente per le zone GB-2.382 e GB-2.384 e sono aggiunte le zone GB-2.390 e GB-2.391. Le tabelle riguardano l’autorizzazione all’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con effetti sulle specifiche categorie indicate, tra cui POU, RAT e GBM.

Motivazione sanitaria e urgenza

La Commissione motiva la modifica con la notifica da parte del Regno Unito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nella contea di Devon, nonché con informazioni aggiornate su focolai precedenti nel Wrexham (Galles) e nel North Yorkshire (Inghilterra). Poiché il Regno Unito ha adottato zone di restrizione di almeno 10 km, politica di abbattimento totale e successive operazioni di pulizia e disinfezione, la Commissione ha ritenuto adeguate le garanzie fornite e ha disposto l’aggiornamento urgente degli elenchi per evitare perturbazioni degli scambi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle frontieremercato interno

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