Ordinanza n. 4242/2026 - Napoli, Sezione 7
Per chiarimenti richiesti dal Commissario ad acta Nel giudizio per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1519/2024 – RG N. 5477/2024, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 01/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato insediamento del Commissario ad acta nella fase esecutiva del giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti rilevando che il Comune si trovava in stato di dissesto finanziario e che era stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione. Il decreto ingiuntivo, emesso il 1° ottobre 2024, era anteriore alla dichiarazione di dissesto del 27 giugno 2025; tuttavia, la sentenza di ottemperanza era intervenuta il 29 settembre 2025, dopo la dichiarazione di dissesto. La ricorrente sosteneva che il titolo esecutivo e il credito, già certo, liquido ed esigibile, si fossero perfezionati prima del dissesto e che, pertanto, il Commissario ad acta dovesse procedere all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha chiarito che la fase esecutiva deve considerarsi ancora in itinere, poiché il credito non è stato soddisfatto e la ricorrente si è avvalsa del Commissario ad acta, anche se la sentenza di ottemperanza è successiva alla dichiarazione di dissesto. Ha ritenuto corretto il mancato insediamento del Commissario ad acta: il credito rientra nella gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione, competente a determinare l'ordine di soddisfacimento dei creditori. Non è decisivo che il titolo esecutivo sia anteriore alla dichiarazione di dissesto o che il credito fosse già certo, liquido ed esigibile, poiché la procedura di dissesto è finalizzata alla gestione complessiva della situazione debitoria dell'ente sorta prima della dichiarazione. Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti e non ha disposto sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il credito non è stato soddisfatto e la parte creditrice ha fatto ricorso a un Commissario ad acta, la fase esecutiva può ritenersi ancora in itinere anche se la pronuncia di ottemperanza è intervenuta dopo la dichiarazione di dissesto dell'ente.
- La dichiarazione di dissesto comporta che i crediti riferibili alla situazione debitoria dell'ente sorta anteriormente siano gestiti dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai fini della formazione dell'ordine di soddisfacimento, anche quando il relativo titolo esecutivo sia anteriore alla dichiarazione di dissesto e il credito fosse già certo, liquido ed esigibile.
- Nella fase di ottemperanza, il Commissario ad acta non deve procedere all'insediamento quando l'esecuzione del credito è attratta nella gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione per effetto del dissesto dell'ente.
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