Cassazione Civile, Ordinanza n. 30203/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria per occupazione usurpativa di un fondo privato sul quale l'ente locale avrebbe realizzato una strada e innalzato il piano stradale. In un primo giudizio la domanda era stata respinta e la decisione confermata in sede di legittimità, essendosi esclusa la prova della radicale trasformazione del bene e della sua acquisizione/asservimento a uso pubblico. Gli eredi dei proprietari hanno poi chiesto la revocazione della sentenza d'appello ex art. 395, n. 3, c.p.c., deducendo il rinvenimento di documenti ritenuti decisivi: delibere comunali sui lavori stradali, un atto commissariale di completamento dei lavori, fotografie databili anteriormente e una nota amministrativa che richiamava la presenza di una strada urbanizzata. Sostenevano che tali documenti dimostrassero che l'irreversibile trasformazione del terreno fosse avvenuta nel 1989 e non nel 1967, e che il loro tardivo reperimento fosse dipeso dalla collaborazione solo successiva dell'amministrazione. Nel ricorso per cassazione hanno denunciato violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente imputato loro la mancata produzione documentale, senza considerare che i documenti erano accessibili solo grazie all'adempimento spontaneo della P.A. e che quest'ultima non li aveva esibiti nel corso del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza e ha confermato il rigetto della revocazione. Ha affermato che, per l'ammissibilità della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c., occorre allegare e provare con rigore sia le ragioni che hanno impedito la tempestiva produzione dei documenti sia la loro decisività; quando si tratti di documenti esistenti presso una pubblica amministrazione, facilmente reperibili, l'istante deve dimostrare che l'ignoranza dell'esistenza o del luogo di conservazione non dipende da propria colpa o negligenza, ma da fatto dell'avversario o da forza maggiore. Ha inoltre rilevato che, se si invoca il fatto ostativo della controparte, non basta allegare una mancata collaborazione della P.A., ma occorre provare una specifica iniziativa probatoria svolta nel giudizio di merito e un comportamento concretamente impeditivo dell'altra parte. La Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata anche sul rilievo che la documentazione serviva a provare fatti principali posti a fondamento della domanda e che quindi gravava sui ricorrenti l'onere di produrla tempestivamente, non potendo essere surrogato dall'attività del C.T.U. o dall'invito a produrre rivolto alla controparte. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 395, n. 3, c.p.c.
La revocazione straordinaria per ritrovamento di documenti decisivi è ammissibile solo se l'istante prova l'incolpevole impossibilità di produrli nel giudizio concluso e la loro decisività; non può essere usata per colmare lacune istruttorie imputabili alla parte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato prospettato come violazione di legge, ma la Corte ha escluso la sussistenza dell'errore di diritto denunciato.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda resta a carico della parte che agisce; non può essere trasferito alla controparte né supplito dalla consulenza tecnica d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione per scoperta di documenti decisivi richiede una prova rigorosa dell'impossibilità non colpevole di produrre i documenti nel processo definito; la mera tardiva acquisizione non basta.
- Quando i documenti sono nella disponibilità di una pubblica amministrazione, la parte deve dimostrare di avere compiuto specifiche e tempestive iniziative per reperirli, senza limitarsi a invocare una generica mancata collaborazione dell'ente.
- La prova dei fatti costitutivi della domanda incombe sulla parte che agisce e non può essere sostituita dall'attività del consulente tecnico d'ufficio o dall'eventuale produzione documentale della controparte.
- Il rimedio revocatorio non è uno strumento per rimediare a carenze probatorie imputabili alla strategia difensiva della parte nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
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