Corte di giustizia, Sentenza C-209/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 novembre 2023. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Mercato svedese del trasporto aereo – Regime di aiuto notificato dal Regno di Svezia – Garanzie su prestiti dirette a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libera prestazione di servizi. — Causa C-209/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l'impugnazione di Ryanair contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regime svedese di garanzie sui prestiti per compagnie aeree durante la pandemia. Viene affermato che il criterio della licenza svedese era compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, perché collegato all'obiettivo di garantire la connettività della Svezia e affrontare il grave turbamento economico causato dal COVID-19. La Corte esclude anche la violazione della libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di bilanciamento e dell'obbligo di motivazione, nonché l'esistenza di serie difficoltà che imponessero l'apertura del procedimento formale.
Impugnazione respinta: compatibilità di un regime svedese di garanzie sui prestiti per compagnie aeree con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE durante la pandemia di COVID-19
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, un regime svedese di garanzie sui prestiti riservato alle compagnie aeree munite di licenza svedese, in particolare quanto a: non discriminazione, libera prestazione dei servizi, proporzionalità, obbligo di bilanciamento degli effetti dell'aiuto, obbligo di motivazione e mancata apertura del procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principio di diritto
La Corte conferma che un regime di aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE può essere riservato alle compagnie aeree che possiedono una licenza rilasciata dallo Stato membro concedente, se tale criterio è idoneo e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito; l'articolo 18 TFUE non si applica autonomamente quando il Trattato contiene una disposizione speciale come l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione non deve svolgere un ulteriore bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell'aiuto, e gli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi inerenti alla selettività del regime non impongono un esame separato. La Corte aggiunge che la decisione di non sollevare obiezioni era sufficientemente motivata e che il Tribunale poteva ritenere assorbita la censura sui diritti procedurali, poiché la ricorrente non aveva indicato elementi specifici idonei a dimostrare serie difficoltà tali da imporre l'apertura del procedimento formale.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 107, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19
- Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020 che modifica il quadro temporaneo
Impugnazione contro la decisione della Commissione relativa a un regime svedese di garanzie sui prestiti per le compagnie aeree
La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta da Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione C(2020) 2366 final, dell'11 aprile 2020, relativa a un regime svedese di garanzie sui prestiti adottato nel contesto della pandemia di COVID-19. Il regime era finalizzato a sostenere la liquidità delle compagnie aeree titolari di licenza svedese e a preservare la connettività della Svezia.
Fatti essenziali e contenuto della misura
Il Regno di Svezia aveva notificato alla Commissione un regime di aiuto sotto forma di garanzie sui prestiti fino a 5 miliardi di SEK, concedibile a determinate compagnie aeree titolari, al 1º gennaio 2020, di una licenza di esercizio rilasciata dalla Svezia ai sensi del regolamento n. 1008/2008. Il beneficio era limitato alle compagnie aeree con un legame stabile con lo Stato membro, escluse quelle la cui attività principale consistesse in servizi non di linea di trasporto aereo di passeggeri.
La Commissione ha ritenuto che la misura costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma che fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, alla luce del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato adottato per far fronte all'emergenza COVID-19.
Ricorso dinanzi al Tribunale e motivi di impugnazione
Dinanzi al Tribunale, Ryanair aveva dedotto quattro motivi relativi a:
- violazione del principio di non discriminazione e della libera prestazione dei servizi;
- carenza di bilanciamento tra effetti positivi e negativi dell'aiuto;
- violazione dei diritti procedurali per mancata apertura del procedimento formale;
- violazione dell'obbligo di motivazione.
In appello, Ryanair ha articolato cinque motivi, insistendo in particolare sul carattere discriminatorio del criterio della licenza svedese, sull'asserita sproporzione della misura, sull'obbligo di bilanciamento degli effetti, sulla motivazione insufficiente della decisione e sulla necessità di avviare il procedimento d'indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Normativa e giurisprudenza rilevanti
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 107 TFUE, soprattutto i paragrafi 1 e 3, lettera b);
- l'articolo 108 TFUE;
- l'articolo 18 TFUE;
- l'articolo 52 TFUE;
- l'articolo 296, secondo comma, TFUE;
- il regolamento (CE) n. 1008/2008;
- il regolamento (UE) 2015/1589, articolo 6, paragrafo 1;
- il quadro temporaneo della Commissione del 19 marzo 2020, come modificato il 3 aprile 2020.
Tra le pronunce richiamate figurano, tra le altre, Commissione/Braesch e a., Ryanair/Commissione C-320/21 P, Austria/Commissione, Tempus Energy, World Duty Free Group e Scor/Commissione.
Non discriminazione e articolo 18 TFUE
La Corte conferma che l'articolo 18 TFUE non si applica autonomamente quando la situazione è già disciplinata da una disposizione speciale del Trattato. Poiché l'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE costituisce una disciplina speciale in materia di aiuti di Stato, il Tribunale aveva correttamente esaminato il regime solo alla luce dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Di conseguenza, le differenze di trattamento derivanti dalla limitazione dell'aiuto alle compagnie dotate di licenza svedese non dovevano essere giustificate ai sensi dell'articolo 52 TFUE né valutate come discriminazioni autonome fuori dal perimetro dell'articolo 107 TFUE.
Obiettivo della misura e idoneità del criterio di ammissibilità
La Corte approva la lettura del Tribunale secondo cui l'obiettivo del regime non era il possesso della licenza svedese in sé, ma il porre rimedio al grave turbamento dell'economia svedese garantendo la connettività del paese durante la crisi sanitaria.
Il criterio della licenza svedese è stato ritenuto idoneo perché, secondo il ragionamento della Commissione e del Tribunale, le compagnie interessate avevano il principale centro di attività in Svezia ed erano sottoposte a un controllo finanziario regolare da parte dell'autorità nazionale competente. Ciò consentiva di ritenere che esse avessero un legame stabile con l'economia svedese e contribuissero in misura significativa al collegamento aereo del paese.
La Corte precisa inoltre che il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, ma ha solo esplicitato il ragionamento già contenuto nella decisione controversa.
Proporzionalità e alternative meno restrittive
Quanto alla proporzionalità, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errori nel ritenere la misura adeguata e proporzionata. In particolare, il dato relativo alla rilevanza delle compagnie titolari di licenza svedese nel traffico interno di passeggeri e merci era sufficiente a giustificare il loro coinvolgimento prioritario nel regime di sostegno.
La Corte respinge anche la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare in modo separato un diverso scenario di aiuto basato su criteri alternativi, osservando che la Commissione non è tenuta a esaminare ogni misura alternativa astrattamente immaginabile. Inoltre, la misura proposta dalla ricorrente non avrebbe garantito il medesimo livello di connettività.
Libera prestazione dei servizi
La Corte afferma che gli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei servizi che derivano dal carattere selettivo dell'aiuto non impongono, di per sé, un esame autonomo ex articolo 56 TFUE quando tali effetti sono indissolubilmente connessi all'oggetto della misura e rientrano nella valutazione della compatibilità ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
Pertanto, per contestare utilmente la misura sotto il profilo della libera prestazione dei servizi, Ryanair avrebbe dovuto dimostrare effetti restrittivi ulteriori rispetto a quelli intrinseci a un aiuto di Stato compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, cosa che non è avvenuta.
Nessun obbligo di ulteriore bilanciamento degli effetti dell'aiuto
La Corte ribadisce che, per gli aiuti rientranti nell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione non è tenuta a compiere un ulteriore bilanciamento tra gli effetti benefici e quelli negativi dell'aiuto sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza. Tale disposizione incorpora già il bilanciamento operato dai Trattati tra l'obiettivo di far fronte a un grave turbamento economico e la tutela del mercato interno.
Obbligo di motivazione
La Corte ritiene che la decisione della Commissione fosse sufficientemente motivata ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE. Trattandosi di una decisione di non sollevare obiezioni adottata in tempi rapidi nel contesto dell'emergenza pandemica, era sufficiente che la Commissione esponesse in modo chiaro le ragioni per cui non ravvisava serie difficoltà di valutazione.
Il Tribunale ha correttamente considerato il contesto di urgenza e ha verificato che la decisione permettesse alla ricorrente di comprendere il ragionamento seguito e al giudice dell'Unione di esercitare il controllo giurisdizionale.
Mancata apertura del procedimento formale e diritti procedurali
Quanto al quinto motivo, la Corte conferma che il Tribunale poteva considerare il motivo relativo alla mancata apertura del procedimento formale come privo di contenuto autonomo rispetto ai motivi sostanziali già esaminati. Nei ricorsi avverso decisioni di non sollevare obiezioni, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza di dubbi seri sulla compatibilità dell'aiuto, tali da imporre l'apertura del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Nel caso di specie, Ryanair non aveva identificato elementi specifici idonei a dimostrare serie difficoltà della Commissione nella fase di esame preliminare.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l'impugnazione e condanna Ryanair alle spese della Commissione. La Repubblica francese e il Regno di Svezia, intervenuti in primo grado, sopportano le proprie spese.
Principio affermato
La sentenza conferma che, in materia di aiuti di Stato adottati per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il controllo di legittimità deve concentrarsi su necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto all'obiettivo perseguito; i profili discriminatori o restrittivi della libera prestazione dei servizi non possono essere esaminati separatamente se sono inerenti alla selettività dell'aiuto e al criterio di ammissibilità scelto, salvo che producano effetti ulteriori rispetto a quelli consentiti dalla deroga del Trattato.
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