Corte di giustizia, Sentenza C-210/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 novembre 2023. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Impugnazione - Aiuto di Stato - Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE - Mercato francese del trasporto aereo - Regime di aiuto notificato dalla Repubblica francese - Moratoria sul pagamento di tasse e di diritti aeronautici diretta a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni - Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti a seguito di un evento eccezionale - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Libera prestazione di servizi. — Causa C-210/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l'impugnazione di Ryanair contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sulla moratoria francese per tasse aeronautiche concessa alle compagnie con licenza francese. Ha ritenuto legittima la limitazione dell'aiuto, la sua proporzionalità rispetto ai danni della pandemia e sufficiente la motivazione della Commissione. Ha inoltre escluso la violazione autonoma della libera prestazione dei servizi e ha confermato che non vi erano serie difficoltà tali da imporre un procedimento d'indagine formale.
Impugnazione respinta contro la decisione della Commissione che autorizzava una moratoria francese su tasse aeronautiche a favore delle compagnie aeree con licenza francese durante la pandemia di COVID-19, ritenuta compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel confermare la decisione della Commissione che approvava, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, una moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche riservata alle sole compagnie aeree titolari di licenza francese, in particolare sotto i profili: i) non discriminazione e libera prestazione dei servizi; ii) proporzionalità dell'aiuto rispetto ai danni causati dalla pandemia; iii) adeguatezza della motivazione della Commissione; iv) necessità di avviare il procedimento formale di indagine ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che una misura di aiuto destinata a compensare i danni causati da un evento eccezionale, quale la pandemia di COVID-19, può essere limitata alle imprese che presentano un legame specifico e stabile con lo Stato membro concedente, purché tale limitazione sia coerente con l'obiettivo dell'aiuto e proporzionata ai danni da compensare. In tale contesto, l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituisce una disposizione speciale ai sensi dell'articolo 18 TFUE, sicché la differenza di trattamento non va esaminata autonomamente alla luce del divieto generale di discriminazione o della libera prestazione dei servizi, salvo che l'aiuto produca effetti ulteriori non inerenti alla sua selettività. La Corte ha inoltre confermato che, per una decisione di non sollevare obiezioni adottata in tempi rapidi, è sufficiente una motivazione succinta ma chiara, e che il ricorso contro tale decisione richiede la prova di serie difficoltà tali da imporre l'apertura del procedimento formale.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Regolamento (CE) n. 1008/2008
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, articolo 58
- Regolamento di procedura della Corte, articoli 168, 170, 184 e 138
Moratoria francese su tasse aeronautiche e aiuto di Stato COVID-19
La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta da Ryanair DAC contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni a un regime francese di aiuto di Stato. La misura consisteva in una moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche e di solidarietà sui biglietti aerei, destinata alle compagnie aeree titolari di licenza francese, nell'ambito della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19.
Fatti e iter amministrativo
La Repubblica francese aveva notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un regime di aiuto volto a consentire alle compagnie aeree con licenza francese di conservare liquidità durante la fase più critica delle restrizioni di viaggio. Il pagamento delle tasse dovute per il periodo marzo-dicembre 2020 era differito al 1° gennaio 2021 e rateizzato fino al 31 dicembre 2022. La Commissione ha qualificato la misura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma l'ha ritenuta compatibile sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, adottando una decisione di non sollevare obiezioni.
Censure sollevate da Ryanair dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale, Ryanair aveva dedotto quattro motivi:
- violazione dei principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi;
- errore manifesto nella valutazione della proporzionalità dell'aiuto;
- violazione dei diritti procedurali per mancato avvio del procedimento formale;
- violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE. Il Tribunale aveva respinto il ricorso nel suo complesso.
Motivi dell'impugnazione dinanzi alla Corte
In sede di impugnazione, Ryanair articolava cinque motivi, sostanzialmente corrispondenti alle critiche già svolte in primo grado:
- discriminazione fondata sulla nazionalità;
- restrizione della libera prestazione dei servizi;
- errata applicazione dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e del principio di proporzionalità;
- motivazione insufficiente della decisione della Commissione;
- mancato esame del motivo relativo ai diritti procedurali e all'obbligo di avvio del procedimento formale.
Quadro giuridico rilevante
La Corte richiama anzitutto la struttura dell'articolo 107 TFUE: un aiuto di Stato è incompatibile in via generale con il mercato interno se soddisfa i criteri di imputabilità, impiego di risorse statali, vantaggio selettivo, idoneità a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri. Ricorda però che l'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE prevede deroghe, tra cui quella dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali. Vengono inoltre richiamati l'articolo 18 TFUE, l'articolo 52 TFUE, l'articolo 56 TFUE, il regolamento (CE) n. 1008/2008, il regolamento (UE) 2015/1589 e l'articolo 296 TFUE.
Non discriminazione e articolo 18 TFUE
La Corte conferma che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituisce una "disposizione particolare" ai sensi dell'articolo 18 TFUE. Ne consegue che la differenza di trattamento insita nella misura non deve essere esaminata autonomamente alla luce del divieto generale di discriminazione o giustificata ai sensi dell'articolo 52 TFUE, purché l'aiuto rientri nei presupposti della deroga e sia proporzionato all'obiettivo di compensazione del danno.
Obiettivo della misura e selezione dei beneficiari
La Corte approva la lettura del Tribunale secondo cui l'obiettivo del regime non era quello di favorire in sé le compagnie con licenza francese, bensì di compensare, nel settore del trasporto aereo, i danni derivanti dalla pandemia e dalle restrizioni di trasporto e confinamento. Il possesso della licenza francese era soltanto un criterio di ammissibilità. La Corte precisa che il Tribunale non ha sostituito la propria motivazione a quella della Commissione, poiché la decisione contestata conteneva già elementi dai quali risultava il legame tra i beneficiari e il principale centro di attività in Francia.
Idoneità del criterio della licenza francese
La Corte considera non erroneo il ragionamento secondo cui il criterio della licenza francese era idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito. Il riferimento al regolamento n. 1008/2008 serve a evidenziare la stabilità del legame tra il vettore e lo Stato membro che rilascia la licenza, non a introdurre poteri di controllo sugli aiuti non previsti da tale regolamento. È pertanto irrilevante che controlli simili possano astrattamente esistere anche in relazione a compagnie con licenze di altri Stati membri.
Proporzionalità dell'aiuto
Sul piano della proporzionalità, la Corte conferma che il Tribunale poteva basarsi sui dati relativi all'esposizione delle compagnie con licenza francese al mercato francese per concludere che tali imprese erano più colpite dalle restrizioni. La valutazione che l'importo del regime non superasse, con ogni probabilità, i danni subiti dai beneficiari non è viziata da contraddizioni. La censura relativa alla necessità di tener conto degli effetti concorrenziali è dichiarata irricevibile, perché introdotta per la prima volta in impugnazione. È inoltre respinto l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto esaminare ogni possibile misura alternativa.
Libera prestazione dei servizi
La Corte respinge anche la doglianza relativa all'articolo 56 TFUE. Gli effetti restrittivi derivanti dal fatto che solo le compagnie con licenza francese beneficiavano della misura sono ritenuti inerenti alla selettività dell'aiuto e non costituiscono una restrizione autonoma da valutare separatamente, quando il criterio è inscindibilmente legato all'oggetto dell'aiuto. Per dimostrare una violazione della libera prestazione dei servizi, Ryanair avrebbe dovuto provare effetti ulteriori rispetto a quelli inerenti a un aiuto concesso conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Motivazione della decisione della Commissione
La Corte conferma che la decisione di non sollevare obiezioni era adeguatamente motivata ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE. In una procedura accelerata come quella delle misure COVID-19, è sufficiente una motivazione succinta purché consenta di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare il controllo giurisdizionale. La Corte respinge la tesi secondo cui il contesto pandemico avrebbe illegittimamente abbassato il livello di motivazione richiesto.
Mancato avvio del procedimento formale
Quanto al motivo relativo ai diritti procedurali, la Corte ricorda che il ricorrente contro una decisione di non sollevare obiezioni deve dimostrare l'esistenza di serie difficoltà tali da imporre l'apertura del procedimento formale di indagine ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589. Nel caso di specie, il Tribunale ha potuto considerare che il terzo motivo del ricorso di primo grado non aveva contenuto autonomo rispetto ai primi due, poiché le stesse argomentazioni erano già state esaminate nel merito. Non risultando specifiche prove di serie difficoltà, il mancato esame separato non integra errore di diritto.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l'impugnazione. Ryanair è condannata alle spese della Commissione, mentre la Repubblica francese sopporta le proprie spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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