Corte di giustizia, Sentenza C-758/21
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 novembre 2023. — Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Misure alle quali la Repubblica d’Austria ha dato esecuzione a favore dell’aeroporto di Klagenfurt, della Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano tale aeroporto – Decisione che dichiara le misure di aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno – Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea – Elementi di prova presentati al Tribunale dopo la chiusura della fase scritta del procedimento – Ricevibilità – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 17, paragrafi 1 e 2 – Poteri della Commissione europea per quanto riguarda il recupero degli aiuti – Termine di prescrizione – Grado di precisione delle misure interruttive di tale termine – Obbligo di motivazione – Snaturamento degli elementi di prova – Dati rilevanti ai fini della determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare. — Causa C-758/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Ryanair e AMS contro la sentenza del Tribunale relativa agli aiuti di Stato concessi dall’Austria per l’aeroporto di Klagenfurt. Ha confermato l’irricevibilità di prove tardive, la non prescrizione del potere di recupero della Commissione e la sufficienza della motivazione della decisione impugnata. Ha inoltre ribadito che il criterio dell’operatore privato e la quantificazione dell’aiuto vanno valutati ex ante, senza riaprire la stima sulla base di dati successivi. Le ricorrenti sono state condannate alle spese.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato relativi agli accordi dell’aeroporto di Klagenfurt: prova tardiva, prescrizione del recupero, motivazione della decisione e determinazione dell’importo da recuperare.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato: 1) nel dichiarare irricevibili prove prodotte dopo la chiusura della fase scritta ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura; 2) nell’interpretare l’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 in tema di prescrizione del recupero degli aiuti e nel ritenere sufficientemente motivata la decisione della Commissione; 3) nell’escludere uno snaturamento delle prove nella valutazione del criterio dell’operatore privato; 4) nel ritenere che l’importo dell’aiuto da recuperare dovesse essere determinato ex ante e non corretto con dati ex post.
Principio di diritto
La Corte conferma che il Tribunale può dichiarare irricevibili prove prodotte tardivamente se non è giustificata, in modo eccezionale, la loro tardiva presentazione; tale applicazione dell’articolo 85 del regolamento di procedura non viola di per sé il contraddittorio o la parità delle armi. In materia di aiuti di Stato illegali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589, il termine di prescrizione del recupero è interrotto da atti della Commissione indirizzati all’"aiuto illegale" anche se la misura è descritta in modo progressivamente più preciso, purché l’indagine la riguardi effettivamente; la decisione è sufficientemente motivata se indica le date e gli atti interruttivi essenziali. Inoltre, la valutazione dell’esistenza e dell’importo dell’aiuto deve essere effettuata ex ante, sulla base degli elementi disponibili e prevedibili al momento della concessione, senza correggere l’importo con dati ex post. L’impugnazione è quindi respinta integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 2, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 12, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 76, lettera f), regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3 e 4, regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184, paragrafo 2, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, regolamento di procedura della Corte
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), regolamento di procedura della Corte
Impugnazione in materia di aiuti di Stato relativi agli accordi dell’aeroporto di Klagenfurt
La Corte, decima sezione, decide su un’impugnazione proposta da Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione sugli aiuti concessi dall’Austria a favore dell’aeroporto di Klagenfurt e di talune compagnie aeree, tra cui Ryanair.
Fatti e procedimento amministrativo
La controversia riguarda una serie di accordi conclusi nel 2002 e nel 2006 tra la KFBG, la sua società figlia DMG, Ryanair, la LV e AMS, relativi sia a servizi aeroportuali sia a servizi di marketing. La Commissione, a seguito di denuncia e di richieste di informazioni alle autorità austriache e a Ryanair, ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e ha poi adottato la decisione 2018/628, qualificando tali misure come aiuti di Stato illegali e incompatibili in parte con il mercato interno.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Dinanzi al Tribunale, Ryanair, AMS e FR Financing (Malta) Ltd avevano chiesto l’annullamento degli articoli 5 e 6 della decisione controversa e delle disposizioni sul recupero. Il Tribunale ha dichiarato irricevibili due prove presentate solo dopo la chiusura della fase scritta, applicando l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, e ha respinto nel merito tutti i motivi di ricorso.
Primo motivo: prove tardive e articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
La Corte ricorda che l’articolo 76, lettera f), e l’articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale impongono la produzione delle prove, di regola, con il ricorso o il controricorso, ammettendo deroghe solo se il ritardo è giustificato e, per l’ipotesi eccezionale del paragrafo 3, solo in presenza di circostanze eccezionali. Ne consegue che il Tribunale non viola, per ciò solo, i principi del contraddittorio, della parità delle armi o della buona amministrazione della giustizia quando respinge prove tardive non sufficientemente giustificate.
Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che le ricorrenti non potessero disporre prima della tabella dei ricavi non aeronautici; ha anche osservato che le difficoltà dedotte erano vaghe o non provate e che la produzione dei dati relativi ai costi non era giustificata, essendo tali dati già in possesso delle ricorrenti. La Corte conferma tale valutazione e respinge il motivo.
Secondo motivo: prescrizione del recupero e motivazione della decisione
Quanto all’articolo 17 del regolamento 2015/1589, la Corte precisa che il termine decennale di prescrizione è interrotto da qualsiasi azione della Commissione nei confronti dell’"aiuto illegale". Non è necessario che ogni richiesta di informazioni individui in modo rigorosissimo ogni singolo accordo, purché dagli atti emerga che l’indagine riguarda la misura di aiuto poi recuperata e che l’azione sia intervenuta nel periodo di prescrizione.
Nel caso in esame, la Corte approva il ragionamento del Tribunale: già la denuncia del 2007, seguita da richieste di informazioni tra il 2010 e il 2011, riguardava gli accordi favorevoli concessi alla Ryanair dall’aeroporto di Klagenfurt a partire dal 2002. Le ulteriori richieste della Commissione costituivano quindi atti interruttivi. La Corte respinge anche la censura sulla motivazione: la decisione controversa indicava in modo sufficiente le date delle richieste di informazioni e, nel contesto del procedimento sugli aiuti di Stato, la Commissione non era tenuta a confutare analiticamente tutti gli argomenti delle beneficiarie.
Terzo motivo: snaturamento delle prove e criterio dell’operatore privato
La Corte richiama i limiti del proprio sindacato in impugnazione: la valutazione dei fatti e delle prove da parte del Tribunale non è censurabile salvo snaturamento manifesto. Esaminando le tre censure, la Corte conclude che il Tribunale non ha snaturato né la clausola contrattuale sulla tassa di sicurezza né la decisione controversa o le relazioni economiche invocate dalle ricorrenti.
In particolare, il Tribunale ha potuto ritenere, sulla base degli elementi del fascicolo, che la Commissione avesse legittimamente considerato la tassa di sicurezza come costo incrementale nell’analisi degli accordi del 2006, e che fosse ragionevole l’adozione di un margine prudenziale nei costi di esercizio incrementali per gli accordi del 2002. Analogamente, il fattore di riempimento del 70% utilizzato dalla Commissione per l’ASA del 2002 è stato ritenuto non manifestamente errato alla luce della prudenza richiesta e dell’obiettivo contrattuale del 76%.
Quarto motivo: determinazione dell’importo dell’aiuto da recuperare
La Corte ribadisce che l’esistenza e l’importo dell’aiuto devono essere valutati, in applicazione del criterio dell’operatore privato, con riferimento alla situazione esistente al momento della concessione della misura e tenendo conto solo degli elementi disponibili e degli sviluppi prevedibili in quel momento. Gli elementi successivi non possono essere utilizzati per ricalcolare l’aiuto da recuperare.
Le ricorrenti, in sostanza, chiedevano di correggere la stima ex ante con dati ex post sui risultati economici effettivi degli accordi. La Corte considera tale argomento incompatibile con la giurisprudenza costante sul recupero degli aiuti illegali, che mira a eliminare il vantaggio iniziale e non a rideterminarlo in funzione dell’esito economico successivo. Il motivo è quindi dichiarato inoperante.
Decisione finale
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Ryanair DAC e Airport Marketing Services Ltd alle spese.
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