Corte di giustizia, Sentenza C-201/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 novembre 2023. — Kopiosto r.y. contro Telia Finland Oyj. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismo di gestione collettiva – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE – Organismo di gestione collettiva autorizzato a concedere licenze collettive estese – Legittimazione ad agire a difesa dei diritti di proprietà intellettuale. — Causa C-201/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i presupposti per l'azione in giudizio degli organismi di gestione collettiva ex articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE. Ha distinto tra interesse diretto alla difesa dei diritti e legittimazione processuale, affermando che entrambi devono risultare dal diritto applicabile. Ha inoltre precisato che la nozione di interesse diretto non è armonizzata dal diritto dell'Unione e resta rimessa al diritto nazionale.
Legittimazione ad agire degli organismi di gestione collettiva per far valere in nome proprio misure e rimedi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva 2004/48/CE.
La questione giuridica
Se l'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE richieda, per la legittimazione degli organismi di gestione collettiva ad agire in nome proprio per la tutela dei diritti d'autore, la sola capacità generale di stare in giudizio oppure un'espressa previsione nazionale che li autorizzi a proporre azioni per contraffazione; se la nozione di "interesse diretto" sia armonizzata dal diritto dell'Unione o rimessa al diritto nazionale; e quale rilievo abbiano gli articoli 17 e 47 della Carta nel caso di licenze collettive estese.
Principio di diritto
L'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE va interpretato nel senso che un organismo di gestione collettiva può chiedere in nome proprio le misure e i rimedi di tutela solo se, oltre a essere considerato dalla normativa applicabile come titolare di un interesse diretto alla difesa dei diritti, è anche legittimato ad agire a tal fine dal diritto applicabile, legittimazione che può derivare sia da una disposizione specifica sia da norme processuali generali. Il diritto dell'Unione, allo stato attuale, non impone agli Stati membri di riconoscere a tali organismi un interesse diretto alla difesa dei diritti quando tale interesse non risulti dal diritto nazionale; pertanto, in assenza di una base nazionale, non sussiste un obbligo di riconoscere la loro legittimazione ad agire.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/48/CE
- Direttiva 2014/26/UE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Legittimazione degli organismi di gestione collettiva nella tutela dei diritti d'autore
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in una controversia tra Kopiosto ry e Telia Finland Oyj relativa alla ritrasmissione di programmi televisivi e alla possibilità, per un organismo di gestione collettiva, di agire in nome proprio per far valere la violazione dei diritti d'autore dei titolari rappresentati.
Fatti e procedimento principale
Kopiosto è un organismo di gestione collettiva ai sensi della direttiva 2014/26/UE ed è anche autorizzata in Finlandia a concedere licenze collettive estese per la ritrasmissione di programmi televisivi. Essa ha agito contro Telia, gestore di una rete via cavo, sostenendo che la ritrasmissione dei programmi avvenisse senza la necessaria autorizzazione e violasse i diritti degli autori rappresentati.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato irricevibili le domande fondate sulla contraffazione, ritenendo che Kopiosto non fosse legittimata ad agire in nome proprio né come organismo incaricato di concedere licenze contrattuali né sulla base dei mandati conferiti dai titolari dei diritti. La Corte suprema finlandese ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di interpretare l'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE, che riconosce legittimazione agli organismi di gestione collettiva regolarmente riconosciuti, se consentito dalla legislazione applicabile;
- il considerando 18 della direttiva 2004/48/CE, che estende il diritto di chiedere misure e rimedi anche a persone direttamente interessate e legittimate ad agire;
- la direttiva 2014/26/UE, in particolare l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 35, oltre ai considerando 8, 9, 12 e 49, richiamati per delimitare la disciplina della gestione collettiva;
- gli articoli 17 e 47 della Carta, evocati dal giudice del rinvio in relazione al diritto di proprietà e al diritto a un ricorso effettivo.
Prima questione: capacità di stare in giudizio o legittimazione espressa
La Corte afferma che la sola capacità generale di stare in giudizio non basta. Perché un organismo di gestione collettiva possa chiedere in nome proprio l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE, occorre anche che il diritto applicabile gli riconosca la legittimazione ad agire a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Tale legittimazione non deve necessariamente risultare da una disposizione ad hoc: può derivare anche da norme processuali generali. Tuttavia, senza una base normativa che attribuisca l'azione, la mera capacità processuale non è sufficiente.
Seconda questione: nozione di interesse diretto
La Corte chiarisce che la nozione di "interesse diretto" non è armonizzata dal diritto dell'Unione. L'articolo 4, lettera c), rinvia alle "disposizioni della legislazione applicabile", vale a dire principalmente al diritto nazionale, eventualmente integrato da norme dell'Unione, ma nel caso di specie nessuna disposizione dell'Unione disciplina in modo uniforme quando un organismo di gestione collettiva abbia interesse diretto alla difesa dei diritti.
La direttiva 2014/26/UE non modifica questo quadro: essa disciplina l'accesso all'attività di gestione collettiva, la governance, la trasparenza e la sorveglianza, ma non regola le condizioni per agire in giudizio in nome proprio contro le violazioni dei diritti.
Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti, allo stato attuale del diritto dell'Unione, a riconoscere un interesse diretto agli organismi di gestione collettiva se tale interesse non emerge dal diritto nazionale applicabile.
Terza questione: rilevanza degli articoli 17 e 47 della Carta
La Corte non esamina il merito della terza questione perché il relativo presupposto non si verifica: non essendovi, nella disciplina nazionale e unionale esaminata, un interesse diretto riconosciuto al soggetto in questione, viene meno il punto di partenza della domanda relativa all'incidenza degli articoli 17 e 47 della Carta.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l'articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE richiede, oltre all'interesse diretto, anche una legittimazione ad agire nel diritto applicabile;
- tale legittimazione può risultare da una norma specifica oppure da norme processuali generali;
- il diritto dell'Unione, allo stato attuale, non impone agli Stati membri di riconoscere un interesse diretto agli organismi di gestione collettiva quando tale interesse non sia previsto dal diritto nazionale.
La terza questione non viene esaminata per difetto del presupposto logico-giuridico.
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