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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-260/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2023. — Seven.One Entertainment Group GmbH contro Corint Media GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2, lettera e) – Organismi di diffusione radiotelevisiva – Diritto di riproduzione delle fissazioni di trasmissioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Pregiudizio arrecato agli organismi di diffusione radiotelevisiva – Parità di trattamento – Normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto ad un equo compenso. — Causa C-260/22

Giurisprudenza europea62022CJ0260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l'eccezione per copia privata della direttiva 2001/29/CE nel senso che gli organismi di diffusione radiotelevisiva rientrano, in linea di principio, tra i titolari che hanno diritto all'equo compenso. Una normativa nazionale non può escluderli automaticamente dal compenso solo perché alcuni di essi possono anche essere produttori cinematografici. L'esclusione è ammissibile soltanto se il giudice nazionale accerta che il pregiudizio per tale categoria è minimo e che il trattamento differenziato è oggettivamente giustificato e proporzionato.

Eccezione per copia privata: gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno diritto all'equo compenso ex direttiva 2001/29/CE e possono esserne esclusi solo se il pregiudizio è minimo.

La questione giuridica

Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE debba essere interpretato nel senso che gli organismi di diffusione radiotelevisiva rientrano tra i titolari aventi diritto all'equo compenso per la copia privata; se possano essere esclusi da tale compenso perché titolari anche, in alcuni casi, di diritti di produttore cinematografico; e, in caso affermativo, se sia legittima un'esclusione generale di tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva anche quando, in concreto, i diritti di produttore siano acquistati solo in misura limitata o affatto.

Principio di diritto

L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE osta a una normativa nazionale che escluda in via generale gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all'equo compenso per copia privata, poiché tali organismi, in quanto titolari del diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni ex articolo 2, lettera e), devono in linea di principio beneficiarne come gli altri titolari di diritti; tuttavia, uno Stato membro può negare il compenso solo se, sulla base di criteri oggettivi verificati dal giudice nazionale, il pregiudizio subito da tale categoria è minimo e la differenza di trattamento è giustificata e proporzionata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 2, lettera e), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 5, direttiva 2001/29/CE
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 252 TFUE
  • Direttiva 2006/115/CE
  • Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2006/115/CE

Eccezione per copia privata e diritto all'equo compenso degli organismi di diffusione radiotelevisiva

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Erfurt in una controversia tra Seven.One Entertainment Group GmbH e Corint Media GmbH sul pagamento dell'equo compenso collegato alla copia privata. La Corte è chiamata a chiarire se una normativa nazionale possa escludere gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal beneficio del compenso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE.

Fatti e procedimento principale

La Corint Media, società di gestione collettiva, gestisce diritti d'autore e diritti connessi di canali privati e versa agli organismi di diffusione radiotelevisiva i proventi della tassa sui supporti vergini. La Seven.One, emittente televisiva privata finanziata dalla pubblicità, chiedeva che le fosse versato un compenso a titolo di tale prelievo in forza del contratto di gestione. La domanda non poteva essere accolta perché l'articolo 87, paragrafo 4, dell'UrhG esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all'equo compenso.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se gli organismi di diffusione radiotelevisiva beneficino direttamente e originariamente dell'equo compenso ex articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE;
  • se possano essere esclusi da tale compenso poiché talvolta titolari anche di diritti di produttore cinematografico;
  • se sia legittima un'esclusione generale anche quando, in concreto, i diritti di produttore siano presenti solo in misura limitata o del tutto assenti.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/29/CE, che riconosce agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni;
  • l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, che consente l'eccezione per copia privata a fronte di un equo compenso;
  • l'articolo 5, paragrafo 5, che subordina le eccezioni al rispetto del cosiddetto three-step test;
  • i considerando 4, 9, 31, 35 e 38 della direttiva, relativi al livello elevato di protezione, al giusto equilibrio tra interessi contrapposti e al rapporto tra compenso e pregiudizio;
  • l'articolo 20 della Carta, sul principio di parità di trattamento.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che il tenore letterale dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), letto con l'articolo 2, lettera e), porta a riconoscere agli organismi di diffusione radiotelevisiva, in quanto titolari del diritto esclusivo di riproduzione, il diritto all'equo compenso quando le loro fissazioni siano riprodotte da persone fisiche per uso privato e senza scopo commerciale.

La Corte osserva che la direttiva non opera distinzioni tra le diverse categorie di titolari del diritto esclusivo di riproduzione e che la finalità dell'eccezione per copia privata è compensare il pregiudizio causato da tali riproduzioni non autorizzate. Il sistema dell'equo compenso deve quindi essere collegato al danno effettivo o potenziale subito dai titolari dei diritti.

Quanto all'argomento secondo cui alcuni organismi sarebbero già compensati come produttori cinematografici, la Corte respinge una esclusione generale: il diritto di riproduzione ex articolo 2, lettera d), relativo ai produttori di pellicole, tutela un interesse diverso da quello protetto per gli organismi di diffusione radiotelevisiva ex articolo 2, lettera e), e il pregiudizio conseguente alla copia privata non coincide. Inoltre, la posizione degli organismi di diffusione radiotelevisiva può variare sensibilmente a seconda della loro attività concreta.

La Corte richiama poi il principio di parità di trattamento: situazioni analoghe non possono essere trattate diversamente senza giustificazione oggettiva e proporzionata. Gli organismi di diffusione radiotelevisiva sono in linea di principio comparabili agli altri titolari elencati nell'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, ma una differenza di trattamento può essere giustificata se il pregiudizio che subiscono è minimo. Spetta però al giudice nazionale verificare, in concreto, sia l'entità del pregiudizio sia l'eventuale comparabilità interna alla categoria degli organismi di diffusione radiotelevisiva.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE osta a una normativa nazionale che esclude gli organismi di diffusione radiotelevisiva dal diritto all'equo compenso per copia privata, salvo il caso in cui il pregiudizio potenziale da essi subito non possa essere qualificato come minimo.

Principio affermato

Gli organismi di diffusione radiotelevisiva, in quanto titolari del diritto esclusivo di riproduzione delle fissazioni delle loro trasmissioni, hanno in linea di principio diritto all'equo compenso per copia privata; una loro esclusione generale è compatibile con il diritto dell'Unione solo se il legislatore nazionale, nel rispetto della parità di trattamento, limita tale esclusione ai casi in cui il danno sia minimo e tale valutazione sia sorretta da criteri oggettivi verificati dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorediritti connessicopia privataequo compensoparità di trattamento

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