Corte di giustizia, Sentenza C-213/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2023. — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP contro CS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia – Regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo – Regolamento (CEE) n. 2080/92 – Articolo 3, primo comma, lettere b) e c) – Regime di aiuti – Premi di manutenzione e premi per perdita di reddito – Condizioni per la concessione – Normativa nazionale che prevede un requisito di densità minima di popolamento delle parcelle – Inosservanza del requisito per causa non imputabile al beneficiario – Obbligo di restituzione dell’aiuto – Forza maggiore – Principio di proporzionalità. — Causa C-213/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regime di aiuti all’imboschimento del regolamento n. 2080/92 nel senso che i premi annuali sono dovuti solo se le condizioni di concessione restano soddisfatte per tutta la durata dell’impegno pluriennale. La mancata realizzazione o conservazione della densità minima di popolamento fa venir meno il diritto ai premi e può giustificarne la restituzione, senza che basti dimostrare di aver agito con diligenza. Solo la forza maggiore, se ricorrono i relativi presupposti, può esonerare dal rimborso; il principio di proporzionalità non impedisce la restituzione integrale dei premi per le superfici non conformi.
Aiuti all’imboschimento ex regolamento (CEE) n. 2080/92: legittimità della restituzione dei premi di manutenzione e per perdita di reddito quando non è rispettata la densità minima di popolamento per cause climatiche avverse
La questione giuridica
Se l’articolo 3, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2080/92 e il principio di proporzionalità ostino a che il beneficiario debba restituire i premi di manutenzione e per perdita di reddito quando una condizione nazionale di concessione, relativa alla densità minima di popolamento forestale, non sia stata rispettata durante l’esecuzione dell’impegno pluriennale a causa di condizioni climatiche avverse; se sia rilevante distinguere tra mancato rispetto iniziale e distruzione parziale successiva; e se la sola diligenza del beneficiario possa evitare la restituzione.
Principio di diritto
Il regolamento n. 2080/92, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che imponga la restituzione dei premi di manutenzione e per perdita di reddito quando, nel corso dell’impegno pluriennale di imboschimento, non sia rispettata la condizione della densità minima di popolamento forestale, anche se l’inadempimento sia causato da condizioni climatiche avverse, salvo il caso in cui ricorra una vera e propria forza maggiore, da accertare in concreto dal giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992
- Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/92
- Articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2080/92
- Articolo 3, primo comma, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2080/92
- Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92
- Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999
- Articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999
- Portaria 199/94 do Ministério da Agricultura, articolo 5
- Portaria 199/94 do Ministério da Agricultura, articolo 6
- Portaria 199/94 do Ministério da Agricultura, articolo 7, lettera b)
- Portaria 199/94 do Ministério da Agricultura, articolo 26
Aiuti all’imboschimento ex regolamento (CEE) n. 2080/92: restituzione dei premi e densità minima di popolamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra l’IFAP e una beneficiaria di aiuti all’imboschimento di superfici agricole. La Corte è chiamata a chiarire se i premi di manutenzione e per perdita di reddito possano essere richiesti indietro quando, durante l’esecuzione dell’impegno pluriennale, non sia rispettata la densità minima di popolamento forestale per effetto di condizioni climatiche avverse.
Contesto normativo dell’Unione
Il regolamento (CEE) n. 2080/92 ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, poi abrogato dal regolamento n. 1257/1999, ma rimasto applicabile alle azioni approvate prima del 1° gennaio 2000 ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, di quest’ultimo. Il regime prevedeva, tra l’altro, un premio annuale per coprire i costi di manutenzione delle superfici imboschite e un premio annuale per compensare le perdite di reddito, con massimali fissati dall’articolo 3, primo comma, lettere b) e c).
Normativa portoghese e fatto controverso
Il decreto ministeriale portoghese n. 199/94 disciplinava l’attuazione nazionale del regime. In particolare:
- l’articolo 7, lettera b), imponeva ai beneficiari di garantire, nell’anno successivo alla piantagione di sostituzione, il rispetto delle densità minime di cui all’allegato C;
- l’articolo 26 prevedeva il pagamento proporzionale dei premi se una parte del rimboschimento era distrutta per cause non imputabili al beneficiario.
CS aveva ottenuto premi per l’imboschimento di cinque parcelle. Nel 2006 l’IFAP aveva constatato che tre parcelle non rispettavano la densità minima e aveva chiesto la restituzione di parte dei premi di manutenzione e per perdita di reddito già versati. CS sosteneva che il mancato rispetto della densità fosse dipeso da condizioni climatiche avverse, non da sua colpa.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se i premi potessero essere dovuti anche quando la condizione nazionale di densità minima non fosse stata soddisfatta per fattori estranei alla volontà del beneficiario, purché questi avesse fatto tutto il possibile;
- se fosse conforme al diritto dell’Unione una disciplina che ammette il pagamento parziale in caso di distruzione successiva delle piante, ma non in caso di mancato raggiungimento della densità nell’anno di verifica;
- se la perdita totale del diritto ai premi, senza riduzione proporzionale nei casi di cause esogene come il clima, violasse il principio di proporzionalità.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il regolamento n. 2080/92 persegue obiettivi di politica agricola e ambientale che richiedono un imboschimento effettivo e sostenibile. Il sistema degli articoli 2, 3 e 4 collega la concessione dei premi al mantenimento effettivo delle condizioni dell’aiuto per tutta la durata dell’impegno pluriennale.
Da ciò la Corte desume che, se una condizione di concessione non è soddisfatta, i premi non sono dovuti e, se già versati, possono essere richiesti in restituzione anche se il beneficiario ha agito con diligenza. La semplice prova di aver fatto tutto il possibile non basta a conservare il diritto al premio.
La Corte precisa però che la normativa non disciplina espressamente le conseguenze dell’inadempimento in caso di forza maggiore. Richiamando la propria giurisprudenza, afferma che la forza maggiore può sempre essere invocata anche in assenza di una previsione espressa, ma soltanto se l’evento è anormale, imprevedibile e indipendente dall’operatore, e se le conseguenze non potevano essere evitate nonostante la migliore buona volontà. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se le condizioni climatiche addotte rientrino in tale nozione.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte ritiene che esso non sia violato da una normativa nazionale che imponga la restituzione totale dei premi relativi alle superfici che non rispettano la condizione di densità minima, poiché tale soluzione è idonea e necessaria per garantire che gli aiuti finanzino solo operazioni conformi al programma. La Corte distingue la fattispecie dalla sentenza Lingurâr, relativa a un diverso contesto normativo e a un diverso tipo di aiuto.
Infine, la Corte afferma che nulla osta a che uno Stato membro verifichi la densità nell’anno successivo alla piantagione e preveda il pagamento proporzionale solo in caso di distruzione parziale successiva delle piante, poiché tale disciplina rientra nella discrezionalità di attuazione riconosciuta dall’articolo 4 del regolamento n. 2080/92 e non contrasta con il diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 3, primo comma, lettere b) e c), del regolamento n. 2080/92 e il principio di proporzionalità non ostano a che il beneficiario sia tenuto a restituire i premi di manutenzione e per perdita di reddito quando una condizione nazionale relativa alla densità minima di popolamento forestale non sia stata rispettata nel corso dell’impegno pluriennale a causa di condizioni climatiche avverse.
Principi pratici per gli operatori
Per i beneficiari di aiuti all’imboschimento:
- la diligenza non è sufficiente se manca il rispetto effettivo delle condizioni di concessione;
- la verifica del rispetto delle condizioni può essere fissata dallo Stato membro nell’ambito del programma di aiuto;
- la restituzione integrale dei premi è compatibile con il principio di proporzionalità quando l’aiuto non era più dovuto;
- solo la forza maggiore, provata in concreto, può escludere l’obbligo di restituzione.
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