Sentenza del 30/11/2018 n. 2793 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - canoni di locazione per immobili di interesse storico e artistico - vincolo indiretto - equiparazione al vincolo diretto - non è possibile - agevolazione - non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda è stata respinta. L'agevolazione fiscale non può essere estesa agli immobili soggetti a vincolo indiretto, poiché la disposizione agevolativa deve essere interpretata restrittivamente e non consente equiparazioni non espressamente previste. L'agevolazione resta pertanto limitata agli immobili sottoposti a vincolo diretto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'agevolazione prevista per gli immobili di interesse storico e artistico sottoposti a vincolo diretto dovesse applicarsi anche al proprio immobile, gravato da vincolo indiretto. Il vincolo indiretto, tuttavia, non tutela l'immobile in sé, ma il contesto ambientale o urbanistico nel quale è inserito e consente una migliore valorizzazione di un diverso immobile vicino. La questione riguardava quindi l'assimilabilità dei due vincoli ai fini della tassazione dei canoni di locazione.
Norme richiamate
Disciplina fiscale agevolativa per gli immobili di interesse storico e artistico
L'agevolazione relativa anche alla tassazione dei canoni di locazione opera per gli immobili direttamente riconosciuti e vincolati come beni di interesse storico e artistico; non è estensibile agli immobili soggetti a vincolo indiretto.
Disciplina del vincolo diretto e del vincolo indiretto sui beni culturali
Il vincolo diretto riguarda e tutela l'immobile avente valore storico o artistico; il vincolo indiretto tutela invece il contesto circostante o la visuale e valorizzazione di un altro bene culturale. Tale differenza impedisce, in ambito fiscale, l'equiparazione automatica tra i due regimi.
Principio di interpretazione restrittiva delle norme agevolative
Le disposizioni che introducono benefici fiscali costituiscono eccezioni al regime ordinario e non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere applicate in modo restrittivo: non è possibile estenderle per analogia a situazioni solo simili a quelle espressamente previste.
- In presenza di vincoli culturali diversi, occorre verificare se la norma agevolativa richieda la tutela diretta dell'immobile oppure se includa espressamente anche vincoli indiretti.
- Il vincolo indiretto, destinato a proteggere il contesto o la percezione di un altro bene culturale, non comporta automaticamente il riconoscimento dei benefici fiscali attribuiti al bene direttamente vincolato.
- Per ottenere un'agevolazione sui redditi da locazione non è sufficiente che l'immobile sia sottoposto a una misura di tutela culturale: deve ricadere esattamente nell'ambito oggettivo previsto dalla disposizione fiscale.
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