Cassazione Penale, Sentenza n. 41755/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (reato: truffa, capi 1,3,8,13,20) per: 1) presunta prescrizione dei reati ai sensi dell'art.157 c.p.p., con censura sulla corretta applicazione della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla "riforma Orlando" (Legge n.103/2017) e richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n.20989/2024; 2) travisamento del fatto e mancanza di prova circa la manomissione dei contachilometri e la consapevolezza dell'imputato; 3) vizio di motivazione sulla misura della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (prescrizione) ha ritenuto la censura manifestamente infondata: anche applicando la normativa previgente alla riforma Orlando, i termini e gli atti interruttivi conducevano alla maturazione della prescrizione il 15/03/2025, ossia dopo la sentenza di appello del 27/01/2025, per cui non era operativa la prescrizione. I restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili perché consistono in una mera rivalutazione delle prove e in una reiterazione delle argomentazioni già esaminate e respinte in sede di appello (c.d. divieto di travisamento del fatto in Cassazione). Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta specificamente in appello e pertanto non era ammissibile in cassazione. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 157 cod. proc. pen.
Usato dal ricorrente per sostenere la prescrizione; la Corte ha analizzato i termini e gli atti interruttivi applicando la disciplina vigente al tempo del fatto e ha ritenuto la censura manifestamente infondata
art. 159 c.p. (commi 2,3,4)
Riferimento alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione nella versione modificata dalla legge n.103/2017; la Corte ha ritenuto irrilevante per il caso concreto la questione di legittimità costituzionale sollevata altrove
Legge 23 giugno 2017, n.103 ("riforma Orlando")
Norma invocata dal ricorrente per la sospensione della prescrizione; la Corte ha valutato che, anche senza applicare quella sospensione ai fatti più antichi, la prescrizione non sarebbe maturata prima della sentenza di appello
art. 160 cod. pen.
Richiamato nel conteggio della prescrizione relativamente agli effetti degli atti interruttivi
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis c.p.p.
Richiamati per la procedura di trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
Sezioni Unite, sentenza n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)
Decisione di merito richiamata dal ricorrente in tema di ambito temporale di applicazione della sospensione della prescrizione; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto il motivo di prescrizione manifestamente infondato nel caso concreto
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez.4 n.36769/2004 Cricchi; Sez.4 n.4675/2006 Bartalini; Sez.2 n.42046/2019 Boutartour; Sez.4 n.29538/2019 Calcinoni; Sez. U. n.22533/2018 Salerno)
Usate per reiterare i principi di ammissibilità in Cassazione: divieto di riesame libero dei fatti (travisamento del fatto), limiti della censura sulla motivazione e sulla prova, e regole sull'esercizio d'ufficio delle circostanze attenuanti in appello
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso che si risolve in una mera richiesta di rivalutazione delle prove o del fatto è inammissibile: il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare l'attendibilità delle prove.
- La contestazione della prescrizione richiede un calcolo preciso dei termini alla luce della normativa vigente al tempo del fatto, degli atti interruttivi e di eventuali sospensioni (es. misure connesse alla pandemia); una censura manifestamente infondata può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni non sollevate specificamente in appello (per es. richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche) sono, di norma, precluse in Cassazione salvo che siano state oggetto di deduzione nei motivi di gravame.
- La presenza di pronunce costituzionali o questioni di legittimità sollevate da altre corti non sospende automaticamente o rende rilevante l'impugnazione in Cassazione se il ricorso è altrimenti inammissibile o manifestamente infondato.
- Se la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, la sentenza impugnata passa in cosa giudicata e non è possibile dedurre successivamente, in quella sede, sopravvenute cause di non punibilità come la prescrizione maturata nel frattempo.
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