Cassazione Civile, Ordinanza n. 13416/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive maturate tra l'1.4.2017 e il 31.3.2020, sostenendo di avere svolto stabilmente un orario di lavoro superiore a quello formalmente registrato e retribuito, e in particolare di avere lavorato fino alle ore 24 senza essere compensato per tutto il lavoro straordinario effettivamente reso. Il Tribunale aveva respinto la domanda senza istruttoria; la Corte d'appello, invece, aveva ammesso prova testimoniale ma aveva ritenuto non dimostrato che le timbrature non corrispondessero alle ore effettivamente lavorate e che vi fosse stato ulteriore straordinario non pagato. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo, cioè che dall'inizio del rapporto egli avrebbe sempre osservato un orario che non terminava mai prima delle 24:00, e contestando la valutazione delle deposizioni e delle timbrature compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura, per la parte in cui mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, fosse inammissibile in sede di legittimità perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio riservato al giudice di merito. Ha inoltre escluso l'omesso esame del fatto decisivo dedotto, rilevando che la Corte territoriale aveva ben presente la circostanza che il lavoratore sosteneva di lavorare fino alle 24:00, ma aveva comunque accertato, con giudizio di fatto non sindacabile, che non fosse provato uno svolgimento di straordinario ulteriore rispetto a quello già riconosciuto e retribuito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio"
Il vizio denunciabile consiste nell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Nel caso di c.d. doppia conforme, il motivo è scrutinabile nei limiti attualmente previsti dalla norma, corrispondenti alla preclusione già contemplata dall'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato come disciplina previgente della preclusione alla deduzione del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura delle testimonianze e dei documenti.
- La censura che contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie appartiene al merito e non è scrutinabile in cassazione, salvo il limite dell'omesso esame di un fatto decisivo effettivamente non considerato dal giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato sul vizio motivazionale è ulteriormente delimitato secondo la disciplina processuale applicabile.
- Non sussiste omesso esame del fatto decisivo quando il giudice d'appello abbia espressamente considerato la circostanza dedotta dalla parte, pur traendone conclusioni probatorie sfavorevoli al ricorrente.
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