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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19330 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato la comunicazione di accertamento e l'atto di irrogazione con cui le era stato richiesto il pagamento di Euro 846,05 per il quinquennio 2003-2007, sostenendo l'illegittimità della pretesa relativa alla tariffa rifiuti e al tributo provinciale ambientale. In particolare, ha dedotto che il Comune non potesse delegare a una società privata il potere di irrogare sanzioni amministrative e che, comunque, la società non potesse determinare autonomamente la tariffa. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione della sentenza d'appello e la mancata verifica del contenuto della convenzione tra Comune e società.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo non adeguatamente dedotti i vizi di motivazione e rilevando che la ricorrente non aveva trascritto le parti rilevanti della convenzione necessarie a dimostrare l'assenza di una delega sanzionatoria. La Corte ha comunque chiarito che il Comune conserva in via esclusiva il potere di determinare l'esistenza e l'ammontare della tariffa, mentre il soggetto gestore può occuparsi, se autorizzato dalla legge, dal regolamento e dalla convenzione, della gestione, dell'accertamento, della riscossione e dell'irrogazione delle sanzioni. Il ricorso incidentale della società è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.000, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    La tariffa per la gestione dei rifiuti è determinata dall'ente impositore; al gestore affidatario possono essere attribuite le attività operative di gestione, accertamento e recupero del tributo, compresa l'emissione degli avvisi di accertamento.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21

    Costituisce la base normativa per l'adozione da parte del Comune del regolamento relativo alla tariffa rifiuti.

  • L. n. 689 del 1981, art. 1

    Stabilisce il principio di legalità delle sanzioni amministrative. La riserva di legge non impedisce che una legge ordinaria consenta, in determinati settori, l'attribuzione delle attività sanzionatorie a soggetti diversi dall'ente, purché ricorrano una base normativa e un valido conferimento di funzioni.

  • Costituzione, artt. 23 e 25

    La materia delle sanzioni amministrative è ricondotta principalmente all'art. 23 Cost., con una riserva di legge relativa; l'art. 25 Cost. riguarda invece la più rigorosa riserva di legge in materia penale.

  • L. n. 142 del 1990 e D.Lgs. n. 267 del 2000

    Riconoscono l'autonomia organizzativa e gestionale degli enti locali, consentendo loro di organizzare e affidare a terzi la gestione dei servizi pubblici nei limiti stabiliti dalla legge.

  • Regolamento Ta.Ri. del Comune di Roma, artt. 18, 19 e 20

    la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare

    Il regolamento attribuiva al soggetto gestore le attività di controllo, riscossione e applicazione delle sanzioni, purché tali funzioni fossero esercitate nell'ambito della convenzione e della disciplina comunale.

  • Convenzione Comune di Roma-A. S.p.A. del 14 marzo 2003

    La convenzione costituiva il titolo per l'affidamento alla società delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e delle sanzioni connesse, secondo quanto accertato dai giudici di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente di denunciare soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o non convincente.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è nulla solo quando è totalmente mancante, apparente, incomprensibile o affetta da un contrasto irriducibile; una motivazione sintetica ma comprensibile è normalmente sufficiente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Un Comune può affidare a una società esterna la gestione operativa di un tributo o di una tariffa, compresi accertamento, riscossione e, se previsto da una base normativa e dagli atti di affidamento, irrogazione delle sanzioni.
  • Il potere di determinare l'an e il quantum della tariffa deve invece restare all'ente pubblico impositore: il gestore non può fissare autonomamente l'importo del tributo.
  • Per contestare efficacemente una sanzione emessa dal gestore occorre verificare in concreto legge, regolamento comunale e convenzione, e produrre o trascrivere nel ricorso le clausole rilevanti.
  • In Cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente: bisogna indicare uno specifico fatto storico decisivo che il giudice abbia omesso di esaminare, oppure dimostrare una motivazione totalmente apparente o incomprensibile.
  • La mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, come l'omessa trascrizione degli atti decisivi sui quali si fonda la censura, può comportare l'inammissibilità del ricorso senza esame pieno del merito.

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