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Sentenza

Sentenza n. 16842/2026 - Roma, Sezione 2

per l'accertamento del silenzio-inadempimento di Roma Capitale in riferimento all’istanza di Roma Sightseeing Green del 15 maggio 2025 (doc. 1); per il conseguente accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di adeguare all’art. 4, commi 5 quater e 5 quinquies della L.R. Lazio 30/1998 (come novellato dalla L.R. Lazio 66/2024) la durata delle autorizzazioni amministrative all’esercizio di servizi di linea di Gran Turismo sul territorio di Roma Capitale di cui la Società è legittima titolare nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (otto anni, salvo rinnovi ad istanza di parte per periodi non superiori ad otto anni) (doc. 2, 3, 4 e 5); nonché per la nomina di un Commissario ad acta, in caso di protratta inerzia da parte di Roma Capitale.

Giustizia amministrativa202608264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 15 maggio 2025 diretta a ottenere l’adeguamento della durata delle autorizzazioni per servizi di linea di Gran Turismo alla disciplina regionale sopravvenuta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di autorizzazione)

Prevale il privato

La controversia

La società ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio di Roma Capitale sull’istanza del 15 maggio 2025, volta all’adeguamento della durata delle autorizzazioni di cui è titolare alla previsione dell’art. 4, commi 5-quater e 5-quinquies, della L.R. Lazio 30/1998, come modificata dalla L.R. Lazio 66/2024: durata di otto anni, salvo rinnovi su istanza di parte per periodi non superiori a otto anni. Ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo di adeguamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Roma Capitale ha confermato di non avere provveduto, sostenendo nelle proprie difese che la disciplina regionale non sarebbe applicabile perché contraria ai principi del diritto dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione avverso il silenzio. Ha rilevato che Roma Capitale non aveva adottato alcuna determinazione conclusiva sull’istanza e che l’obiezione di incompatibilità con il diritto dell’Unione, formulata soltanto negli scritti difensivi, non equivale all’esercizio del potere amministrativo: spetta all’amministrazione competente pronunciarsi con un provvedimento espresso, positivo o negativo. Ha quindi ordinato a Roma Capitale di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata all’eventualità di una perdurante inerzia. Roma Capitale è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere esperita ogni qual volta l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere nonché, nei casi previsti dalla legge, anche per ottenere l’avvio di un procedimento officioso ai sensi dell’art. 2 della legge n.241 del 1990;

    L’azione sul silenzio è esperibile quando sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere; il giudice può accertare l’inadempimento se, al momento della pronuncia, persiste l’inerzia e permane l’interesse ad agire.

  • art. 2 l. 241/1990

    l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere esperita ogni qual volta l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere nonché, nei casi previsti dalla legge, anche per ottenere l’avvio di un procedimento officioso ai sensi dell’art. 2 della legge n.241 del 1990;

    La norma è richiamata quale fondamento dell’obbligo di concludere il procedimento e, nei casi previsti, di avviare un procedimento d’ufficio.

  • art. 4, commi 5-quater e 5-quinquies, L.R. Lazio 30/1998

    Roma Capitale è, pertanto, tenuta ad assumere una determinazione espressa sulla istanza della ricorrente, sia essa negativa o positiva, non potendo declinare al suo obbligo di provvedere;

    L’amministrazione deve pronunciarsi espressamente sull’istanza di adeguamento fondata sulla disciplina regionale, senza poter eludere l’obbligo di provvedere. La sentenza non determina se la richiesta di adeguamento debba essere accolta nel merito.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo dell’amministrazione di provvedere e la persistenza dell’inerzia, nonché dell’interesse ad agire, al momento della decisione.
  • Le ragioni ostative all’accoglimento di un’istanza esposte dall’amministrazione nei propri scritti difensivi non sostituiscono il provvedimento conclusivo: il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare una determinazione espressa, positiva o negativa, entro un termine.
  • La nomina del commissario ad acta può essere rinviata alla verifica dell’effettiva perdurante inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazione

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