Cassazione Civile, Ordinanza n. 22105/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità introdotto dal fallimento proprietario/locatore per ottenere la risoluzione del rapporto e il pagamento dei canoni relativi a due capannoni concessi in locazione. La società conduttrice si è opposta negando la morosità e sostenendo che i canoni dovessero essere compensati con un proprio credito derivante dal precedente contratto di affitto d'azienda, risolto consensualmente prima dell'instaurazione della lite. Il tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla conduttrice, ha dichiarato risolto il contratto di locazione per suo inadempimento e l'ha condannata al pagamento dei canoni maturati fino al rilascio dell'immobile. La corte d'appello ha confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione la conduttrice ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 24 e 52 l. fall. in relazione agli artt. 21, 447-bis e 661 c.p.c., sostenendo che la controversia dovesse attrarre alla competenza funzionale del tribunale fallimentare per effetto della c.d. vis attractiva, poiché il fallimento aveva chiesto i canoni maturati dopo la risoluzione dell'affitto d'azienda e perché l'eccezione di compensazione del proprio controcredito avrebbe dovuto incidere sulla competenza; (2) violazione degli artt. 1241 e ss. c.c. e dell'art. 56 l. fall., lamentando che la compensazione fosse stata esclusa per difetto di prova nonostante la documentazione prodotta e sostenendo che i reciproci crediti erano anteriori al fallimento e quindi compensabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile perché introduceva una prospettazione nuova, non adeguatamente localizzata nel ricorso in ordine all'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., e comunque infondata nel merito: l'eccezione di compensazione opposta dal convenuto a fini meramente paralizzanti la domanda del fallimento non comporta, di regola, l'attrazione della controversia alla competenza del tribunale fallimentare, che opera invece quando sia proposta una domanda autonoma di accertamento o condanna a favore della parte che invoca la compensazione. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che le doglianze non si confrontavano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la prova dell'esistenza e dell'opponibilità al curatore del patto di compensazione: le fatture e la documentazione prodotta erano prive di data certa, di chiara valenza confessoria verso il curatore e comunque intrinsecamente contraddittorie. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 l. fall.
vis attractiva del tribunale fallimentare
La competenza fallimentare riguarda le controversie che incidono sul patrimonio del fallito e nelle quali l'accertamento del credito verso il fallito costituisce premessa di una pretesa nei confronti della massa; non si estende automaticamente alle eccezioni di compensazione sollevate solo per paralizzare la domanda attrice.
art. 52 l. fall.
La disciplina del concorso opera per i crediti da far valere nel passivo, ma non è richiamabile in modo risolutivo quando il convenuto opponga solo una compensazione difensiva e non una domanda autonoma di accertamento del proprio credito.
art. 56 l. fall.
La Corte lo ritiene inconferente rispetto alla ratio decidendi: il tema decisivo non era la mera astratta compensabilità dei crediti anteriori, bensì la prova e l'opponibilità al curatore del patto compensativo.
art. 21 c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto della questione di competenza territoriale del foro speciale in materia locatizia.
art. 447-bis c.p.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel contesto del rito e della competenza nelle controversie locatizie.
art. 661 c.p.c.
Richiamato quale criterio di competenza territoriale per le controversie di sfratto in relazione al luogo in cui è sito l'immobile locato.
art. 1241 c.c.
La compensazione richiede la prova dei presupposti dedotti e, nel caso concreto, non è stata ritenuta dimostrata l'esistenza di un valido accordo compensativo opponibile al curatore.
artt. 1241 ss. c.c.
Le norme sulla compensazione sono richiamate per sostenere la deducibilità del controcredito, ma la Corte conferma il difetto di prova del patto e la mancanza di una censura efficace sulla motivazione di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente dove e come siano state dedotte le questioni e i documenti rilevanti; la mancanza di tale specificità rende inammissibile la censura.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è configurabile il vizio di omesso esame quando il giudice di merito non si sia confrontato con tutte le argomentazioni difensive, se la motivazione copre la ratio decidendi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha scandito la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La controversia proposta dal curatore per il recupero di crediti del fallito resta devoluta al giudice ordinario competente secondo le regole comuni, salvo che sia proposta una domanda autonoma che incida sull'accertamento del credito da far valere nel concorso; la semplice eccezione di compensazione difensiva non determina di per sé la vis attractiva del tribunale fallimentare.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un errore sulla competenza o sulla compensazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente il luogo di allegazione e i documenti rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della compensazione sulla mancanza di prova dell'esistenza e dell'opponibilità al curatore di un accordo compensativo, non è sufficiente invocare in astratto la compensabilità di crediti anteriori al fallimento: occorre contestare efficacemente quella specifica ratio decidendi.
- La documentazione interna alla società fallita o riferita ai rapporti pregressi non assume automaticamente efficacia nei confronti del curatore: per superare il difetto di prova dell'accordo compensativo occorrono elementi chiari, univoci e opponibili alla massa.
- Il giudice di legittimità non è tenuto a prendere posizione su tutte le argomentazioni difensive sviluppate dalla parte, purché la decisione di merito sia sorretta da una motivazione idonea a reggere la ratio decidendi.
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