Cassazione Penale, Sentenza n. 35171/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/11/2021 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. il 29/09/2021 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., contestato a Dato nel ruolo di organizzatore (periodo dicembre 2016 - 20 marzo 2018). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., denunciando errore di applicazione della legge e motivazione illogica e carente circa la sussistenza dei gravi indizi di reità relativi al ruolo di organizzatore del gruppo di Picanello (clan Santapaola-Ercolano). Sostiene che le intercettazioni indicate dal Tribunale sarebbero in realtà elementi a discarico e che la conferma della misura si fonda su un unico indizio (l'ausilio ricevuto da Caruso durante la latitanza) e su conversazioni con Russo, senza ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte attengono a valutazioni di merito e a una diversa ricostruzione degli elementi di fatto (lettura alternativa delle intercettazioni) non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È stato inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; dalla pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
Norme richiamate
art. 416-bis, cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel provvedimento è la fattispecie contestata (ruolo di "organizzatore") e i giudici di merito hanno ritenuto che le intercettazioni e gli elementi acquisiti delineassero gravi indizi in tal senso.
art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)
Previsione delle fattispecie di ricorso per cassazione; la Corte osserva che le censure mosse dal ricorrente ricadono in una diversa valutazione dei fatti e degli elementi probatori, cioè questioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese e le sanzioni per ricorsi inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario se la pronuncia non comporta la rimessione in libertà; segnalata per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione degli elementi di fatto: i ricorsi che propongono una lettura alternativa delle prove o della motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
- Per ottenere l'esame in Cassazione è necessario denunciare violazioni di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione nei termini richiesti dalla giurisprudenza; mere critiche alla valutazione indiziaria non sono sufficienti.
- Le intercettazioni, se analiticamente valutate dal giudice di merito come elementi indiziari concordanti e gravi, possono legittimare la conferma della misura cautelare; la loro interpretazione alternativa compete al giudice di merito.
- Presentare in Cassazione censure meramente probatorie o ricostruzioni fattuali espone al rischio di inammissibilità del ricorso e alla condanna per spese e ammende.
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