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Sentenza

Sentenza n. 909/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva riconosciuto il diritto all’accreditamento della carta del docente per gli anni 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, per complessivi € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1041/2024, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscergli il beneficio della carta del docente. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, che il passaggio in giudicato era stato attestato il 14 ottobre 2025 e che erano stati rispettati gli ulteriori presupposti di proponibilità, compreso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Agrigento e ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante al ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice li ha applicati per ordinare l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Disposizione richiamata quale norma introduttiva dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione obbligata non vi abbia spontaneamente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice deve verificare il passaggio in giudicato del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, ove applicabile.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione, anche in via analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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