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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 1984 del 2025: per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verbania - sezione Lavoro n. 104/24 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 20/2024, pubblicata in data 06/05/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 11/05/2024, passata in giudicato, provvedendo “al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 1.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. quanto al ricorso n. 1985 del 2025: per l' ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verbania - sezione Lavoro n. 122/24 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 42/2024, pubblicata in data 20/05/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 21/05/2024, passata in giudicato, provvedendo “al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.

Giustizia amministrativa202501985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione spontanea di sentenze del Tribunale di Verbania, Sezione lavoro, che disponevano l'attribuzione di somme tramite Carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due ricorsi per ottemperanza a sentenze passate in giudicato del Tribunale di Verbania, Sezione lavoro. Le sentenze avevano ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alle rispettive ricorrenti gli importi nominali di 1.500 euro e 2.000 euro tramite Carta elettronica del docente, per le finalità previste dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione. Il Ministero si è costituito e, con memoria del 13 dicembre 2025 corredata da documentazione, ha dichiarato di avere dato esecuzione ai titoli giudiziali solo dopo la proposizione dei ricorsi.

La decisione

Il TAR ha previamente riunito i due ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità organizzative e non incideva sull'autonomia delle singole decisioni. Preso atto dell'intervenuto adempimento da parte del Ministero, ha dichiarato per ciascun ricorso la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 800 euro a titolo di compenso professionale, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato; è stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale base dell'azione di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito dell'integrale esecuzione, da parte dell'amministrazione, dei titoli giudiziali oggetto dell'ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua le finalità della Carta elettronica del docente, mediante la quale dovevano essere attribuiti gli importi riconosciuti dalle sentenze del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso; in tal caso le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
  • Ricorsi per ottemperanza con identica motivazione e identico dispositivo possono essere riuniti per esigenze organizzative e di trattazione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né la distinta imputazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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