Cassazione Penale, Sentenza n. 22967/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego del D.A.P. a consentire il possesso di una pinzetta per ciglia in metallo (in luogo di quella in plastica) sostenendo l'insufficienza della pinzetta in plastica per esigenze di igiene personale, l'assenza di pericolosità della pinzetta metallica (anche in considerazione del fatto che sono consentiti rasoi e forbicine) e richiamando precedenti giurisprudenziali che avevano autorizzato pinzette metalliche per i detenuti in regime di 41-bis. In cassazione deduceva violazione di legge e carenza motivazionale in rapporto agli artt. 35-bis e 69 ord. pen., all'art. 41-bis, all'art. 3 Cost., all'art. 6 CEDU e norme connesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione della circolare DAP n. 3676/6126 del 02/10/2017 (art. 6) che autorizza pinzette esclusivamente in plastica, e ha confermato che non sussisteva un "attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" del detenuto tale da rendere ammissibile il reclamo ex art. 69, comma 6, ord. pen. La Corte ha qualificato la materia come ambito di discrezionalità amministrativa e ha richiamato precedenti decisioni (Sez. 1, n. 32947/2022) sul punto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di cui all'art. 616 c.p.p. e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017 (art. 6)
all'art. 6, che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pinzette in plastica
La Corte ha ritenuto la disposizione della circolare vincolante nel concreto regime di 41-bis e legittima per ragioni di sicurezza; il provvedimento impugnato è stato valutato conforme a tale circolare
art. 69, comma 6, ord. pen.
"provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [...] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti"
La Corte ha applicato il principio che il reclamo è ammissibile solo se sussiste un 'attuale e grave pregiudizio' a diritti soggettivi; in mancanza di tale pregiudizio il reclamo (e il ricorso) è inammissibile
art. 35-bis, ord. pen.
Norma procedurale per i reclami dei detenuti: la Corte ha ritenuto che non trovasse applicazione nel caso per l'assenza di situazione soggettiva tutelabile e per la natura discrezionale della misura amministrativa
art. 41-bis ord. pen.
Norma che disciplina il regime speciale: il contesto del regime di 41-bis giustifica misure di sicurezza più rigide; la Corte ha considerato la limitazione delle tipologie di oggetti alla luce di questo regime
art. 3 Cost. (richiamato dal ricorrente)
Il ricorrente invocava la parità di trattamento; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata alcuna discriminazione concreta attuale, poiché la circolare aveva applicazione uniforme
art. 6 CEDU (richiamato dal ricorrente)
Richiamata in termini generali dal ricorrente per diritti fondamentali; la Corte ha ritenuto che non fosse provata una lesione attuale e grave dei diritti di cui alla CEDU nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che subordina al condannato l'onere delle spese del processo in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di questa norma
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata come criterio per valutare l'entità della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che il ricorso non fosse presentato con colpa grave e ha quantificato equitativamente la somma in Euro 3.000,00
Giurisprudenza di merito richiamata (Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022, Crea)
La Corte ha richiamato questo precedente per affermare che la limitazione imposta dall'amministrazione non configura di per sé una lesione del diritto alla salute o di altri diritti soggettivi tutelabili, salvo dimostrazione di un pregiudizio attuale e grave
Massime di principio
- Le restrizioni di sicurezza previste da circolari DAP nel regime di 41-bis sono applicate rigidamente: il possesso di oggetti vietati per ragioni di sicurezza può essere proibito anche se vi sono strumenti simili ammessi in generale, salvo prova di illegittimità o disparità effettiva
- Perché un reclamo o ricorso di un detenuto sia ammissibile ai sensi dell'art. 69, comma 6 e art. 35-bis, è necessario dimostrare un "attuale e grave pregiudizio" a un diritto soggettivo; meri disagi o interessi di fatto (es. estetica) non sono sufficienti
- La verifica giudiziaria sulle misure di sicurezza amministrative in ambito detentivo è limitata: le autorità giudiziarie intervengono solo in presenza di omissioni manifeste o di violazioni evidenti di diritti soggettivi effettivi
- La semplice attestazione che uno strumento in plastica sia meno efficace non basta: occorre prova concreta che la limitazione ponga in pericolo la salute o altri diritti tutelati
- La contestazione di discriminazione richiede prova che la limitazione non sia applicata in modo uniforme o che esistano trattamenti differenti ingiustificati; una politica applicata globalmente agli stessi soggetti difficilmente viene ritenuta discriminatoria
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