Circolare numero 107 del 24-7-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come trattare, ai fini del diritto alla pensione di anzianità, i periodi figurativi e di residenza maturati in altri Stati membri UE, distinguendo tra periodi utili e non utili al requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Vengono inoltre fornite indicazioni specifiche su periodi tedeschi (Anrechnungszeit e Anrechnungszeit/Arbeitsunfahigkeit), sui periodi britannici "student credits" e sulla gestione delle domande e delle informazioni per gli assicurati nel regime tedesco. Il documento ribadisce che, per la pensione di anzianità, non tutti i periodi esteri equivalenti sono totalizzabili, mentre alcuni periodi figurativi eccezionali restano utili se riconosciuti dalla normativa italiana.
Regolamentazione comunitaria su periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di anzianità
Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di anzianità
La circolare disciplina il trattamento dei periodi assicurativi esteri e dei periodi di residenza ai fini del diritto alla pensione di anzianità, con particolare attenzione al requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. Il documento chiarisce quali periodi esteri possano essere totalizzati e quali, invece, debbano essere esclusi, richiamando la normativa comunitaria e la prassi applicativa dell'Istituto.
Finalità e quadro generale
La circolare interviene per fornire istruzioni sulle modalità di valorizzazione, nell'ordinamento italiano, dei periodi equivalenti ai periodi assicurativi maturati negli altri Stati membri dell'Unione europea e dei periodi di residenza. L'obiettivo è precisare come tali periodi incidano sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per la pensione di anzianità.
Contribuzione figurativa estera e pensione di anzianità
In primo luogo, viene chiarito che la pensione di anzianità è prestazione distinta dalla pensione di vecchiaia e comporta requisiti più rigorosi, in particolare almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. In tale verifica non devono essere computati, di regola, i periodi di contribuzione figurativa maturati all'estero, salvo le eccezioni già riconosciute dalla normativa italiana.
La circolare richiama l'interpretazione dell'art. 45 del regolamento CEE n. 1408/71, evidenziando che i periodi esteri devono essere considerati come se fossero stati compiuti sotto la legislazione dello Stato che eroga la prestazione, ma solo nei limiti in cui ciò sia compatibile con la disciplina nazionale applicabile. Ne consegue che non possono essere valorizzati, ai fini della pensione di anzianità, i periodi figurativi esteri che non corrispondano ai periodi figurativi italiani eccezionalmente ammessi per questo specifico beneficio.
Restano invece utili i periodi figurativi che l'ordinamento italiano considera espressamente rilevanti, come ad esempio il servizio militare e l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio. La circolare ribadisce che questa impostazione vale solo per l'anzianità; se l'interessato accede alla pensione di vecchiaia, tutti i periodi figurativi devono essere valutati.
Maggiore anzianità contributiva e pensione di vecchiaia
Il documento precisa inoltre che, ai fini del requisito della maggiore anzianità contributiva di 39/40 anni, richiesto in alternativa ai 35 anni con concorrenza del requisito anagrafico, devono essere considerati tutti i periodi esteri di contribuzione figurativa, anche se non assimilabili a quelli utili per la pensione di anzianità con il requisito dei 35 anni. Resta comunque fermo che deve essere in ogni caso perfezionato il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva utile per il diritto a pensione.
Periodi di semplice residenza
Un ulteriore chiarimento riguarda i periodi di semplice residenza previsti dalla legislazione di alcuni Stati membri per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. La circolare afferma che tali periodi, non collegati allo svolgimento di attività lavorativa, non devono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità.
In pratica, sui formulari E 205 trasmessi da Paesi con regimi previdenziali fondati sulla residenza, occorre distinguere tra periodi di attività lavorativa e periodi di mera residenza, valorizzando soltanto i primi. Per Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia la distinzione è già riportata nei moduli; per la Danimarca, invece, la separazione non risulta chiara e le Sedi devono chiedere precisazioni. La circolare suggerisce di verificare se i periodi utili siano quelli rilevanti ai fini della cosiddetta pensione complementare danese, accordata in proporzione ai contributi versati. In caso di dubbi anche per altri Paesi, vanno richieste ulteriori informazioni alle istituzioni competenti.
Periodi assicurativi tedeschi: Anrechnungszeit
La circolare affronta poi il tema dei periodi assicurativi tedeschi denominati Anrechnungszeit. Tali periodi sono considerati utili nel sistema tedesco per la pensione di vecchiaia anticipata in favore di lavoratori con lunga carriera assicurativa, ma non per la pensione di vecchiaia ordinaria. Per questo motivo, non possono essere totalizzati con i periodi italiani ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva utile per la pensione di anzianità.
La regola incontra un'eccezione solo per i periodi che, secondo la normativa italiana, sono qualificati come periodi figurativi eccezionalmente utili al perfezionamento del requisito. Inoltre, quando la documentazione E 205 o altri atti inviati dall'estero non consentano di comprendere chiaramente la natura dei periodi, le Sedi devono richiedere i necessari chiarimenti agli organismi esteri.
Periodi tedeschi Anrechnungszeit/Arbeitsunfahigkeit
Diversa è la disciplina dei periodi denominati Anrechnungszeit/Arbeitsunfahigkeit. La circolare li qualifica come periodi figurativi che, nell'ordinamento italiano, devono essere assimilati a periodi di malattia indennizzata. Di conseguenza, tali periodi sono utili, nei limiti della normativa italiana, ai fini del diritto a pensione di anzianità, vecchiaia e invalidità.
Assistenza agli assicurati nel regime tedesco
La circolare segnala inoltre un servizio di assistenza e consulenza pensionistica presso la Deutsche Rentenversicherung Schwaben di Augsburg, raggiungibile al numero 0049 821 500 4000 nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12, con supporto sia in italiano sia in tedesco. Le Direzioni Provinciali e Subprovinciali devono dare diffusione di questo recapito all'utenza interessata.
Viene anche precisato che le domande di pensione di vecchiaia e di anzianità presentate in Italia da soggetti con periodi assicurativi tedeschi devono essere sempre trasmesse all'organismo di collegamento competente, indipendentemente dall'età del richiedente. Se alla data del pensionamento esiste soltanto il diritto a una pensione di vecchiaia tedesca anticipata e ridotta, l'organismo di collegamento tedesco deve informare l'interessato sulle conseguenze della scelta e tenere conto della volontà espressa dopo tali informazioni.
Periodi assicurativi britannici: student credits
Infine, la circolare esclude dalla totalizzazione ai fini della pensione di anzianità i periodi britannici riconosciuti come student credits, limitatamente alla frequenza di un corso di istruzione prima del compimento del 18° anno di età. Tali periodi non possono essere utilizzati per il perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro.
Indicazione operativa finale
Il documento, nel suo complesso, fornisce alle Sedi criteri operativi uniformi per distinguere i periodi esteri rilevanti da quelli non utili, con particolare attenzione alla corretta compilazione e interpretazione del formulario E 205 e alla necessità di richiedere chiarimenti alle istituzioni estere quando la qualificazione dei periodi non risulti immediata.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare fornisce disposizioni generali e specifiche sull'utilizzo dei periodi equivalenti ai periodi assicurativi degli Stati membri dell'Unione europea e dei periodi di residenza, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per la pensione di anzianità.
Periodo figurativi esteri e pensione di anzianità
Per il diritto alla pensione di anzianità, non devono essere considerati i periodi di contribuzione figurativa maturati in altri Stati membri che non corrispondano ai soli periodi figurativi che la legislazione italiana riconosce eccezionalmente utili per il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro. Restano invece validi, se previsti dalla normativa italiana, i periodi figurativi eccezionali come servizio militare e congedo di maternità.
Differenza tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia
La pensione di anzianità è distinta dalla pensione di vecchiaia ed è subordinata a requisiti contributivi più rigorosi, richiedendo almeno 35 anni di contribuzione effettiva. Se l'interessato accede alla pensione di vecchiaia, allora tutti i periodi di contribuzione figurativa, anche quelli non utili per l'anzianità, devono essere considerati. Lo stesso vale per il requisito della maggiore anzianità contributiva di 39/40 anni.
Periodi di residenza esteri
Ai fini della pensione di anzianità non devono essere presi in considerazione i periodi di semplice residenza previsti da alcuni Stati membri, perché non collegati ad attività lavorativa. Per i formulari E 205 occorre distinguere i periodi di lavoro da quelli di mera residenza, considerando solo i primi. Per Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia la distinzione è già riportata nei moduli; per la Danimarca le Sedi devono chiedere precisazioni all'istituzione estera.
Periodi assicurativi tedeschi: Anrechnungszeit
I periodi tedeschi denominati Anrechnungszeit, utili nel sistema tedesco per la pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori con lunga carriera assicurativa ma non per la pensione di vecchiaia ordinaria tedesca, non possono essere totalizzati con quelli italiani ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva per la pensione di anzianità. Fanno eccezione solo i periodi che, secondo la normativa italiana, sono comunque figurativi eccezionalmente utili.
Periodi tedeschi Anrechnungszeit/Arbeitsunfahigkeit
Tali periodi sono qualificati come periodi figurativi che, nella normativa italiana, corrispondono a periodi di malattia indennizzata. Pertanto sono utili, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, per il diritto a pensione di anzianità, vecchiaia e invalidità.
Assistenza agli assicurati nel regime tedesco
Viene segnalato il numero telefonico 0049 821 500 4000 della Deutsche Rentenversicherung Schwaben, Augsburg, attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 12 per informazioni e consulenza pensionistica in italiano e in tedesco. Le strutture territoriali devono diffondere tale recapito all'utenza. Inoltre, le domande di pensione di vecchiaia e anzianità presentate in Italia da soggetti con periodi assicurativi tedeschi devono essere sempre trasmesse all'organismo di collegamento competente, indipendentemente dall'età del richiedente.
Periodi assicurativi britannici: student credits
I periodi britannici risultanti a titolo di student credits, relativi alla frequenza di un corso di istruzione prima del compimento del 18° anno di età, non possono essere utilizzati per perfezionare il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro necessario per la pensione di anzianità.
Rapporti con gli organismi esteri e chiarimenti
Quando dalla compilazione dell'E 205 o dalla documentazione ricevuta sorgano dubbi sulla qualificazione dei periodi assicurativi, le Sedi devono richiedere agli organismi esteri i necessari chiarimenti sulla natura effettiva dei periodi stessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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