Circolare numero 106 del 23-7-2007
istruzioni operative relative al Regolamento di attuazione dell’art. 4 del D.P.R. n.260/1998 per la riscossione diretta dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti a carico di responsabili per danno erariale e alla designazione dell’ufficio per la riscossione dei suddetti crediti, previsto dall’art. 1 del citato D.P.R. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le procedure interne per il recupero dei crediti liquidati dalla Corte dei conti a carico di dipendenti o amministratori responsabili di danno erariale. Definisce competenze, flussi informativi tra uffici, modalità di invito al pagamento, eventuale rateizzazione, ritenuta sui crediti da lavoro fino a un quinto, iscrizione di ipoteca e azioni esecutive o iscrizione a ruolo in caso di inadempimento. Contiene inoltre le istruzioni contabili per la rilevazione dei crediti e delle somme recuperate, con l’istituzione di specifici capitoli e conti.
Regolamento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti per danno erariale
Regolamento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti per danno erariale
La circolare disciplina il procedimento interno di recupero dei crediti liquidati dalla Corte dei conti a carico di dipendenti o amministratori dell’Istituto responsabili per danno erariale. Il testo definisce i ruoli delle strutture coinvolte, i passaggi operativi per il recupero diretto, le eventuali azioni sostitutive in caso di inadempimento e le relative registrazioni contabili.
Quadro normativo e approvazione del regolamento
La disciplina si innesta sul quadro delineato dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997, che all’art. 20 ha previsto la delegificazione delle norme sui procedimenti amministrativi, e dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, recante la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento del danno erariale. In attuazione di tale regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 7 marzo 2007 è stato approvato il regolamento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, entrato in vigore nella stessa data.
Competenza degli uffici e flussi informativi
La procedura di riscossione coinvolge l’Area della responsabilità disciplinare e contabile della Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane, le Avvocature, le Direzioni regionali territorialmente competenti e gli uffici o sedi che hanno in carico la posizione economica del responsabile del danno.
Le Direzioni centrali, regionali e provinciali che abbiano notizia di una sentenza di condanna o di un’ordinanza di sequestro conservativo della Corte dei conti a carico di un dipendente o amministratore dell’Istituto devono informare tempestivamente l’Area competente. Quest’ultima attiva l’Avvocatura territorialmente competente per richiedere alla Sezione regionale della Corte le copie esecutive dei provvedimenti e procedere alla notifica al responsabile e al suo difensore.
Dopo la notifica, le Avvocature trasmettono le copie dei provvedimenti alle Direzioni regionali competenti per territorio, individuate in base alla sede di servizio del responsabile, e all’Area della responsabilità disciplinare e contabile. Le Avvocature conservano comunque i titoli esecutivi per eventuali procedure di esecuzione forzata o di iscrizione a ruolo in caso di esito negativo del recupero amministrativo.
Ipotesi di danno erariale arrecato ad altro ente
Quando la sentenza o l’ordinanza della Corte dei conti riguarda un dipendente dell’Istituto responsabile di un danno erariale arrecato a un altro ente, le Direzioni centrali, regionali e provinciali devono informare tempestivamente l’Area della responsabilità disciplinare e contabile. L’Area provvede poi a trasmettere la decisione di condanna all’ente danneggiato, affinché quest’ultimo recuperi il proprio credito.
Procedura di recupero diretto delle somme
Ricevuta la sentenza o ordinanza esecutiva debitamente notificata, la Direzione regionale competente invia al responsabile, mediante raccomandata A.R., l’invito al pagamento delle somme indicate nel provvedimento: sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio. Il termine assegnato per il pagamento è di 30 giorni.
L’invito deve essere inviato anche alla sede di servizio del responsabile, per conoscenza, e deve precisare che il debitore è tenuto a versare direttamente al bilancio dello Stato le spese di giudizio secondo le modalità indicate dalla Corte dei conti.
Rateizzazione del debito e ritenuta sulle competenze
Se il debitore chiede di pagare in forma rateale, la Direzione regionale valuta se autorizzare la rateizzazione e determina il numero delle rate, tenendo conto dell’ammontare del credito dell’Istituto e delle condizioni economiche del debitore. La richiesta può essere accolta solo se il debitore dimostra documentalmente di avere già versato al bilancio dello Stato le spese di giudizio.
Quando la rateizzazione è autorizzata, la Direzione regionale incarica la sede di servizio del responsabile di curare le successive fasi operative della riscossione dilazionata. La sede deve informare l’Area della responsabilità disciplinare e contabile sullo stato del recupero con cadenza semestrale.
Se il pagamento non avviene spontaneamente, né in unica soluzione né in forma rateale, l’Area dispone la ritenuta fino a un quinto di tutte le somme dovute al responsabile in forza del rapporto di lavoro, impiego o servizio, compresi trattamento di fine rapporto e trattamenti di previdenza, previa comunicazione all’interessato. La ritenuta è effettuata, su richiesta dell’Area, dall’Area trattamenti di quiescenza per l’indennità di fine rapporto e dalle strutture centrali o sedi territorialmente competenti per retribuzioni, pensioni e altri compensi dovuti in base al rapporto di servizio.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio derivanti dalla sentenza di condanna della Corte dei conti devono essere versate direttamente dal debitore al bilancio dello Stato, con le modalità stabilite dalla Corte. Solo in caso di inadempimento gli uffici che hanno la disponibilità diretta delle somme dovute al responsabile procedono al recupero anche delle spese di giudizio e al loro successivo riversamento al bilancio dello Stato.
Esecuzione forzata e iscrizione a ruolo
Se il credito per danno erariale non viene recuperato, in tutto o in parte, tramite la procedura amministrativa semplificata, il recupero è affidato alle Avvocature regionali e/o distrettuali competenti per territorio. Queste procedono mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, e dell’art. 21 del D.Lgs. 46/1999, oppure tramite le procedure di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile. L’intero iter deve svolgersi in stretto raccordo con l’Area della responsabilità disciplinare e contabile, che va aggiornata semestralmente sullo stato dei recuperi.
Garanzia ipotecaria
Trascorsi 30 giorni senza che sia pervenuta all’Area la prova dell’avvenuto pagamento o senza che il responsabile abbia richiesto la rateizzazione, l’Area può chiedere alle Avvocature territorialmente competenti di procedere all’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore. L’ipoteca viene iscritta per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti, oltre alle spese di iscrizione e agli interessi legali. Dopo l’iscrizione, l’Avvocatura deve notificare formalmente l’avvenuta iscrizione al debitore.
Comunicazioni alla Corte dei conti e monitoraggio
In conformità all’art. 7 del D.P.R. n. 260/1998 e all’art. 5 del regolamento di attuazione approvato con delibera n. 25 del 7 marzo 2007, le Direzioni regionali devono comunicare al procuratore regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato dalla Corte, l’avvio della procedura di recupero, indicando le generalità complete del funzionario responsabile del procedimento.
Le Direzioni regionali devono inoltre aggiornare semestralmente la Corte dei conti e l’Area della responsabilità disciplinare e contabile sullo stato dei recuperi e informarle sulla conclusione del procedimento, specificando:
- le partite riscosse,
- quelle assoggettate alla ritenuta del quinto,
- quelle affidate al concessionario per la riscossione ai fini dell’iscrizione a ruolo,
- quelle trasmesse alle Avvocature territorialmente competenti per l’esecuzione forzata.
Istruzioni contabili
Poiché le somme riscosse a titolo di risarcimento per danno erariale devono essere iscritte in apposita voce di entrata del bilancio, è stato istituito il capitolo 4E1310098 "Risarcimento per danno erariale", nell’unità previsionale di base 4.1.3.10 "Centro di responsabilità gestione e sviluppo risorse umane".
Sulla base della comunicazione della Direzione regionale, la sede interessata deve rilevare il credito nei confronti del responsabile per l’importo complessivo del risarcimento del danno, cioè sorte capitale, rivalutazione e interessi, con esclusione delle spese di giudizio, mediante scrittura in P.D.:
- GPA 00/116 a GPA 24/116.
Il conto GPA 00/116 deve essere assistito da apposito partitario contabile. Le somme riscosse devono essere registrate in avere del medesimo conto con aggiornamento del partitario. Nei casi di riscossione rateale o di ritenuta fino a un quinto, nel partitario devono essere riportati gli estremi della rata, con importo e scadenza della prima e dell’ultima rata.
Le somme già riscosse nel corrente esercizio con modalità difformi, oppure quelle riscosse in esercizi precedenti e imputate provvisoriamente a conti di transito, devono essere oggetto delle necessarie sistemazioni contabili secondo le istruzioni fornite.
Se, per inadempienza del debitore, viene trattenuta anche la somma relativa alle spese di giudizio, il relativo recupero deve essere rilevato in avere del conto GPA 10/099, con codice di bilancio 04045 se si tratta di personale in servizio. Al momento del riversamento al bilancio dello Stato, la somma deve essere imputata in dare dello stesso conto GPA 10/099.
Sono inoltre istituiti, come indicato nell’allegato 2, i conti GPA 00/116 e GPA 24/116 di nuova istituzione.
Disposizioni finali
La circolare invita tutti i destinatari a dare attuazione, per quanto di competenza, alle disposizioni operative contenute nel testo e negli allegati.
Punti principali
Quadro normativo e regolamento applicativo
La circolare richiama la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260, che ha introdotto la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento del danno erariale. In attuazione di tale disciplina è stato designato l’ufficio competente per la riscossione e approvato, con delibera n. 25 del 7 marzo 2007, il regolamento per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, entrato in vigore il 7 marzo 2007.
Competenze degli uffici coinvolti
La procedura coinvolge l’Area della responsabilità disciplinare e contabile, le Avvocature, le Direzioni regionali territorialmente competenti e gli uffici o sedi che gestiscono la posizione economica del responsabile. Gli uffici che vengano a conoscenza di sentenze di condanna o ordinanze di sequestro conservativo della Corte dei conti devono informare tempestivamente l’Area, che attiva l’Avvocatura competente per ottenere le copie esecutive, notificare i provvedimenti ai responsabili e ai loro difensori e trasmettere la documentazione alle Direzioni regionali competenti.
Danno erariale arrecato ad altro ente
Quando il dipendente dell’Istituto è condannato dalla Corte dei conti per un danno erariale arrecato ad altro ente, le strutture centrali, regionali e provinciali devono informare l’Area della responsabilità disciplinare e contabile, che provvede a trasmettere la decisione di condanna all’ente interessato per il recupero del proprio credito.
Recupero diretto delle somme dovute
Ricevuta la sentenza o ordinanza esecutiva, la Direzione regionale competente invia al responsabile, con raccomandata A.R., un invito al pagamento di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di giudizio, assegnando 30 giorni per adempiere. L’invito è comunicato anche alla sede di servizio. Il debitore deve versare direttamente al bilancio dello Stato le spese di giudizio, secondo le indicazioni della Corte dei conti.
Rateizzazione e ritenuta sui compensi
Se il debitore chiede di pagare a rate, la Direzione regionale valuta l’autorizzazione tenendo conto dell’ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore, purché sia provato il versamento delle spese di giudizio al bilancio dello Stato. In caso di autorizzazione, la sede di servizio cura le successive fasi operative e aggiorna semestralmente l’Area. Se il pagamento non avviene spontaneamente, l’Area dispone la ritenuta fino a un quinto delle somme dovute per rapporto di lavoro, impiego o servizio, compresi trattamento di fine rapporto e previdenza, previa comunicazione all’interessato.
Spese di giudizio e tutela esecutiva
Le spese di giudizio vanno versate dal debitore; solo in caso di inadempienza gli uffici che dispongono delle somme procedono al loro recupero diretto e al riversamento al bilancio dello Stato. Se il credito non viene recuperato con la procedura amministrativa, le Avvocature regionali o distrettuali procedono all’iscrizione a ruolo o all’esecuzione forzata civile, mantenendo il raccordo con l’Area e aggiornandola semestralmente.
Iscrizione di ipoteca
Decorso inutilmente il termine di 30 giorni senza pagamento o richiesta di rateizzazione, l’Area può chiedere alle Avvocature di iscrivere ipoteca sui beni del debitore per un importo pari al credito liquidato, alle spese di iscrizione e agli interessi legali. Dopo l’iscrizione ipotecaria, l’Avvocatura deve darne formale comunicazione al debitore.
Obblighi di comunicazione alla Corte dei conti
Le Direzioni regionali devono comunicare al procuratore regionale della Corte dei conti l’avvio della procedura di recupero entro il termine fissato dalla Corte, indicando il responsabile del procedimento. Devono inoltre aggiornare semestralmente la Corte e l’Area sullo stato dei recuperi e informarle alla conclusione del procedimento, specificando le somme riscosse, quelle trattenute tramite ritenuta del quinto, quelle affidate al concessionario per l’iscrizione a ruolo e quelle trasmesse alle Avvocature per l’esecuzione forzata.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Poiché le somme riscosse a titolo di risarcimento per danno erariale devono essere iscritte in apposita voce di entrata del bilancio, viene istituito il capitolo 4E1310098 "Risarcimento per danno erariale" nell’unità previsionale di base 4.1.3.10. La sede interessata rileva il credito per sorte capitale, rivalutazione e interessi, esclusi i costi di giudizio, con scrittura GPA 00/116 a GPA 24/116, usando un partitario per il conto GPA 00/116. Le somme incassate sono registrate in avere del conto GPA 00/116; per rateizzazioni o ritenute del quinto vanno indicati gli estremi delle rate. Per le spese di giudizio trattenute in caso di inadempienza, il recupero va imputato al conto GPA 10/099, con versamento al bilancio dello Stato. Sono inoltre istituiti i conti GPA 00/116 e GPA 24/116 di nuova istituzione.
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