Ordinanza n. 1698/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale – Divisione III – Concorsi, previdenza e sanità Polizia Penitenziaria. Del 4.12.2025 – notificato a mezzo PEC in data 9.12.2025 in forza del quale ebbe ad essere decretata l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, pubblicato sul portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it in data 15 gennaio 2025; nonché, ove occorrer possa, dell’art. 12 del bando del concorso sopraindicato e di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso, collegato e conseguente al provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per allievi agenti della Polizia Penitenziaria, motivato dalla presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 4 dicembre 2025 con cui è stato escluso dal concorso pubblico per esami e titoli a 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Ha inoltre contestato, ove occorrente, l'art. 12 del bando e gli atti connessi. L'esclusione era fondata sulla presenza di un tatuaggio situato sull'avambraccio destro, ritenuto visibile con l'uniforme. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge la contestazione della legittimità dell'esclusione, mentre il giudice ha esaminato la conformità della misura alla disciplina del bando e all'art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'esclusione fosse necessaria in ragione della visibilità del tatuaggio con l'uniforme, in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando e dell'art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992, richiamato dal bando. Secondo il giudice, la previsione normativa e concorsuale rendeva la visibilità del tatuaggio causa di non idoneità, senza lasciare all'Amministrazione margini per ulteriori valutazioni discrezionali. Il periculum non è stato esaminato in modo autonomo, risultando insufficiente il fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata esaminata nella fase cautelare.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
Costituiscono causa di non idoneità per l'assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria
La previsione del bando rende causa di non idoneità la presenza di tatuaggi visibili, anche solo in parte, con l'uniforme; nel caso esaminato, la visibilità del tatuaggio sull'avambraccio destro ha giustificato l'esclusione senza necessità di una valutazione discrezionale ulteriore.
art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992
Costituiscono causa di non idoneità per l'assunzione nella Polizia Penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria
La disposizione, richiamata dal bando, costituisce il fondamento della non idoneità connessa alle alterazioni permanenti dell'aspetto fisico visibili con l'uniforme.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale per l'assunzione nella Polizia Penitenziaria, la presenza di un tatuaggio visibile, anche solo in parte, con l'uniforme può costituire causa di non idoneità quando tale effetto sia previsto dal bando in applicazione dell'art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 443/1992.
- Quando la disciplina normativa e il bando qualificano la visibilità del tatuaggio con l'uniforme come causa di non idoneità, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore valutazione discrezionale sulla compatibilità del tatuaggio con la funzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 138/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 550/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 796/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 798/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 18 mar 2026Ordinanza n. 799/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →