Sentenza del 17/02/2020 n. 878 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Società in liquidazione - Credito Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso Iva relativa a un credito non indicato nel bilancio finale di liquidazione; l'Ufficio ha contestato il diritto al rimborso o ha rifiutato di procedere fondandosi sull'assenza dell'inserimento del credito nel bilancio finale
La decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'inserimento del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione attribuisce all'Ufficio la mera facoltà di utilizzare le procedure semplificate di riscontro previste dall'art. 5, comma 1, del d.m. 26/02/1992, ma non costituisce una condizione necessaria per il riconoscimento del diritto al rimborso. La mancanza di tale indicazione nel bilancio non determina automaticamente l'insussistenza del credito; pertanto il rifiuto del rimborso basato esclusivamente su tale omissione è illegittimo e il diritto del contribuente va valutato anche sulla base di altre prove e della sostanza della posizione tributaria
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.m. 26/02/1992
Attribuisce all'Ufficio la facolta di utilizzare procedure semplificate di riscontro per l'esecuzione dei rimborsi Iva; interpretato come norma procedurale e discrezionale, non come condizione sostanziale di esistenza del credito
Cass. n. 13345/2012 (riferimento giurisprudenziale)
Giurisprudenza richiamata per confermare l'assunto che l'assenza dell'indicazione del credito nel bilancio di liquidazione non produce automaticamente l'insussistenza del diritto al rimborso
Massime di principio
- L'inserimento del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione è utile e rende piu agevole l'azione dell'Ufficio, ma non e indispensabile per il riconoscimento del credito.
- L'Ufficio puo utilizzare le procedure semplificate previste dal d.m. 26/02/1992 quando il credito risulta dal bilancio, ma tale facolta non puo trasformarsi in un automatismo: la verifica del diritto deve essere sostanziale e non meramente formale.
- L'assenza dell'indicazione del credito nel bilancio non autorizza di per se il rigetto del rimborso; il contribuente puo far valere il credito tramite altra documentazione e mezzi di prova.
- In pratica, il contribuente dovrebbe comunque indicare il credito nel bilancio di liquidazione per ridurre il rischio di controlli e semplificare l'istruttoria, ma la mancata indicazione non e causa automatica di perdita del diritto.
- Se l'Ufficio rifiuta il rimborso basandosi solo sull'omissione formale, il contribuente ha buone probabilita di successo in sede di ricorso, dimostrando la sussistenza del credito con documentazione alternativa.
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